Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20795 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20795 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 2859-2007 proposto da:
BRIGANTE ANTONIO GAETANO in qualità di socio della
Societa’ Quasar sas di A.G. Brigante, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo
studio dell’avvocato ANTONUCCIO PIETRO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 11/09/2013

- resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 243/2005 della COMM.TRIB.REG. di
POTENZA, depositata il 05/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato ANTONUCCIO che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito ad avviso di accertamento emesso nei confronti della Quasar sas, con il quale l’Agenzia delle
Entrate di Lagonegro aveva rideterminato in lire 95.511.000 il reddito di impresa della detta società per
l’anno di imposta 1998, la stessa Agenzia, con avviso di accertamento n. 20103000386 , determinava -ex
art. 5 DPR 917/1986- in lire 31.843.000 (pari alla quota sociale del 33%) il reddito di partecipazione del
socio Brigante Antonio Gaetano.

di accertamento.
Con sentenza depositata il 5-12-2005 la CTR Basilicata, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermava
il reddito imponibile sopra accertato.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a due motivi.
Con I primo motivo il contribuente, deducendo —ex art. 360 n. 3 e 5 cpc- violazione dell’art. 1, comma 2,
d.lgs 471/97 e dell’art. 5, comma 1, dpr 917/86 e conseguentemente degli artt. 3,7, 12 e 17 d. Igs 472/1997
nonché illogicità e contradditorietà della motivazione per omesso esame di un elemento decisivo della
controversia, rilevava che la CTR non aveva considerato che l’attività posta in essere dalla società era
inerente alla fornitura di attrezzature cinematografiche, e quindi di beni ammortizzabili, che dovevano
concorrere alla determinazione dei costi per la quota di ammortamento.
Con il secondo motivo il contribuente, deducendo —ex art. 360 n. 5 cpc- illogicità e contradditorietà della
motivazione per omesso esame di un elemento decisivo della controversia, rilevava che la CTR non aveva
considerato che, come affermato nel verbale della Guardia di Finanza, tutti i ben indicati in fattura (che,
peraltro, aveva valutato senza effettuare alcuna perizia tecnica) erano di fatto presenti nella sala
cinematografica.
L’Agenzia si costituiva al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, come evidenziato da Cass. sez. unite 14815/2008, “in materia tributaria
l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi sogge •

La CTP di Potenza accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso quest’ultimo awiso

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TRIBUTANA
devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad
alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione
del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo
art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità

Siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie, ove non sono state fatte valere questioni personali,
ed ove non risulta che, nel giudizio di merito e nel presente giudizio di legittimità, abbiano partecipato la
società e tutti gli altri soci.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo
esame a contradditorio integro alla CTP di Potenza; in considerazione del rilievo d’ufficio della detta
questione del litisconsorzio necessario e dell’intervento della richiamata sentenza della Cass. sez. unite in
epoca successiva alla proposizione del ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.
P. Q. M.
Dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo esame alla CTP di Potenza; dichiara compensate
interamente tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.
Così eciso in Roma in data 10-7-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

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