Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20794 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20794 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

SENTENZA
sul ricorso, R.G. n. 2115/10, proposto da:
CORSINI Massimiliano,

elettivamente domiciliato in

Roma, via Gramsci n. 36, presso lo studio dell’avv.
Corrado Savanetti, rappresentato e difeso dall’avv.
Enrico Panicucci;

23`P

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore pro

tempore;

e
FALLIMENTO MERIDIANA PROGETTI S.R.L.,

in persona del

curatore pro tempore,

– intimati –

Data pubblicazione: 11/09/2013

R.G. 2115/10 +2351/10 + 2594/10

sul ricorso R.G. n.

2351/10, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE,

tempore,

in persona del direttore pro

elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che le rappresenta e difende;
ricorrente principale

contro
CORSINI

come

Massimiliano,

sopra

elettivamente

domiciliato e rappresentato
e
FALLIMENTO MERIDIANA PROGETTI S.R.L.,

curatore

pro tempore,

in persona del

elettivamente domiciliato in

Roma, Lungotevere Flaminio n. 76, presso lo studio
dell’avv. Antonella Faieta, rappresentato e difeso
dall’avv. Stefano Giliberti;

controricorrenti e ricorrenti incidentali

sul ricorso, R.G. n. 2594/10, proposto da:
FALLIMENTO MERIDIANA PROGETTI S.R.L.,

curatore

in persona del

come sopra elettivamente

pro tempore,

domiciliato e rappresentato

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore pro

tempore;
e

2

R.G. 2115/10 + 2351/10 + 2594/10

CORSINI

Massimiliano,

come

sopra

elettivamente

domiciliato e rappresentato

intimati

per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Toscana, sez. XXVI, n. 97,

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10.7.2013 dal presidente relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
udito, per il Fallimento, l’avvocato Stefano Giliberti;
udito, per Massimiliano Corsini, l’avvocato Corrado
Salvanetti;
udito, per l’Agenzia delle Entrate, l’avvocato dello
Stato Carlo Maria Pisana;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’Accoglimento di tutti i ricorsi.
Svolgimento del processo
Il

Fallimento

Meridiana

Progetti

s.r.1.,

e

Massimiliano Corsini (già Presidente del Consiglio di
Amministrazione della socieà), cui l’atto era stato
notificato nella qualità di autore delle violazioni,
proposero separati ricorsi avverso avviso accertamento,
ai sensi dell’art. 39, comma l lett. d, d.p.r.
600/1973, con il quale,

per l’anno 2000, erano stati

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depositata il 9 dicembre 2008.

R.G. 2115/10 +2351/10 + 2594/10
induttivamente accertati a carico della società maggior
imponibili iva, irpeg ed irap.
L’accertamento

era

fondato

sulla

ritenuta

inattendibilità delle scritture contabili (caarenti
quanto ad inventario e schede di lavorazione delle

caratterizzata da un cospicuo incremento delle vendite)
di un ricarico negativo del 22% a fronte di ricarichi
sempre positivi negli anni precedenti; ridefiniva
l’imponibile in base ad una percentuale di ricarico
positiva del 10%, pari alla media delle percentuali di
ricarico relative alle pregresse annualità.
A sostegno dei ricorsi, il Fallimento deduceva: il
difetto di motivazione dell’accertamento; l’inesistenza
dei relativi presupposti; l’errata applicazione
dell’art. 39, comma 1 lett. d, d.p.r. 600/1973 come
modificato dall’art 61 sexies comma 3 d.l. 331/1993. Il
Corsini prospettava, altresì, vizio di notificazione.

L’adita Commissione provinciale, riunitili, accolse
i ricorsi.
In parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia,
cui resistevano il Fallimento ed il Corsini, la
Commissione regionale, ridusse poi, l’importo del
maggior reddito accertato per l’anno 2000 in regione
del 50% di quanto rilevato dall’Ufficio e compensò le

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rimanenze) nonché sul riscontro, nell’annualità (pur

R.G. 2115/10 +2351/10 + 2594/10
spese.
Avverso la decisione di appello hanno proposto tre
distinti ricorsi per cassazione l’Agenzia, il
Fallimento ed il Corsini.
Il

Fallimento

e

Massimiliano

Corsini,

nel

dall’Agenzia, hanno proposto ricorsi incidentali,
sostanzialmente riproducenti i contenuti dei rispettivi
ricorsi.
L’Agenzia non si è costituita nei

giudizi

instaurati con i ricorsi del Fallimento e del Corsini.
Motivi della decisione
Tutti i ricorsi, siccome proposti contro la stessa
sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335
c.p.c..
Dopo aver esposto lo sviluppo processuale e le
contrapposte tesi delle parti, la decisione impugnata
si esaurisce, quanto a motivazione, nella seguente
perentoria affermazione “Questa commissione ritiene che
quanto riportato dall’Ufficio sia, nel merito,
incontrovertibile e parzialmente giustificabile”.
quindi, il seguente dispositivo:

Reca,

“P.Q.M. in parziale

accoglimento dell’appello, riduce l’importo del maggior
credito accertato per l’anno 2000 in regime del 50% di
quanto rilevato dall’Ufficio. Spese compensate”.

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costituirsi in contrapposizione al ricorso promosso

R.G. 2115/10 +2351/10 + 2594/10
Tale essendone il tenore: l’Agenzia censura la
decisione

impugnata,

per

insufficiente

e

contraddittoria motivazione, limitatamente alla parte
di sua parziale soccombenza; il Fallimento eccepisce la
nullità della sentenza per difetto assoluto di

legge; il Corsini denunzia vizio di insufficiente e
contraddittoria motivazione e deduce,

inoltre,

medesimi profili di violazione di legge prospettati del
Fallimento.
Alla luce degli esposti rilievi, i primi due motivi
del ricorso proposto dal Fallimento e tesi,
congiuntamente, a denunciare la nullità della sentenza
per difetto assoluto di motivazione ex artt. 111 Cost.,
132, comma l n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360,
comma l n. 4, c.p.c. – devono ritenersi fondati.
Infatti, l’assoluta apoditticità della riportata
motivazione (e, peraltro, la relativa scarsa coerenza
rispetto al dispositivo), precludendo qualsiasi
possibilità di identificare la

ratio decidendi

e

sottoporla a controllo, rivela, l’effettiva ricorrenza
del vizio denunciato (cfr. Cass. 16581/09, 871/09,
1756/06, 890/06).
In accoglimento della censura esaminata

e

restando assorbite tutte le altre doglianze

la

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motivazione, altresì deducendo profili di violazione di

R.G. 2115/10 +2351/10 + 2594/10

CIP.N T E DA REGISTRI7IONE
decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio M SENSI

DEL

N. U-s1

della causa, anche per la regolamentazione delle spese

jm

del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Toscana.
P. Q. M.

ricorsi nn. 2351/10 e 2594/10; accoglie i primi due
motivi del ricorso proposto dal Fallimento Meridiana
Progetti s.r.1., assorbite tutte le altre doglianze;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche
per la regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10
luglio 2013.

1..)ErjC,’,3ITATO IN CANCELLERIA

la Corte: riunisce al presente ricorso, n. 2115/10, i

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