Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20799 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 10/10/2011), n.20799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26548/2005 proposto da:

P.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell’avvocato

CAPONETTI Pietro, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA P.I. (OMISSIS) R.E.A. 922436 IN PERSONA

DEL SUO PROCURATORE DOTT. A.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato MASTROLILLI

Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PETRIZZI VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1129/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Caponetti Pietro difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Mastrolilli Stefano che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – P.E. convenne in giudizio innanzi, al Pretore di Roma l’ENEL s.p.a. lamentando che il 31 gennaio 1992 era stata improvvisamente distaccata l’utenza elettrica del frantoio da lei gestito in (OMISSIS), così interrompendosi la molitura in corso.

Chiese, in relazione a ciò, il risarcimento dei danni cagionatile.

2. – La domanda fu rigettata con sentenza impugnata innanzi al Tribunale di Roma che la confermò. La relativa sentenza fu cassata da questa Corte per vizio di motivazione.

3. – In sede di rinvio, il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 10 marzo 2005, in riforma della decisione di primo grado, condannò l’ENEL s.p.a. a pagare alla P. la somma di Euro 1035,00.

Osservò il Tribunale che questa Corte aveva annullato la sentenza per non avere considerato che la scadenza del contratto di fornitura era fissata alla mezzanotte del (OMISSIS) e non alle ore 14,00 dello stesso giorno, senza giustificare la ragione della ritenuta legittimità dell’anticipato distacco. Ritenne il giudice di rinvio inadeguata la giustificazione offerta dall’ENEL secondo la quale il distacco non si sarebbe potuto effettuare che durante l’orario di lavoro delle maestranze, mentre, se il distacco dell’utenza non fosse avvenuto nel pomeriggio del (OMISSIS), poichè il 1 febbraio cadeva di sabato, si sarebbe dovuto rinviare al lunedì 3. Al riguardo, rilevò che le esigenze organizzative dell’ENEL avrebbero dovuto tenere conto delle obbligazioni contrattuali assunte.

Quanto all’ulteriore rilievo di questa Corte secondo il quale il Tribunale, nel ritenere non provato il danno derivato dalla disattivazione, aveva omesso di offrire un qualsiasi dato concreto che permettesse un controllo di quanto affermato, osservò il giudice di rinvio che risultava provato che l’attrice avesse dovuto stipulare un nuovo contratto di utenza temporanea per ultimare la molitura, e che la relativa spesa di L. 786.684, pari circa ad Euro 570,00, costituiva un danno risarcibile, mentre un ulteriore danno poteva presumersi rappresentato dal deterioramento della qualità delle olive: in corso di molitura causato dalla interruzione della lavorazione dalle ore 14,00 del (OMISSIS) alla mattina del 5 febbraio 1992: tale danno fu stimato in Euro 330,00. Sulla somma complessivamente dovuta a titolo di danno, si sarebbe dovuta calcolare una maggiorazione del 15 per cento a risarcimento del lucro cessante da mancato impiego sul mercato monetario dell’importo per la durata del giudizio.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.E. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso l’ENEL Distribuzione s.p.a., che ha, a sua volta, depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve preliminarmente essere esaminata la eccezione di inaminissibilità del ricorso sollevata nel controricorso alla stregua del rilievo della mancata esposizione dei fatti di causa.

2.1. – La eccezione è meritevole di accoglimento.

2.2. – Ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (v., in tal senso, ex plurimis, Cass., sentt. n. 5660 del 2010, n. 15808 del 2008).

2.3. – Nella specie, dalla semplice lettura del ricorso non risulta possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata, non potendosi distinguere, ai fini della sanzione di inammissibilità, tra esposizione del tutto omessa ed insufficiente (cfr. Cass., sent.

n. 1959 del 2004).

3. – Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio – che vengono liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente ai pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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