Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2080 del 24/01/2019

Cassazione civile sez. un., 24/01/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 24/01/2019), n.2080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13973/2017 proposto da:

SOCIETA’ C.B. S.R.L. – SOCIETA’ UNIPERSONALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore C.B., che agisce anche in

proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso

lo STUDIO LEGALE LUBRANO & ASSOCIATI, rappresentati e difesi

dagli avvocati FILIPPO LUBRANO, EULO COTZA ed ENRICO LUBRANO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e contro

SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI E PAESISTICI DELLA SARDEGNA,

COMUNE DI CAGLIARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5042/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 30/11/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il signor C.B. e la C.B. s.r.l. unipersonale hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Consiglio di Stato, rigettando l’appello da essi proposto avverso la sentenza n.362/15 del T.A.R. Sardegna, ha – per quanto qui rileva – confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni da essi proposta nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e nei confronti del Comune di Cagliari;

il risarcimento era stato richiesto per la definitiva perdita della facoltà edificatoria su un lotto di terreno sito in Cagliari, di proprietà del C., la cui iniziativa edilizia – per la quale aveva chiesto al Comune il rilascio di regolare permesso – di costruzione di due edifici previa demolizione di tre villini ivi esistenti aveva trovato ostacolo in una prima imposizione di vincoli storico-artistici da parte della competente Soprintendenza ai beni architettonici e paesistici su due dei tre villini, vincoli che erano stati annullati dal Consiglio di Stato per difetto di motivazione, con successiva nuova imposizione del vincolo su uno dei villini la cui impugnazione proposta dal predetto – che si doleva anche delle deliberazioni con le quali nel frattempo il Comune di Cagliari aveva incluso la sottozona in questione fra quelle sottratte a interventi di demolizione e ricostruzione – è stata infine rigettata dal Consiglio di Stato con la medesima sentenza qui impugnata;

nel giudicare infondata la domanda risarcitoria il Consiglio di Stato ha osservato: a) che, nella specie, l’annullamento dell’originario vincolo era stato disposto per vizio di motivazione, quindi per un vizio formale che non comporta un giudizio definitivo in ordine alla spettanza del bene da conseguire; b)che, in tali casi, secondo la giurisprudenza, la domanda di risarcimento – che non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale -non può essere valutata che all’esito del nuovo esercizio del potere verificando la ricorrenza di tutti i requisiti dell’illecito che, nel caso di lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinata alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo dell’Amministrazione, giudizio che non può essere positivo quando la spettanza del bene richiesto è subordinata al nuovo esercizio del potere amministrativo; c)che, nella specie, all’annullamento degli originari provvedimenti di imposizione del vincolo per vizio di motivazione ha fatto seguito la rinnovazione dello stesso con una diversa ampia motivazione, ritenuta esaustiva; d)che tale nuovo vincolo, pur se afferente ad uno solo dei villini la cui demolizione era stata prevista, non rendeva comunque possibile la realizzazione del progetto edificatorio del C.;

al ricorso resiste con controricorso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo; l’intimato Comune di Cagliari non ha svolto difese;

fissata, ex art. 380 bis.1, adunanza camerale del giorno 23/10/2018, è stata depositata memoria da parte della ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso lamenta l’intervenuto superamento dei limiti esterni della giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato, adottando una decisione abnorme – perchè incentrata sulla erronea qualificazione dell’interesse legittimo leso in termini di interesse pretensivo, laddove si tratterebbe di interesse di natura oppositiva (ovvero lo ius aedificandi dei ricorrenti, fino al momento dell’imposizione dei vincoli poi annullati pieno e non in discussione) -, avrebbe rifiutato di esercitare il proprio potere giurisdizionale;

ritenuto che:

la sentenza impugnata ha puntualmente e chiaramente esposto le ragioni (cfr. sopra) del suo convincimento, in fatto e in diritto, circa la infondatezza della domanda di risarcimento danni in questione;

è dunque sufficiente fare qui rinvio alla ormai consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite, ed alla nota pronuncia della Corte Costituzionale (n.6/2018), per ribadire come l’interpretazione delle norme di diritto costituisca il proprium della funzione giurisdizionale e non possa dunque integrare di per sè sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, tantomeno sotto il profilo della omissione o rifiuto di giurisdizione, ove in tale ipotesi si intenda – come nella specie intenderebbe la ricorrente – far rientrare la erronea negazione in concreto della tutela alla situazione soggettiva azionata per una erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali, e non piuttosto la sola affermazione da parte del giudice speciale – questa sì sindacabile da questa Corte – che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che attribuisce il potere di ius dicere sulla domanda (cfr. tra molte: S.U. n. 20168/18; n.14437/18; n.30301/17); sì che eventuali errori nei quali il Consiglio di Stato sia incorso nell’esercizio della funzione giurisdizionale ad esso attribuita si collocherebbero comunque nel distinto ambito dei limiti interni della giurisdizione, estraneo alla verifica attribuita a queste Sezioni unite;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 8000,00 oltre alle spese anticipate a debito.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA