Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2080 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACOLANE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di MARLIANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via E. Gianturco n. 11, presso l’avv. COLLELUORI

Rita, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DON BOSCO di PESCIA – ONLUS, elettivamente domiciliato in

Roma, via Silla n. 3, presso l’avv. Ferzi Carlo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Sarti Enrico, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 19/26/07, depositata il 10 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Rita Colleluori per il ricorrente e l’avv. Enrico Sarti

per il controricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Comune di Marliana propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 19/26/07, depositata il 10 aprile 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Istituto Don Bosco di Pescia, è stata affermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente ai fini dell’ICI per gli anni 2000 e 2001. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto, da un lato, che il D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis, (convertito nella L. n. 248 del 2005) fosse norma di interpretazione autentica, avente quindi effetto retroattivo, e, dall’altro, che sussistesse il requisito oggettivo della destinazione degli immobili ad attività di assistenza e previdenza, senza scopo di lucro, come provato dalla stessa documentazione prodotta dall’Amministrazione.

L’Istituto contribuente resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione, per avere la CTR omesso di rilevare l’inammissibilità della produzione documentale da parte del contribuente in sede di appello.

La censura di violazione di legge appare inammissibile poichè il giudice d’appello, come detto sopra, ha ritenuto provato l’elemento oggettivo sulla base della “stessa documentazione prodotta dall’Ufficio e proveniente dall’Amministrazione”. Anche quanto al vizio di motivazione il motivo appare inammissibile in quanto privo della indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (ex plurimis, Cass. n. 8897 del 2008).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 art. 7, comma 1, lett. i), e della L. n. 248 del 2005, art. 7, comma 2 bis, la omessa motivazione su punto decisivo e il “mancato rilievo della novità legislativa recata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39”: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’attività svolta dall’Istituto rientrasse tra quelle indicate nella D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i) e che l’art. 7, comma 2 bis, cit. dovesse considerarsi norma interpretativa.

Il motivo appare manifestamente fondato, sulla base dei seguenti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte: a) in tema di ICI, l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), spetta a condizione che gli immobili – appartenenti ai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), – siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), (attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana): ne consegue che il beneficio dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili appartenenti ad un ente ecclesiastico che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette) (Cass. n. 4645 del 2004); b) l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia): la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un ‘attività commerciale (Cass. n. 5485 del 2008); c) l’esenzione prevista dal del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 art. 7, comma 1, lett. i), è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nella L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), e pertanto non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, non rilevando in contrario nè la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell’attività, nè il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico – fondato, oltre che sulla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a), anche sulla L. 25 marzo 1985, n. 121 in tema di revisione del concordato -, nè la successiva evoluzione normativa, in quanto il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto dalla Legge Di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133 ed infine sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248), nell’estendere l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), cit. alle attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha carattere innovativo e non interpretativo (Cass. n. 24500 del 2009 e, sull’ultima parte, Cass. n. 14530 del 2010).

3. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso.

4. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, intendendo dare continuità ai principi di diritto sopra richiamati, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria;

che, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai detti principi, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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