Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2080 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2080 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso 11401-2008 proposto da:
RIZZI

LUCIANA

RZZLCN33A46G535U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA S TOMMASO D’AQUINO 108,
presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMI ALDO, che a
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAINI
ETTORE giusta delega in atti;
– ricorrente o
h

2013

nonchè contro

MOLINARI MARIA, RIBONI MASSIMO, RIBONI CLAUDIO;
– intimati –

2369

avverso la sentenza n. 157/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, SEZIONE AGRARIA, depositata il
18/04/2007, R.G.N. 1400/2006;

1

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per

l’estinzione del giudizio;

2

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso dep. il 16.2.05 Luciana Rizzi adì la
sezione specializzata agraria del tribunale di Piacenza per
. sentir dichiarato cessato il rapporto d’affittanza relativo
al suo podere “Case del Colombarino” in Piacenza, a suo

iniziato nel 1932 e mancato ai vivi il 14.9.00, con
condanna della di lui vedova Maria Molinari e dei figli
Massimo e Claudio Riboni, che lo occupavano, al rilascio
del podere stesso; in subordine, chiedeva, a seguito di
rituale disdetta del novembre 2001, dichiararsi cessato il
contratto per la scadenza naturale del 10.11.07.
I convenuti si costituirono, deducendo il possesso delle
qualità per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell’art.
49 della legge 203 del 1982 e comunque l’intervenuta
stipula, irritualmente senza l’assistenza delle
organizzazioni di categoria, di un ulteriore contratto
biennale il 12.11.97 in merito ad altri immobili prima
esclusi dall’affitto: e chiesero, in via riconvenzionale,
la declaratoria di cessazione al novembre 2012.
L’adita sezione specializzata agraria del tribunale di
Piacenza accolse la domanda principale e condannò i
convenuti al rilascio per la data del giorno 11.11.06 ed
alle spese di lite, ma costoro interposero appello,
invocando loro riconoscersi le qualità richieste per
succedere all’affittuario defunto ed indicando documenti,
acquisibili ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ., sul
riconoscimento di quelle ad opera di controparte o,
comunque, sulla fondatezza delle loro pretese.

3

tempo in essere con Enio Riboni, succeduto nel rapporto

La sezione specializzata agraria della corte di appello
ammise la documentazione ulteriore – siccome indispensabile
a chiarire un documento prodotto in prime cure – e ritenne
sussistente in capo alla Molinari sia la contitolarità del
rapporto originario, sia la presumibilità di una
continuativa attività di collaborazione dei figli con lei,

“anche se non necessaria a sostenere la legittimazione
della stessa a continuare il rapporto d’affittanza ai sensi
sia dell’art. 48, sia dell’art. 49 della legge 203/82”;
escluse poi il carattere unitario del rapporto agrario fin
dal 1932, qualificando nuovi tutti i contratti succedutisi
e, per la nullità del contratto del 17.11.97 derivante
dalla mancata assistenza delle organizzazioni di categoria,
rigettata ogni altra domanda dichiarò la cessazione del
contratto alla scadenza dell’annata agraria 2011/2012 e
condannò la Rizzi alle spese del doppio grado.
2. Per la cassazione di tale sentenza della corte di
appello di Bologna, pubblicata il 18.4.07 col n. 157,
ricorre oggi la Rizzi, affidandosi a sette motivi, ai quali
non resistono gli intimati. In particolare:
2.1. con il primo motivo (rubricato “violazione e falsa
applicazione degli artt. 421 e 437 C.P.C. Incongrua e
contraddittoria motivazione circa punto decisivo della
controversia”) la Rizzi lamenta l’acquisizione in appello
di documentazione nuova, malamente ritenuta acquisibile
agli atti e comunque incongruamente valutata; e conclude
col seguente quesito di diritto:

se incorre in vizio di

violazione e falsa applicazione di guanto disposto dagli,
artt. 421 e 437 CPC, nonché di incongrua e contraddittoria

