Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20794 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.05/09/2017),  n. 20794

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21309/2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

SABRINA PANCARI, GIUSEPPE CIPRIANI, MARIA ASSUMMA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO

MIRANDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’INPS (già INPDAP), con ricorso affidato ad un unico motivo, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, del 30 maggio 2016, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Fermo, che, a sua volta, aveva respinto la domanda proposta dallo stesso Istituto contro il Comune di Fermo di rivendica della proprietà di un’area sita nel territorio di detto Comune e di condanna dello stesso ente territoriale al risarcimento del danno per occupazione illegittima;

che, in sintesi, il Tribunale accoglieva l’eccezione di usucapione ventennale sollevata dal Comune convenuto, evidenziando, in particolare, che l’attore non aveva dimostrato “di essere divenuto proprietario in forza di titolo idoneo, valido ed efficace”;

che la Corte territoriale, nel confermare la pronuncia di primo grado, osservava che l’Istituto non poteva colmare la lacuna probatoria in forza del richiamo all’esistenza di un titolo idoneo all’acquisto dell’area operato dalla c.t.u. (quale ausilio del giudice e non “mezzo utile alle parte per sottrarsi ad un preciso onere probatorio”), nè, segnatamente, era ammissibile la produzione documentale (dell’atto pubblico di acquisto dell’area in contestazione) da parte dell’appellante solo in secondo grado, in quanto la “eventuale valutazione di indispensabilità della prova non potrà servire a superare la preclusione nella quale sia incorsa la parte in primo grado”. Sicchè, l’Istituto non aveva dedotto alcunchè “in merito alla impossibilità di produrre la nuova documentazione nel primo grado”, nè sussisteva l’indispensabilità del documento “in relazione a ciò che la sentenza di primo grado afferma in ordine alle risultanze istruttorie acquisite”, giacchè (per quanto sopra ritenuto) la c.t.u. non poteva avere valore probatorio e, inoltre, a fronte di eccezione del convenuto in ordine alla contestazione della proprietà, l’attore avrebbe dovuto produrre il documento, a sua disposizione, in modo tempestivo in primo grado, risultando la produzione in appello tardiva e, quindi, inammissibile;

che resiste con controricorso il Comune di Fermo;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione previgente alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, per aver la Corte territoriale ritenuto inammissibile la produzione documentale in appello (dell’atto di acquisto dell’area in contestazione da parte dell’Istituto previdenziale) in ragione della mancata dimostrazione dell’impossibilità di produzione in primo grado e, comunque, per essersi maturate le relative preclusioni istruttorie, non sanabili in base all’anzidetta norma processuale;

che vanno, anzitutto, superate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente;

che la postulata applicabilità dell’art. 348-ter c.p.c. è destituita di fondamento, posto che il ricorso denuncia un error in procedendo e non già il vizio di omesso esame di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, là dove la premessa, ribadita da entrambi i giudici del merito (e incontestata), per cui la prova della proprietà era “elemento necessario per la domanda dell’attore” non viene messa in discussione dallo stesso ricorrente, il quale, invero, tende, con la presente impugnazione, a rimuovere l’ostacolo processuale che il giudice di appello ha reputato sussistente nel fornire detta prova;

che infondata è anche l’eccezione di inammissibilità che attiene alla mancata impugnazione della ratio decidendi della sentenza di appello là dove avrebbe “ritenuto insussistente l’indispensabilità della produzione”, giacchè (come sopra evidenziato in sintesi; cfr. anche pp. 7/8 della sentenza di secondo grado) tale valutazione è ancorata alla mancata produzione tempestiva del documento in primo grado e, dunque, al maturarsi delle relative preclusioni, non avendo la Corte territoriale affatto escluso la decisività, di per sè (e nel senso che verrà appresso precisato), della prova documentale costituita dall’atto di acquisto dell’area in contestazione da parte dell’attore;

che il motivo di ricorso è manifestamente fondato in base al principio – enunciato da Cass., S.U., n. 10790/2017, a composizione di un contrasto giurisprudenziale in materia – per cui prova nuova indispensabile di cui al testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, e anche (per essere nella specie applicabile ratione temporis) alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009 (posto che la produzione documentale era da ritenersi rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 345, citato comma 3: tra le tante, Cass., S.U. n. 8203/2005), è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado;

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello Ancona, in diversa composizione, che, in applicazione dell’anzidetto principio di diritto, dovrà nuovamente delibare la decisività del documento prodotto in appello dall’INPS (già INPDAP);

che il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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