Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2080 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 21/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18987 – 2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 357,

presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Di Simone, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 74/34/10, depositata il 26/05/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

dicembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Massimo Bachetti per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, il quale ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, nei confronti di L.L. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza depositata in data 26/5/2010 con la quale la C.T.R. del Lazio – pronunciando in controversia relativa all’impugnazione di cartella di pagamento – ha accolto l’appello del contribuente ritenendo fondata l’eccezione di nullità della sentenza (n. 598/41/03 della C.T.P. di Roma) che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l’atto presupposto (rettifica Iva), in ragione della mancata comunicazione dell’avviso di trattazione e della successiva comunicazione del dispositivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 31, 37 e 38 nonchè degli artt. 151 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. ritenuto ammissibile l’impugnazione tardiva della sentenza emessa a conclusione del giudizio di primo grado relativa all’impugnazione dell’avviso di rettifica presupposto dalla cartella di pagamento di che trattasi, considerandola giustificata dalla mancata comunicazione dell’avviso di rettifica d’udienza e della sentenza stessa.

Rileva che i vizi dedotti, convertendosi in motivi di impugnazione e non giustificando l’applicazione dell’art. 327 cpv. c.p.c., non essendo stato proposto appello nei termini, non hanno impedito il passaggio in giudicato della sentenza suindicata (n. 598/41/03 della C.T.P. di Roma) e che, pertanto, l’appello del contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata e sembra, anzi, equivocare sulla corretta identificazione del provvedimento impugnato.

Questo infatti è costituito dalla sentenza resa dalla C.T.R. del Lazio nella controversia relativa alla impugnazione di cartella di pagamento emessa per la riscossione della pretesa impositiva risultante da pregresso avviso di rettifica Iva, sul presupposto della definitività da quest’ultimo acquisita per effetto del passaggio in giudicato della sentenza (n. 598/41/03 della C.T.P. di Roma) che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente.

Tra i motivi di impugnazione della cartella il contribuente aveva dedotto anche la inopponibilità, per ragioni processuali, di tale sentenza.

Tale rilievo, rigettato dal giudice di primo grado, è stato accolto dalla C.T.R. del Lazio con la sentenza in questa sede impugnata.

Il ricorso dell’Agenzia sembra invece presupporre che la sentenza qui impugnata abbia pronunciato, ritenendola ammissibile, su una impugnazione tardiva della sentenza (n. 598/41/03 della C.T.P. di Roma) che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di rettifica e non invece, come in realtà accaduto, sull’appello proposto avverso la sentenza (n. 68/17/2008 della C.T.P. di Roma) che ha rigettato il ricorso proposto avverso la successiva cartella esattoriale.

4. L’esposta prospettazione della censura (peraltro coerentemente riferita alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 error in procedendo) non consente, dunque, di identificare una conferente critica rispetto alla decisione impugnata, nella quale l’anteatto processo cui si appuntano le doglianze dell’Agenzia rileva solo perchè ritenuto dalla C.T.R. affetto da vizi tali da inficiare la sentenza che lo ha concluso e renderla inidonea a supportare la cartella impugnata.

Tale tema di lite non risulta esattamente focalizzato, nè conseguentemente fatto segno di impugnazione da parte dell’amministrazione, la quale si sofferma invece solo sulla questione dell’ammissibilità di una impugnazione tardiva della sentenza di primo grado resa nel diverso giudizio riguardante (non la cartella ma) l’atto impositivo presupposto: questione teorica, neppure indirettamente lambita dalla sentenza qui impugnata e che, comunque, certamente non può assumere alcun diretto rilievo processuale tale da rendere, come sostenuto in ricorso, addirittura inammissibile il diverso appello sul quale, nella presente controversia, si è pronunciata la C.T.R..

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.000, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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