A

L

motivazione, la sentenza che disponga l’acquisizione e
quindi ritragga elementi di convincimento da documentazione
nuova

ritenuta

acquisibile

agli

atti

e

comunque

• incongruamente valutata con riferimento a prove documentali
legittimamente acquisite agli atti ed a disposizioni di

in presenza di colpevole inerzia della parte interessata con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri
procedurali -, in assenza di opportunità di integrare un
quadro probatorio non tempestivamente delineato dalla parte
onerata, con esercizio di poteri istruttori volto pertanto,
non a colmare eventuali lacune

delle risultanze di

ma bensì a superare gli effetti inerenti

causa,

ad una tardiva

richiesta istruttoria od a supplire ad una carenza
probatoria totale sui fatti costitutivi della causa;
2.2. con il secondo (rubricato “violazione e falsa
applicazione degli artt. 416, 421 e 437 CPC. Incongrua e
contraddittoria motivazione circa punto decisivo della
controversia”), la ricorrente censura la motivazione dalla
corte addotta a sostegno dell’attivazione del potere di
acquisizione ufficiosa di documentazione in appello; e
conclude con il seguente quesito di diritto:

se

nell’assenza di alcun quadro probatorio e di alcuna
giustificazione derivante dal tempo della formazione del
documenti di cui viene richiesta l’acquisizione o
dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al
ricorso ed alla memoria di costituzione, il Giudice di
Appello, in presenza di colpevole inerzia della parte
onerata alla prova, possa avvalersi del potere di cui agli

legge, con esercizio quindi dei poteri istruttori d’ufficio

artt. 421 e 437 c.p.c. per acquisire documentazione nuova
volta a supplire carenza probatoria totale sui fatti
costitutivi della domanda o sulle eccezioni svolte dalle
parti;
2.3. col terzo motivo di ricorso (rubricato “violazione

comunque incongrua e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia”) la Rizzi contesta
l’affermazione di sussistenza di valida prova sui requisiti
per la prosecuzione o successione delle controparti nel
contratto di affitto, concludendo col seguente quesito di
diritto:

se incorra in vizio di ultrapetizione la sentenza

che, a fronte di domanda-eccezione diretta all’accertamento
della sussistenza in capo ad una parte, erede di conduttore
di terreni agricoli, dei requisiti previsti dall’art. 49
della L. 203/82 per la successione nel contratto di
affittanza agricola, valuti e riconosca detti requisiti con
riferimento ed in relazione al disposto dell’art. 48 della
stessa legge;
2.4. col quarto motivo (rubricato “violazione a falsa
applicazione degli artt. 113, 116 e 346 c.p.c. nonché
dell’art. 49 della L. 203/82. Omessa e comunque incongrua e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia”) la ricorrente si duole della carenza di
prova, incombente su controparte, sulla forza lavorativa
pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali
necessità di lavorazione del fondo e comunque
sull’esercizio

effettivo di

attività

agricola

quale /

coltivatore diretto da parte della moglie dell’affittuario I

6

a falsa applicazione dell’art. 112 C.P.C.. Omessa e

o dei di lei figli; e conclude col seguente duplice quesito
di diritto:

se al fini della ricorrenza del presupposti di

cui all’art. 48 L. 203/82 per la continuazione del rapporto
agrario di affitto occorra
sussistenza, nel

l’accertamento concreto della

familiare che assuma di aver diritto alla

concreto

di attività agricola

e

di sua forza lavorativa

pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali
necessità del fondo; se al fini della ricorrenza del
presupposti di cui all’art. 48 L. 203/82 per la successione
nel rapporto agrario di affitto occorra la prova, da
fornirsi da parte dell’onerato, che l’erede e/o eredi che
pretendono la successione nel rapporto abbiano esercitato e
continuino ad esercitare in concreto attività agricola in
qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a
titolo principale;
2.5. col quinto motivo (rubricato “violazione e falsa
applicazione della norma di cui all’art. 2 della L. 203/82.
Omessa, incongrua e contraddittoria motivazione o, in
subordine, insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia”) la ricorrente contesta la valutazione
della corte territoriale sulla esclusione del carattere
unitario del rapporto rispetto a quello dedotto come per
primo sorto tra i danti causa delle parti nel 1932; e
conclude col seguente testuale quesito:
errata applicazione dell’art. 2 della L.

