Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20796 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3631/2019 R.G. proposto da:

CALIFORNIA BAKERY SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. CARTONI

BERNARDO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eleonora d’Arborea,

30;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 2946/2018 depositata in data 27 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente California Bakery SRL ha impugnato una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relativa all’anno di imposta 2007, ricorso respinto dalla CTP di Milano.

La CTR della Lombardia, con sentenza in data 27 giugno 2018, ha rigettato l’appello della società contribuente, osservando – per quanto rileva in questa sede – che parte contribuente non avrebbe potuto impugnare l’estratto di ruolo in forza della pregressa notificazione della cartella, correttamente notificata al portiere presso la sede statutaria della contribuente mediante raccomandata. Ha osservato il giudice di appello che la cartella viene notificata in unico esemplare quale ristampa del ruolo, per cui l’agente della riscossione non è tenuto a produrre copia della stessa.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, resistono con controricorso l’Ufficio e l’Agente della riscossione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, agli artt. 145 e 148 c.p.c., al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non impugnabile il ruolo per pregressa notificazione della cartella. Deduce parte ricorrente che la notificazione della cartella in oggetto sarebbe affetta da diversi profili di nullità, quali il mancato rispetto dell’ordine preferenziale di cui agli artt. 145 e 148 c.p.c., il mancato invio, in caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, della informativa di avvenuta notificazione (CAN), nonchè stante la mancata esibizione in giudizio di copia dell’atto spedito in presenza di contestazione da parte del contribuente del contenuto dell’atto.

2 – Si rileva, prendendosi in esame la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso coltivata dal controricorrente in relazione alle questioni sottoposte (ricerca dei soggetti preposti, spedizione del CAN, matrice della cartella), come il ricorrente non abbia dato evidenza di avere coltivato tali questioni in primo grado.

2.1 – Si rileva, in particolare, dalla sentenza impugnata che in primo grado, quanto al profilo della illegittimità della notificazione della cartella impugnata, la società contribuente aveva contestato l’omessa notificazione, con conseguente inesistenza giuridica e nullità della stessa per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 1, nonchè (in via gradata) per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, riguardo alle quali la sentenza di primo grado (come risulta dalla sentenza impugnata) ha ritenuto eseguita la notificazione in data 24 febbraio 2011 per essere stato ricevuto l’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica della cartella.

2.2 – Al riguardo si osserva che nel processo tributario di appello, la novità della domanda deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’atto impositivo oggetto di ricorso, poichè il processo tributario ha natura impugnatoria (Cass., Sez. V, 27 giugno 2019, n. 17231), non essendo ammissibili in appello, a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, i fatti impeditivi della pretesa fiscale che implichino il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27562).

2.3 – Ne consegue che la proposizione della mera eccezione di inesistenza della notifica dell’atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio (Cass., Sez. V, 5 aprile 2013, n. 8398), nè sussistendo una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio (Cass., Sez. VI, 2 marzo 2013, n. 5369).

2.4 – Per l’effetto, i singoli profili del ricorso con cui si denuncia la nullità della notificazione, sono inammissibili in quanto non coltivati in primo grado.

3 – Va, in ogni caso, rilevato che il profilo della mancata esecuzione delle ricerche di cui agli artt. 145,148 c.p.c. è inammissibile sotto altro profilo, non avendo il ricorrente dato evidenza di tale circostanza in fatto, laddove ai fini dell’esame della censura la trascrizione della relata di notificazione si rivela indispensabile, in quanto decisiva ai fini di ripercorrere il giudizio di rituale notifica delle cartelle di pagamento (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185).

4 – Il motivo è, in ogni caso, infondato nel merito, sia sotto tale profilo, sia quanto al mancato invio, in caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, della informativa di avvenuta notificazione (CAN), essendo questa Corte ferma nel ritenere che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. Tale forma semplificata di notificazione si giustifica, come anche affermato da Corte Cost. 23 luglio 2018, n. 175, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. VI, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass., Sez. VI, 13 giugno 2016, n. 12083).

4.1 – Ne consegue che, in caso di notificazione di cartella a termini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa (Cass., Sez. VI, 10 aprile 2019, n. 10037).

5 – Il motivo è, inoltre, infondato anche in punto onere del concessionario di produrre copia dell’atto notificato in caso di contestazione del contenuto del plico raccomandato, alla luce della giurisprudenza più recente di questa Corte, secondo cui la prova dell’arrivo di un atto comunicato a mezzo raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di vicinanza della prova, l’onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l’avviso (Cass., Sez. V, 26 novembre 2019, n. 30787; Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33563: Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33563), in assenza della cui contestazione (carente nel procedimento di primo grado) non occorre esaminare il successivo asserito onere del concessionario per la riscossione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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