Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20796 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.05/09/2017),  n. 20796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4976/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE VESPAZIANI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4447/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 29/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 4447/1/2015, depositata il 29 luglio 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla locale Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della Dott.ssa C.S., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Rieti, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per l’Irap dichiarata e non versata per il 2009.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in relazione alla circostanza dell’impiego non occasionale da parte della Dott.ssa C., medico di base in convenzione con il SSN, di un’unità di personale dipendente con mansioni di segretaria.

La sentenza impugnata si è espressa in conformità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato.

Possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità, essendo intervenuta, con riferimento alla questione controversa tra le parti, l’indicata prima pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte a composizione del contrasto giurisprudenziale emerso nella sezione tributaria, in pendenza del presente giudizio.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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