Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20797 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20797 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 24306-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2355

SCOGNAMIGLIO IMMACOLATA;
– intimata

avverso la sentenza n. 125/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 20/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 11/09/2013

udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito ad avviso di accertamento emesso nei confronti della Colonna sas, con il quale l’Agenzia delle
Entrate di Caserta aveva rideterminato il reddito di impresa della detta società per l’anno di imposta 2001,
la stessa Agenzia, con avviso di accertamento n. RE5010500732/05, determinava ex art. 5 DPR 917/1986 in
lire 85.270.000 (pari alla quota sociale del 30%) il reddito di partecipazione della socia Scognamiglio
Immacolata.

avviso di accertamento n. RE5010500732/05, rilevando che con altra sentenza (120/16/06) la stessa CTP
aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento n. RE5020500698/05,
presupposto di quello oggetto del presente giudizio.
Con sentenza depositata il 20-10-2008 la CTR Campania rigettava l’appello dell’Ufficio, rilevando che
l’accertamento operato nei confronti della società per l’anno 2001, prodromico rispetto a quello per i
conseguenti redditi da partecipazione, era stato dichiarato nullo con sentenza n. 120/16/06 della CTP di
Caserta, avverso la quale non era stata data prova di eventuale proposizione di appello
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a cinque motivi ed illustrato
anche da successiva memoria; nessuno si costituiva per la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 4 cpc- violazione e falsa applicazione del principio
del contradditorio di cui all’art. 101 cpc, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs 546/1992, sosteneva che
erroneamente la CTR non aveva rilevato che, come statuito anche dalla Cass. sez. unite 14815/2007, attesa
l’unitarietà dell’accertamento, nella specie sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra
soci e società di persone.
Siffatto motivo è fondato.
Invero, come evidenziato da Cass. sez. unite 14815/2008, “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi sogge
devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente

Con sentenza 213/12/06 la CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente avverso detto

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AI SENSI 1.)1,
5
4 .N. 131 1’AF.\t
MATETAIA TRIBU I AXIA
alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione
del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo
art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità

Siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie, ove non sono state fatte valere questioni personali,
ed ove non risulta che, nel giudizio di merito e nel presente giudizio di legittimità, abbiano partecipato la
società e gli altri soci.
L’accoglimento di detto motivo, di natura preliminare, rende superfluo l’esame degli altri motivi
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo
esame a contradditorio integro alla CTP di Caserta; in considerazione dell’intervento della richiamata
sentenza della Cass. sez. unite solo in corso di giudizio, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.
P. Q. M.
Dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo esame alla CTP di Caserta; dichiara compensate
interamente tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 10-7-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

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