Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20798 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 21/07/2021), n.20798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 26987 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Gianmarco

Abbadessa ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di

Belfiore, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Gaetano Alessi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

Diniego della definizione della lite pendente n. 2012/4147

dell’Agenzia delle Entrate di Catania, notificato in data 01.12.2012

relativo al giudizio iscritto con n. RG 7465/2011;

udita nella camera di consiglio del 27.4.2021 la relazione svolta dal

consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 13.3.2012 la società ricorrente ha presentato domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, allo scopo di definire il giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione RG 7465/2011 promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Sicilia n. 497/34/10 che ha confermato quella della CTP di Catania con la quale è stata annullata la cartella esattoriale n. (OMISSIS) avente ad oggetto maggiori importi di IRPEG, IRAP ed IVA, con relative sanzioni per l’anno 2003 emessa a seguito di avviso di accertamento notificato il 21.11.2006 e non impugnato.

La predetta domanda è stata rigettata con atto notificato in data 1.10.2012 dall’Agenzia delle Entrate di Catania sull’assunto della non definibilità della lite in quanto avente ad oggetto cartella esattoriale costituente atto di mera riscossione emesso a titolo definitivo in assenza di impugnazione dell’avviso di accertamento predetto.

2. Avverso tale diniego la contribuente ha proposto ricorso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, articolando due motivi.

3. Ha resistito l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta nullità per difetto di motivazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 2000, art. 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

La ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia stato motivato con argomentazioni carenti e laconiche che rendono impossibile la verifica delle reali ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto.

A tale proposito, richiama precedenti giurisprudenziali sulla motivazione degli atti di imposizione tributaria.

2. Con il secondo motivo viene eccepita l’illegittimità e l’infondatezza dell’atto impugnato per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

L’oggetto della lite pendente per la quale è stata avanzata domanda di definizione riguardava la fruizione delle disposizioni agevolative previste dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, come modificato dal D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008.

Quindi, l’oggetto della controversia era costituito dalla possibilità di definire i versamenti di cui alla cartella beneficiando delle agevolazioni previste a seguito di eventi sismici e vulcanici.

3. Il presente giudizio va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Risulta, infatti, che con sentenza n. 15587/2020 questa stessa Corte ha dichiarato estinto il giudizio R.G. n. 7465/2011 per definizione della lite pendente ai sensi della L. n. 96 del 2017, art. 11.

E’ stato quindi definito, con quella declaratoria, il giudizio “presupposto” della presente controversia essendo stata ritenuta definita la lite tributaria.

Da ciò deriva che la decisione si riflette, inevitabilmente, sul presente giudizio che ha ad oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Agenzia alla definizione agevolata della controversia che trae origine sostanziale dalla cartella di cui in narrativa.

Deve quindi trovare applicazione il principio di diritto secondo cui “in tema di condono fiscale, la decisione di ammissione alla definizione agevolata costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario che rileva come fatto estintivo della pretesa fiscale sul piano sostanziale e processuale, sicché la stessa spiega effetto, ex art. 336 c.p.c., comma 2, in ragione della valenza pregiudicante, anche sulle eventuali pronunce, sebbene passate in giudicato, afferenti il medesimo rapporto impositivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non ostativo, rispetto alla definizione agevolata della lite, pendendo la controversia contro la cartella esattoriale, l’intervenuto giudicato sull’atto impositivo presupposto)” (Cass. sez. 5, n. 31049 del 30 novembre 2018).

Nella fattispecie il diniego della definizione della lite pendente oggetto di ricorso in cassazione è stato assorbito dall’intervenuta definizione del giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dalla quale è originata la controversia tributaria.

Il giudicato formatosi sulla definizione della lite originata dalla cartella non può che influire sulla controversia derivante dal diniego della definizione agevolata della lite che ha tratto origine da quell’atto.

4. Da quanto esposto discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche nell’ambito del presente giudizio.

La natura della decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA