Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2080 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

K.R., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso, per mandato in calce al

ricorso, dall’avv. Massimo Rizzato, (p.e.c.

massimo.rizzato.ordineavvocativicenza.it);

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 2763/2018 del Tribunale di Venezia, emesso in

data 19 aprile 2018 e depositato in data 25.5.2018 R.G. n.

10680/2018;

sentito in camera di consiglio il relatore Dott. Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. K.R. (alias Rafa), cittadino della Costa d’Avorio, nato il 30.10.1978, ha chiesto alla competente Commissione territoriale di Vicenza il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine dei presupposti per la concessione della cd. protezione umanitaria esponendo di essere in grave conflitto per ragioni economiche con lo zio che lo aveva denunciato per furto di bestiame appartenente alla famiglia, esponendolo al rischio di essere arrestato e ucciso dalla polizia, e mediante un sortilegio malefico gli aveva procurato una grave affezione al piede.

2. La Commissione adita ha respinto la domanda ritenendo che la narrazione del richiedente asilo non fosse credibile e che non risultassero comunque ragioni che giustificassero la richiesta di protezione.

3. Il Tribunale di Venezia, con decreto n. 2763/18, ha respinto il ricorso avverso il diniego della Commissione rilevando che oltre a non essere credibile nella sua narrazione il ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a giustificare la richiesta di protezione internazionale e umanitaria.

4. Ricorre per cassazione il sig. K.R. deducendo la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 lett. a) e artt. 7 e 14.

5. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Il ricorso è inammissibile perchè, oltre a non esporre la vicenda processualei consiste nella mera affermazione per cui “la vicenda narrata dal ricorrente è risultata credibile e ben circostanziata e il fatto che egli non abbia documenti probatori a supportarla non può essere motivo di rigetto”. Va comunque rilevato che il Tribunale di Venezia ha argomentatamente motivato le ragioni per cui, oltre a ritenere non credibile l’esposizione del richiedente asilo, ha riscontrato l’insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale e per il riconoscimento di una situazione di particolare vulnerabilità nell’ipotesi di rientro in Costa d’Avorio.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con presa d’atto nel dispositivo delle condizioni per la applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100 oltre s.p.a.d..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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