Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20795 del 01/08/2019
Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 01/08/2019), n.20795
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29995-2017 proposto da:
D.R.P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
FLAMINIO 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO LORENZANI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI DELLA COLLETTA;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI
CAMMELLI 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO RECH COLFERAI,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PATELMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1662/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 24/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che:
1. D.R.P.T. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Venezia pubblicata il 24/8/2017, su sei motivi. Ha resistito con controricorso M.E..
2. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria.
3. All’odierna adunanza il collegio ha deliberato come in dispositivo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. I primi tre motivi contengono deduzioni come in appreso:
– il primo, violazione di norme sostanziali e processuali in materia di prove, nonchè di passaggio coattivo, e violazione di norma di regolamento comunale in materia di smaltimento delle acque;
– il secondo, omesso esame di fatto decisivo indicato nel dislivello tra le parti della proprietà;
– il terzo, violazione di norme sostanziali e processuali in materia di prove, nonchè di passaggio coattivo, e vizio di motivazione perplessa, incomprensibile e apparente.
2. Il quarto, il quinto e il sesto motivo (rispettivamente per violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 in tema di compensi, per nullità per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4) vertono poi sulla presunta liquidazione eccessiva delle spese processuali.
3. Valutati i motivi nel loro complesso, il collegio ritiene non sussistente la definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), onde va disposto rinvio a pubblica udienza.
P.Q.M.
la corte rimette il procedimento alla pubblica udienza; manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019