Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20795 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SARC SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo studio

dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 443/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 7.10.08, depositata il 05/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio con sentenza dep. il 05/11/2008 ha, rigettando l’appello dello ufficio, confermato la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della S.A.R.C. srl avverso l’avviso di accertamento per irpeg, irap e iva per l’anno 2001.

La CTR aveva ritenuto che Ufficio in sede di appello non potesse addurre elementi nuovi quali la mancata redazione dell’inventario oltre a quelli(il pvc degli anni dal 1998 al 2000) già valutati negativamente dalla CTP. Ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e vizio motivazionale. La contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Il primo motivo è palesemente fondato.

La ricorrente Agenzia ha, trascrivendo l’avviso di accertamento, dimostrato che lo steso si fondava su taluni elementi (violazione dell’obbligo di emettere autofattura, impossibilità di redigere inventario) che la CTR ha ritenuto nuovi.

Vero che questa Corte (Cass. n. 27065/08, n 25909/08) ha ritenuto che il processo tributario, strutturato come un giudizio di impugnazione dell’atto impositivo emesso dall’Amministrazione finanziaria, non consente di far valere per la prima volta in giudizio, ed a maggior ragione in appello, un fatto costitutivo della pretesa tributaria (e cioè la c.d “causa petendi”) che non sia già stato assunto a suo fondamento fin dall’avviso di accertamento, ma come sopra osservato, la ricorrente ha dimostrato che gli elementi ritenuti nuovi facevano già parte dell’avviso di accertamento.

D’altra parte (arg. ex SS.UU n. 300055/2008) la indisponibilità della pretesa tributaria comporta che le ragioni dell’accertamento, limite della posizione difensiva dell’Ufficio, non potrebbero comunque ritenersi rinunciate per la eventuale non proposizione specifica in primo grado. Nè potrebbe configurarsi errore revocatorio, in quanto la questione degli elementi a base dell’accertamento era la questione controversa.

Il secondo motivo fondato su vizio motivazionale può ritenersi assorbito.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, con necessità di rinvio ad altra Sezione della CTR del Lazio anche per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso,dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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