Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20795 del 05/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.05/09/2017), n. 20795
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2034/2016 proposto da:
AC INVESTIMENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, e A.M.V. SRL in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
FILIPPO CORRIDONI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO DE
FRANCESCO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANCARLO TONETTO;
– ricorrenti –
contro
F.L., in proprio e quale erede di M.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO BRUNO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2345/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 09/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, respingendone il gravame, aveva confermato la decisione di primo grado, di parziale accoglimento dell’azione di responsabilità promossa nei confronti dell’amministratore unico della s.p.a. AMV, incorrendo nella violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omettendo l’esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
2. Resiste al ricorso l’intimato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi di diritto sono invero privi di specificità ed omettono di indicare l’affermazione oggetto di censura, con ciò violando il precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Quanto alle doglianze motivazionali va preliminarmente rilevato che, avendo la sentenza d’appello confermato la decisione di primo grado, il loro esame è precluso dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, cui la specie soggiace ratione temporis.
3. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese e l’obbligo della medesima al versamento, previsto in caso di rigetto, di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7100,00 per spese, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017