Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20798 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20798 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t., ed Agenzia delle Entrate, in
persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma Via
dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
– ricorrenti –

9351-

contro

Festa Amelia,
– intimata avverso la sentenza n. 275/67/2005 della
Commissione Tributaria regionale della Lombardia,
Sezione Staccata di Brescia, depositata il
16/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/07/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e per l’accoglimento
del ricorso dell’Agenzia.
Svolgimento del processo

Data pubblicazione: 11/09/2013

Con

sentenza

n.

275/67/2005

del

7/11/2005,

depositata in data 16/01/2006, la Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione
Staccata di Brescia, accoglieva, con compensazione
delle spese di lite, l’appello proposto, in data
1/10/2002, da Festa Amelia, avverso la decisione n.
58/16/2001 della Commissione Tributaria Provinciale
di Brescia, che aveva respinto il ricorso della

notificato nell’ottobre 2000, con il quale era
stato rideterminato il maggior reddito imponibile,
rispetto a quello risultante dalla dichiarazione
dei redditi, presentata, nel 1995, congiuntamente
dai coniugi Giuseppe Rostiti ed Amalia Festa,
reddito conseguito dal coniuge co-dichiarante
Rostiti Giuseppe, con liquidazione di maggiori
imposte IRPEF, ILOR, Contributo SSN e sanzioni,
relative all’anno 1994.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame della Festa (volto a far accertare,
preliminarmente, la nullità o l’inesistenza della
notificazione dell’atto impositivo, effettuata ad
essa soltanto

“quale contribuente e non quale

moglie convivente del sig. Rostiti”,

unico

effettivo destinatario, ex art.17 commi 3 0 e 4 °
1.114/1977), in quanto, da un lato, la notifica
dell’avviso era avvenuta in violazione del disposto
del citato art.17, norma che impone

“un preciso

adempimento, nel confronti di un ben definito
coniuge (il marito)”, “soggetto di prevalente
riferimento”, “che non può essere supplito da una
notifica nei confronti dell’altro coniuge”,

così

privando il Rostiti della conoscenza legale
dell’avviso, e, dall’altro lato, detta nullità non
poteva dirsi sanata, ai sensi dell’art.156 c.p.c.,

2

contribuente contro un avviso di accertamento,

essendo stato il ricorso di primo grado e l’appello
proposti dalla sola Festa.
Avverso tale sentenza hanno promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, deducendo un unico
motivo, per insufficiente motivazione ed omesso
esame di un fatto decisivo, ex art.
c.p.c.”,

“360

n.

3

in quanto, dall’esame dell’avviso di

contenuto viene ritrascritto in ricorso), emergeva
(come anche ribadito in sede di costituzione in
appello dell’Ufficio), al contrario di quanto
ritenuto dai giudici tributari, che l’atto
impositivo era stato adottato nei confronti del
Rostiti e notificato alla Festa
coniuge co-dichiarante”

“in qualità di

e dunque quale mera

consegnataria, in conformità dell’art.17
1.114/1977.
Non ha resistito la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente,

va

dichiarata

ex

officio

l’inammissibilità del ricorso proposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
difetto di legittimazione attiva, non avendo
assunto l’Amministrazione statale la posizione di
parte processuale nel giudizio di appello svoltosi
avanti la CTR della Lombardia, introdotto con
ricorso proposto soltanto dall’Ufficio di Chiari
della Agenzia delle Entrate, in data successiva
all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a
titolo di successione particolare

ex lege

nella

gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti
in cui era parte l’Amministrazione statale), con
conseguente implicita estromissione della
0
Amministrazione statale ex art. 111 comma 3 c.p.c.

3

accertamento e della relata di notifica (il cui

(cfr. Cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).
Non avendo il ricorso proposto dal Ministero
comportato aggravio di attività difensiva, si
ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti
le spese di lite.
Va accolto l’unico motivo sollevato dall’Agenzia
delle Entrate ricorrente.
Il motivo, implicante, in realtà, un vizio ex

del fatto decisivo rappresentato dal tenore
dell’atto presupposto e dalle emergenze della
relata di notifica, da cui era possibile evincere
che destinatario dell’atto era, in realtà, proprio
il Rostiti mentre la di lui moglie, Festa, era mera
consegnataria dell’atto, da parte dei giudici
tributari, è invero fondato.
La motivazione della decisione di appello risulta
infatti apodittica, venendo ivi fatte delle
affermazioni, in ordine alla asserita notifica
dell’avviso alla Festa “in qualità di contribuente
e non quale moglie convivente del sig.

Rostiti”,

senza alcun concreto riferimento agli elementi
esaminati e presi in considerazione nel percorso
decisionale ed omettendo di argomentare in ordine a
quegli altri elementi, indicati dall’Agenzia in
sede di appello ed in questa sede riproposti (in
particolare, il contenuto dell’avviso ed il tenore
della relata di notifica ad opera del messo), in
ipotesi, rilevanti agli effetti di un diverso
percorso decisionale.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale,
“ricorre il vizio di omessa motivazione della
sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella
duplice manifestazione di difetto assoluto o di

4

art.360 n. 5 c.p.c., nel prospettare l’omesso esame

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motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da
cui ha tratto il proprio convincimento ovvero
indichi tali elementi senza una approfondita
disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del suo ragionamento”

(Cass. n. 1756/2006,

n. 890/2006).
dunque

integralmente

il

ricorso

dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata
deve essere cassata, con rinvio degli atti ad altra
Sezione della Commissione Tributaria regionale
della Lombardia, che si adeguerà ai principi di
diritto sopra espressi, provvedendo altresì a
liquidare le spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso del
Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie
il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; cassa la
sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese
del presente giudizio di legittimità, alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,
in diversa composizione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 10/07/2013.
Il Presidente
Il Consig iere est.

Accolto

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