Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20800 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 21/07/2021), n.20800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6828/2015 R.G. proposto da:

T.N., elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta

Pinciana n. 4, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Imbardelli, dalla

quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 5199/40/14 della Commissione tributaria

regionale del Lazio – sezione staccata di Latina, depositata il 19

agosto 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio

2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con avviso di accertamento notificato nel maggio 2009, l’Agenzia delle Entrate determinava per l’anno d’imposta 2044 un maggior reddito imponibile a carico di T.N., in ragione della plusvalenza non dichiarata, da sottoporre a tassazione separata, scaturente dalla cessione, a titolo oneroso, di un terreno edificabile effettuata con atto di compravendita del marzo 2004.

2. La contribuente contestava in sede giurisdizionale la legittimità dell’atto impositivo, assumendo la natura edificabile dell’area oggetto di vendita, in quanto classificata nello strumento urbanistico vigente come zona B1 “satura”, come tale del tutto insuscettibile di utilizzo anche futuro – a fini edificatori.

L’impugnativa, accolta in prime cure, veniva disattesa, a seguito dell’appello spiegato dall’Ufficio, con la sentenza in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, T.N.; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con la memoria illustrativa, il contribuente ha documentato (allegando copia della relativa domanda avente ad oggetto l’avviso di accertamento oggetto del contendere) di aver proposto tempestiva istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con relativa assunzione a rinunciare ai giudizi pendenti.

Ha altresì comprovato la presa in carico dell’istanza nonché la comunicazione ad opera dell’agente della riscossione dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, importo interamente versato, alle rispettive scadenze rateizzate.

L’indice dei documenti prodotti è stato notificato all’Agenzia delle Entrate resistente.

Appare pertanto perfezionata la fattispecie estintiva del processo prevista dalla citata norma ed in tal senso si impone declaratoria con cessazione della materia del contendere, come da dispositivo.

4. Le spese del processo così dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, in forza della regola generale dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, per i casi di definizione delle pendenze tributarie.

In ragione della definizione condonistica della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

 

 

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