Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2080 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2080 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 662-2016 proposto da:
GUERRA PIERLUIGI, GAIA PIER GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, V.CAVERNI RAFFAELE 6, presso lo studio
dell’avvocato ANNAMARIA SANTINI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
CAVALLIN GIANCARLO, FALAGUERRA GIAMPIERA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo
studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIAN PIERO MAZZONE;
– cantroricorrenti nonché contro
EL BAZA NAIMA;

Data pubblicazione: 29/01/2018

- intimata avverso la sentenza n. 1358/2015 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

ALESSANDRO SCARANO.

Ric. 2016 n. 00662 sez. M3 – ud. 06-07-2017
-2-

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI

Rg. 662/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/7/2015 la Corte d’Appello di Torino, in
parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. Pier Luigi
Guerra e Pier Giuseppe Gaia e in conseguente parziale riforma della
pronunzia Trib. Casale Monferrato 25/3/2013 (di –per-quanto-a-nrara

confronti e della contumace sig. Naima El Baza proposta dai sigg.
Giancarlo Cavallin e Giampiera Falaguerra di revocatoria ex art. 2901
c.c. dell’atto di compravendita immobiliare d.d. 14/2/2007 a rogito
notaio Raffaella Ricaldone Rep. N. 7684, racc. 3989>), ha -per
quanto ancora d’interesse in questa sede- rigettato «la domanda
risarcitoria avanzata da Cavallin Giancarlo e Falaguerra Giampiera nei
confronti di Gaia Pier Giuseppe e Guerra Pier Luigi, eliminando «la
statuizione di condanna solidale dei convenuti al risarcimento del
danno da liquidarsi in separato giudizio», e ha confermato per il
resto la sentenza del giudice di prime cure.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Guerra e il
Gaia propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi,
illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il Cavallin e la Falaguerra, che hanno
presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano «omesso esame» di
fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5,
c.p.c.
Con il 2° motivo denunziano «violazione e falsa applicazione»
dell’art. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co.
n. 3, c.p.c.; nonché «omessa valutazione di prove», in riferimento
all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3° motivo denunziano «violazione e falsa applicazione»
dell’art. 2901 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.;
3

d’interesse in q-uesta accoglimento della domanda nei loro

Rg. 662/2016

nonché «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in
riferimento all’art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione
dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti pongono a suo

citazione notificato in data 18 e 23 aprile 2008», l’«atto pubblico
di compravendita immobiliare a rogito del Notaio Raffaele Ricaldone di
Alessandria in data 14 Dicembre 2007 n. 7684/3989», i
«precedenti contratti preliminari relativi a tali immobili», la
sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, a «stralci di
alcune deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado»,
«alcune deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado»,
«testimonianze de relato, … su presunte notizie che i testi escussi in
primo grado avrebbero ricevuto dagli stessi appellati»,
l’«interrogatorio formale reso in data 5.4.2011» dal Cavallin
«sul capitolo 9 della memoria depositata in data 12.12.2008», la
risposta della Falaguerra al «capitolo 12 della medesima memoria
del 12.12.2008»] limitandosi meramente a richiamarli, senza invero
debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel
ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni
necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di
Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano
stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di
legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n.
15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012,
n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo
4

fondamento atti e documenti del giudizio di merito [ es., l’«atto di

Rg. 662/2016

il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016,
n. 7701 ).
A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da
renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non
ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio

18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n.
21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803;
Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base
delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n.
3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass.,
21/8/1997, n. 7851).
Deve

ulteriormente

porsi

in

rilievo

che

i

ricorrenti

inammissibilmente prospettano (anche) doglianze di vizi di
motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione
dell’art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n.
8053 ), giacché alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360,
10 co. n. 5, c.p.c., nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di
motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia
solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un
fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche
come nella specie l’erroneità, la contraddittorietà o l’insufficienza della
motivazione (in particolare là dove lamentano che la corte di merito
«nella sua motivazione si limita a citare stralci di alcune deposizioni
testimoniali rese nel giudizio di primo grado, traendone conclusioni
del tutto illogiche»; ancora nella parte in cui si dolgono che «nella
presente fattispecie manchi del tutto l’adeguata motivazione logica,
laddove la Corte di Appello di Torino fa scaturire “il dato relativo alla
5

compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass.,

Rg. 662/2016

notorietà dell’accadimento” … dalle testimonianze de relato anche
degli stessi appellati») o l’omesso e a fortiori l’erroneo esame di
determinati elementi probatori ( es., le «testimonianze de relato, …
su presunte notizie che i testi escussi in primo grado avrebbero
ricevuto dagli stessi appellati», le risposte all’interrogatorio formale

ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Va altresì sottolineato che nel dolersi, con particolare
riferimento alla sussistenza del requisito della

scientia damni,

dell’asseritamente erronea valutazione di alcune emergenze
probatorie (in particolare, delle dichiarazioni dei testi Miche Raiteri e
Anna Maria Boselli) nonchè della mancata considerazione di altre ( in
particolare, delle dichiarazioni rese sigg. Cavallin e Falaguerra in sede
di interrogatorio formale; della circostanza che «i contratti
preliminari … stipulati tra la sig.ra El Baza Naima ed i sigg. CavallinFalaguerra non furono trascritti» e del «fatto che gli odierni
ricorrenti non furono mai a conoscenza di passaggi di denaro dai sigg.
Cavallin e Falaguerra alla sig.ra El Baza Naima») i ricorrenti
inammissibilmente prospettano una rivalutazione nel merito delle
medesime, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare
le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove,
controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi
della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni
dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme
da quello delineato all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si
risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione
da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed
un significato difformi dalle loro aspettative ( v. Cass., 20/10/2005, n.
6

delle controparti) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da

Rg. 662/2016

20322 ), e nell’inammissibile pretesa di una rivalutazione del fatto e
di una lettura dell’asserto probatorio ( in particolare, come detto, con
riferimento alla ricorrenza nella specie del requisito ex art. 2901 c.c.
della c.d. scientia damni ), diversa da quella nel caso operata dai
giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in
contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio
di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale
possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di
Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al
fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.
Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al
pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che
liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 7.300,00 per onorari,
oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 6/7/2017
Il Presidente

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti

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