se violi e faccia
203/82 il giudice

che, al fine di stabilire la durata del rapporto di affitto
a sensi

della

citata norma, non faccia riferimento al

momento genetico del rapporto, ossia al momento in cui il

V

prosecuzione del rapporto agrario, di esercizio effettivo e

conduttore o la sua famiglia coltivatrice di appartenenza
si sia insediata concretamente sul fondo con correlativa
perdita di esso da parte del concedente, e
indipendentemente dalla circostanza della stipulazione di
nuovi accordi anche modificativi dell’estensione del fondo

alla famiglia coltivatrice nel rapporto;
2.6. col sesto motivo (rubricato “Violazione e falsa
applicazione delle norme di cui agli artt. 2, 4 e 58 L.
203/82. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia”) la ricorrente
lamenta il mancato esame delle eccezioni da lei opposte
alla riconvenzionale fondata sulla nullità del contratto
del 1997; e conclude col seguente quesito:

se incorra in

violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 58 della
L. 203/82 il Giudice che, in presenza di rapporto di
affittanza scaduto ai sensi dell’art. 2 sopra richiamato e
rinnovatosi tacitamente per effetto del disposto di cui
all’art. 4 della L. 203/82, nella vigenza del rapporto così
rinnovato, a fronte di accordo di proroga stipulato senza
l’assistenza delle rispettive associazioni di categoria
fondato sull’erroneo convincimento in diritto di diversa
intervenuta scadenza della affittanza di che trattasi,
sostituisca ex lege la durata della proroga pattuita e
ritenuta invalida con quella di cui all’art. 1 della L.
203/82, così derogando alla durata derivante dalla già
intervenuta rinnovazione tacita ex art. 4 L. 203/82;
2.7. con il settimo motivo (rubricato “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 58 L. 203/82 in relazione

o derivanti da subentro del discendenti ed appartenenti

all’art. 1419, 1 ° co. C.C. Omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia”) la ricorrente finisce col
formulare il seguente testuale quesito:

se incorra in

violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in
particolare del disposto di cui all’art. 58 L. 203/82 in

comunque nel vizio di omessa motivazione, la sentenza che,
in presenza di accordo di proroga di rapporto di affittanza
stipulato senza l’assistenza delle associazioni di
categoria, ometta di accertare se il contratto medesimo
sarebbe o meno stato concluso senza la specifica clausola
inerente alla sua durata, operando la sostituzione
automatica delle pattuizioni nulle con quelle aventi
contenuto conforme alle norme violate, laddove invece ai
sensi dell’art. 1419 coma 1, non essendo le disposizioni
di cui alla Legge 203/82 imperative, prevede e dispone la
nullità dell’intero contratto ove risulti che il medesimo
non sarebbe stato concluso senza quelle clausole.
Gli intimati non dispiegano attività difensiva.
3. Peraltro, per la pubblica udienza del 10.12.13, la
ricorrente deposita atto di rinunzia in data 5.12.13, con
firma autenticata dal difensore, sottoscritto per adesione
dagli intimati.
Pertanto, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il
processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza,
essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della
fissazione della trattazione in pubblica udienza (Cass.,
ord. 27 gennaio 2011, n. 1878): e senza necessità di

9

relazione a quello di cui all’art. 1419 coma 1, C.C., e

pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità, non
avendo gli intimati qui svolto alcuna attività difensiva.
P.

Q.

M.

La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

addì 10 dicembre 2013. Il Presid te

terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,

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