Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20798 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10057/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

J.Y. (C.F.), JS GROUP SRL (C.F.), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 1233/2/2018, depositata il 21 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Risulta dagli atti del procedimento che i contribuenti J.Y., JS GROUP SRL, odierni intimati, hanno impugnato, unitamente a terzi, gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica relativi a bollette di importazione del 2011 con i quali, a seguito dell’avvio di un procedimento penale e di un successivo PVC, venivano contestati maggiori diritti di confine per accertata sottofatturazione.

La CTP di La Spezia ha accolto il ricorso proposto dagli odierni intimati e la CTR della Liguria, con sentenza in data 21 settembre 2018, ha rigettato sia l’appello dell’Ufficio, sia l’appello incidentale di JS GROUP SRL, rilevando – quanto all’appello principale – la estraneità degli intimati rispetto ai fatti dai quali ha tratto origine l’avviso di accertamento, per cui vi sarebbe anche violazione del contraddittorio a termini dello statuto del contribuente.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi; gli intimati non si sono costituiti in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, att. 20 e art. 654 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto dirimenti gli accertamenti compiuti nel procedimento penale nei confronti degli intimati, nel quale gli intimati sarebbero risultati estranei ai fatti. Deduce il ricorrente che non vi è pregiudizialità tra il giudizio penale e quello tributario, non essendo invocabile in sede tributaria la sentenza penale irrevocabile, se non quale elemento di prova utilizzabile dal giudice.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1 e 12 e del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 4, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che il procedimento tributario sarebbe viziato dall’assenza di contraddittorio per non avere quali destinatari gli odierni intimati. Deduce il ricorrente di avere notificato PVC anche agli odierni intimati, ove si contestavano gli addebiti poi contenuti negli avvisi suppletivi e di rettifica. Deduce, inoltre, come non sussista obbligo del contraddittorio in sede tributaria ove il contraddittorio per i medesimi fatti sia stato instaurato in sede penale.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, ritenendo il ricorrente che la sentenza non contenga la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione, ritenendo che la motivazione espressa dal giudice di appello sia meramente apparente.

2 – Il terzo motivo di ricorso, il cui esame appare pregiudiziale, è fondato.

2.1 – E’ principio condiviso quello secondo cui ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977); ovvero qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. Lav., 5 agosto 2019, n. 20921); ovvero ancora laddove il giudice si limiti a confermare la sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112).

2.2 – Nella sentenza di appello risulta del tutto omesso sia lo svolgimento dei fatti che hanno preceduto l’emissione dell’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, sia il ruolo assunto dagli odierni intimati, sia il contenuto della decisione del giudice di primo grado, sia i motivi di appello, sia le norme di riferimento sulla base delle quali è stata assunta la decisione, sia (infine) gli elementi di fatto sulla base dei quali il giudice ha tratto il proprio convincimento (“E’ stata accertata l’estraneità ai fatti, assunti a base del procedimento di recupero doganale, della sig. J.A. dipendente della società. Ad analoga conclusione deve giungersi per il sig. J.J., legale rappresentante della società JS Group SRL e per quanto riguarda la società stessa, di cui non è dimostrato) il collegamento con la società Linda Schoes SRL”). Non è, in particolare, stato chiarito dalla Corte di merito sulla base di quali elementi si è ritenuta la estraneità della dipendente e del legale rappresentante della società contribuente ai fatti per cui è causa.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al terzo motivo, dichiarandosi assorbiti gli altri due motivi, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA