Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20796 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 01/08/2019), n.20796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8365-2018 proposto da:

AUTOTRASPORTI M. DI M.G. & C. SNC, in persona

dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENRICO ALBANESE 61 C, presso i sigg. Gelodi-Amoroso,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMOROSO FERNANDO;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE 36 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI, 34, presso

lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANO MANCINI;

– controricorrente –

contro

FERRARI AUTO LUX SRL, T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1553/2017 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione dell’11/4/2011 la società Autotrasporti M. s.n.c. conveniva in giudizio la società Ferrari Auto Lux s.r.l., chiedendo la condanna di quest’ultima alla riduzione del prezzo e/o al risarcimento del danno, deducendo di aver acquistato dalla società convenuta un’autovettura il cui chilometraggio era stato falsato. Costituitasi in giudizio, la Ferrari Auto Lux s.r.l. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Audi Zentrum Bologna s.p.a., deducendo di aver acquistato a sua volta l’autovettura oggetto di causa da tale società, alla quale soltanto si doveva imputare la contraffazione del contachilometri. La Audi Zentrum Bologna chiedeva la chiamata in causa del proprio venditore T.M., il quale eccepiva la propria estraneità ai fatti, da imputarsi esclusivamente alla Ferrari Auto Lux.

Il Giudice di Pace di Sassuolo, con sentenza n. 220/2013 dopo aver deferito al legale rappresentante della Autotrasporti M. il giuramento estimatorio sulla quantificazione dei danni sofferti in seguito all’alterazione del contachilometri condannava la Ferrari Auto Lux al pagamento di Euro 2.700 in favore della società attrice.

2. Avverso la sentenza proponeva appello la Ferrari Auto Lux s.r.l., deducendo la decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c., l’inammissibilità del giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c. e l’omesso accertamento della responsabilità concorrente di Audi Zentrum Bologna.

Con sentenza 13 settembre 2017, n. 1553, il Tribunale di Modena, preliminarmente dichiarata la contumacia di T.M., accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’infondatezza delle domande avanzate da Autotrasporti M..

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società Autotrasporti M. s.n.c. di M.G. & c. Resiste con controricorso la Immobiliare 36 s.p.a. (già Audi Zentrum Bologna s.p.a.)

L’intimata Ferrari Auto Lux s.r.l. non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il Collegio rileva preliminarmente che dal fascicolo non risulta l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a T.M., nei cui confronti deve pertanto essere rinnovata la notificazione.

Anche alla luce della memoria della ricorrente, il Collegio ravvisa la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio dei pregressi gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso a T.M. entro 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, demanda alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio dei due gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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