Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20800 del 05/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.05/09/2017),  n. 20800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11837/2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE,

14, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA CIPROTTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA DIONIGI;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 176/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 21.7.014, dichiarò cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da F.A. e T.L. e pose a carico di quest’ultimo l’obbligo di versare alla ex moglie un assegno divorzile di Euro 400 mensili.

L’appello proposto da T. contro la decisione è stato accolto dalla Corte d’appello di Ancona, che ha ritenuto insussistenti i presupposti per la corresponsione dell’assegno, rilevando che le risultanze istruttorie deponevano per l’equivalenza, anche in costanza di matrimonio, delle capacità economiche delle parti e trovavano conferma nel verbale della separazione consensuale intervenuta fra i coniugi nel 1987, nonchè nella circostanza di fatto che da allora, per ben 27 anni (ovvero sino al deposito della domanda di divorzio) F. (che neppure aveva dedotto di aver goduto di un più elevato tenore di vita in costanza di matrimonio) non aveva mai usufruito, nè mai chiesto di usufruire, del sostegno economico del coniuge.

La sentenza, pubblicata il 30.1.015, è stata impugnata da F.A. con ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

T.L. non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente ha ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1) Con il primo motivo F.A. denuncia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., per difetto di idonea motivazione, lamentando che la corte del merito non abbia tenuto conto della sopravvenuta disparità fra le sue condizioni economiche e quelle dell’ex marito a partire dal 2011, quando, a causa del licenziamento della figlia M., acquirente dell’appartamento nel quale entrambe convivono, ella ha dovuto farsi carico delle rate del mutuo ipotecario gravante sull’immobile, pari a oltre 400 Euro mensili, detraendole dalla pensione di Euro 1000 che percepisce, quasi omologa a quella di T.; inoltre, a dire della ricorrente, il peggioramento delle sue condizioni di vita rispetto a quelle godute in costanza di matrimonio emergerebbe dalle anomale condizioni della separazione, che poneva a sua carico esclusivo l’onere di provvedere al mantenimento della figlia minore Barbara e, ciò nonostante, attribuiva al coniuge il godimento della casa familiare, di proprietà comune.

1.1) Col secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente sostiene che la corte del merito avrebbe omesso di tener conto di una serie di circostanze da lei allegate, che dovevano ritenersi pacifiche perchè mai contestate ex adverso (la violenze fisiche e verbali di T., per sottrarsi alla quali era stata indotta ad accettare le sfavorevoli condizioni della separazione; il totale disinteresse dell’ex marito per le figlie; l’incasso da parte dello stesso di un’ingente somma di denaro).

1.2) Con il terzo motivo lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

2) I primi due motivi che, pur se rubricati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, si limitano in realtà a denunciare l’omesso esame di fatti decisivi, e vanno pertanto esaminati sotto il profilo del vizio di motivazione, sono inammissibili per difetto assoluto di specificità.

Sarebbe stato infatti onere della ricorrente chiarire se, ed in quale esatti termini, quei fatti, asseritamente non valutati dalla corte del merito, avevano formato oggetto di contraddittorio nel giudizio d’appello, nonchè richiamare il contenuto delle difese di T. dalle quali si evinceva che si trattava di fatti pacifici, non contestati dall’appellante (Cass. S.U. n. 8053/2014).

3) Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la corte territoriale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.

Il ricorso va pertanto respinto.

Poichè T. non ha svolto attività difensiva, non v’è luogo alla liquidazione delle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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