Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2080 del 05/02/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2080 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 13865-2011 proposto da:
ZECCA VITTORIO ZCCVTR55T3OH501I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo
studio dell’avvocato ITALO MARIA AMORELLI, che lo rappresenta
e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
2.044

DI MARTINO DANILO DMRDNL65PO4H501J, elettivamente

(2U

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO LEONE e LUCIANO GIANNINI,

Data pubblicazione: 05/02/2015

rappresentato e difeso dall’avvocato AURELIO LEONE giusta
procura a margine del controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 2062/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/10/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Amorelli Italo Maria;
udito per il resistente, l’Avvocato Cantelli Umberto, per delega;
sentito per il P.M. in persona del sost. proc. gen. dott. Fresa Mario che
ha concluso per l’inammissibilità e in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3 dicembre 2008 Zecca Vittorio depositava, presso la
cancelleria della Corte di appello di Roma, ricorso in appello avverso la
sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28 ottobre 2008, con cui
era stato risolto il contratto di locazione stipulato tra l’appellante e Di
Martino Danilo, per inadempimento di entrambe le parti, il conduttore
era stato condannato al pagamento, in favore del locatore Di Martino,
alla somma di euro 17.813,84, oltre interessi legali, con integrale
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Con decreto presidenziale del 22 dicembre 2008 veniva fissata
l’udienza di discussione per la data dell’H maggio 2010, con
concessione all’appellante del teitaine di cui all’articolo 435, secondo
comma, c.p.c. per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.
L’appellato si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 27 ottobre
2010, rilevato che il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di
discussione risultava comunicato all’appellante dalla cancelleria a
mezzo fax in data 8 gennaio 2009 e che la notifica di detto ricorso e del
2

ROMA iscritta al r.g. 10841/2008, depositata il 27/10/2010;

pedissequo decreto risultava avvenuta il 4 dicembre 2009, ben oltre la
scadenza del termine di dieci giorni previste dall’articolo 435, secondo
comma, c.p.c., dichiarava improcedibile l’appello e compensava le
spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito Zecca Vittorio ha proposto

Ha resistito con controricorso il Di Martino.
Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si lamenta violazione degli artt. 133 e 136 c.p.c.
e 45 disp. att. c.p.c. in materia di notifica dell’avviso in cancelleria.
Sostiene il ricorrente che il principio richiamato dalla Corte di merito,
(da lui “condiviso in toto” in ricorso, v. p. 10, e contestato nella
memoria, v. p. 2) ed affermato dalla sentenza di questa Corte n. 20604
del 2008, secondo cui il termine previsto dall’art. 435 c.p.c. per la
notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione
dell’udienza di discussione é perentorio e non ordinatorio, non sarebbe
comunque applicabile al caso di specie, non avendo il suo difensore
mai dichiarato di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria
tramite telefax, sicché la cancelleria avrebbe dovuto provvedere alla
notifica della comunicazione del deposito del detto decreto tramite
ufficiale giudiziario e non a mezzo telefax; assume, inoltre, di non aver
mai ricevuto detto fax e che il foglio di trasmissione ad esso relativo,
inserito nel fascicolo e privo di attestazione di ricevimento, non
avrebbe alcuna rilevanza.
Pertanto tale telefax, ad avviso di Zecca Vittorio, deve considerarsi
tatnquatn non esset, con conseguente illegittimità della declaratoria di
improcedibilità dell’appello.

3

ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

1.2. Rileva questa Corte che il ricorrente deduce, in sostanza, un errore
avente natura revocatoria, attestando la sentenza impugnata la
ricezione del fax in questione che il ricorrente, invece, contesta.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo all’esame, vertendosi in tema
di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori,come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2014.

di impugnazione disciplinato dall’art. 395 c.p.c..

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