Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20794 del 21/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 21/07/2021), n.20794
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12465/2015 R.G. proposto da:
D.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco
Falcitelli, con domicilio eletto presso il suo studio (Dentons
Europe studio legale tributario) in Roma, via XX Settembre n. 5;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte, n. 1273/31/2014 depositata il 3 novembre 2014, non
notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 aprile 2021
dal consigliere Pierpaolo Gori.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Biella n. 198/2/2012 la quale, a sua volta, aveva riunito e rigettato per tardività i ricorsi di D.M..
2. I ricorsi avevano ad oggetto due atti di contestazione sanzioni emessi nei confronti della contribuente quale intestataria di conti correnti presso istituto di credito elvetico per aver omesso di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2006 e 2007 ed aver conseguentemente omesso di dichiarare redditi da investimento all’estero in violazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 4.
3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
4. Da ultimo la contribuente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. Nella nota di deposito del 5.3.2021 la contribuente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso, corredando l’istanza con documentazione attestante il pagamento della definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6. La Corte osserva che la procura a margine del ricorso è molto ampia e generica e, nei termini in cui è articolata, non idonea a conferire poteri di rinunciare al ricorso. Nondimeno, il tenore della memoria è una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare inoltre la compensazione delle spese di lite.
6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 – 01; conforme, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021