Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20797 del 05/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.05/09/2017),  n. 20797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7665/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE

MACELLI, 66, presso lo studio ASSOCIATO DLA PIPER STUDIO LEGALE E

TRIBUTARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO TOMASSINI

e GIUSEPPE FERRARA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1472/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1472/31/2015, depositata il 15 settembre 2015, non notificata, la CTR della Toscana ha rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Pisa, dal Dott. P.A., esercente la professione di promotore finanziario, avverso la sentenza della CTP di Pisa, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il professionista aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal 2007 al 2011.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, art. 3, comma 1, lett. c), artt. 4 ed 8, nonchè violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, in relazione alle spese per il personale dipendente, varianti negli anni di riferimento da un minimo di Euro 25.000,00 ad un massimo di 33.000,00, al rilevante valore dei beni strumentali ed al livello del volume di affari difficilmente raggiungibile col solo apporto del titolare.

Premesso che questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 23 maggio 2012, n. 8120), che occorre la valutazione in concreto degli elementi di fatto che possono connotare l’attività del promotore finanziario, non qualificabile automaticamente come attività d’impresa, il motivo è manifestamente fondato.

Posto che non è contestato che le spese per personale dipendente afferiscano all’impiego di una sola unità con mansioni di segretaria, la sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Ancora la sentenza impugnata incorre in falsa applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, alla stregua del succitato principio di diritto, allorchè, pur a fronte della produzione del registro dei beni ammortizzabili, ne ha valutato in maniera indiscriminata la strumentalità propriamente finalizzata all’esercizio della professione, laddove, se avesse distinto in relazione alla tipologia, avrebbe potuto rilevarne la non eccedenza al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione.

Infine la sentenza impugnata incorre in vizio analogo allorchè fa discendere di per sè dal volume annuale dei ricavi, neppure peraltro dalla stessa esplicitato, l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (cfr. Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22209).

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

L’intervento della succitata Cass. n. 9451/16 in pendenza del giudizio di legittimità giustifica la compensazione tra le parti dell’intero giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA