Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20796 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 26/04/2021, dep. 21/07/2021), n.20796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10376/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Orlando Franchi srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

Firenze, n. 1903/16/16, depositata il 2 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile

2021 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Orlando Franchi srl ha impugnato, davanti alla CTP di Prato, un avviso di liquidazione ICI per l’anno 2004.

La CTP di Prato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1/04/2008, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia del Territorio ha proposto appello che la CTR di Firenze, con sentenza n. 49/25/2010, ha accolto, rimettendo gli atti alla CTP di Prato.

La CTP di Prato, nuovamente adita, con sentenza n. 58/01/2012, ha annullato per la seconda volta l’avviso contestato.

L’Agenzia del Territorio ha proposto appello che la CTR di Firenze, con sentenza n. 1903/16/16, ha respinto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto la motivazione della sentenza sarebbe apparente.

La doglianza è fondata.

Infatti, la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. I, n. 20883 del 5 agosto 2019).

Nella specie, la CTR si è limitata ad affermare che “esaminati gli atti, ritiene di condividere, e quindi confermare, la decisione della C.T.P. di Prato sez. 1 n. 58/01/12, molto ampia e ben articolata che, in accoglimento del ricorso del contribuente, ha statuito che “sarà compito dell’Ufficio del Territorio Pratese rideterminare, in contraddittorio con il contribuente, le rendite catastali impugnate, in quanto illegittime…””.

Risulta evidente, pertanto, che la CTR non ha in alcun modo valutato le ragioni di appello né ha dato atto dell’identità “delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado”.

2) L’accoglimento del primo motivo rende non necessario l’esame del secondo, con il quale parte ricorrente lamenta la violazione del R.D. n. 652 del 1939, art. 8, e del D.P.R. n. 1112 del 1949, art. 8, perché la CTR avrebbe errato nel disporre che l’Ufficio procedesse alla rideterminazione della rendita catastale sulla base di criteri estranei a quelli propri delle categorie catastali ordinarie, trattandosi di immobili pacificamente classati come A/10.

3) Il ricorso è accolto, limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR di Firenze, in diversa composizione, la quale deciderà nel merito la causa, anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR di Firenze, diversa composizione, la quale deciderà nel merito la causa, anche in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

 

 

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