Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20794 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 01/08/2019), n.20794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20798-2018 proposto da:

SOCIETA’ RICERCHE IDRICHE SORI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 37, presso lo studio degli avvocati MARCELLO e CECILIA

FURITANO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIROLAMO BONGIORNO,

ALESSANDRO ALGOZINI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO,

78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO CANTAVENERA;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI CARINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO MESSINA;

– controricorrente –

e contro

R.A., S.M. erroneamente indicato in ricorso ”

Sc.An.”, A., RA.TE.MA., A.G.,

A.F., MO.AN.MA., M.F.,

M.V., MU.VI.;

-intimati –

avverso l’ordinanza n. 654/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

RILEVATO

che:

– questa Corte, con sentenza n. 654/2018, – pronunciata in controversia promossa dalla SO.RI. spa, proprietaria di un acquedotto privato sito nel Comune di Carini (utilizzato, in forza di convenzione del 1982, per la distribuzione dell’acqua potabile in una parte del territorio comunale, non servita dall’acquedotto municipale), nei confronti del suddetto Ente locale e dei vari sindaci che si erano succeduti nella carica ( R.A., S.M., A.A. e M.G.), anche ex art. 2041 c.c., per ottenerne la condanna all’indennizzo dovuto dallo stesso, nominato secondo questa Corte – custode giudiziario a seguito di sequestro preventivo penale del bene, nel 1984, nell’ambito di un procedimento penale che aveva visto imputati i vertici della società per i reati di furto aggravato e deviazione di acqua pubblica, per il depauperamento arrecato alla società (privata della detenzione degli impianti idrici, dal 1984 al 1991, epoca della restituzione) in conseguenza dell’utilizzazione dell’acquedotto durante il sequestro (procedimento penale conclusosi con l’assoluzione definitiva da ogni reato degli amministratori della società, nel 1991, con ordine di restituzione degli impianti alla società proprietaria a far data dalla pubblicazione, nel 1990, della sentenza della Corte d’appello di Palermo), con domanda riconvenzionale avanzata dal Comune per la condanna della SO.RI. al rimborso delle spese sostenute per la gestione e manutenzione degli impianti nello stesso periodo, – ha cassato, con rinvio, la sentenza impugnata, emessa dalla Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato parzialmente la decisione di primo grado (rettificando solo il quantum dell’obbligazione indennitaria verso la società e respingendo la domanda riconvenzionale del Comune, di rimborso delle spese di gestione), condannando il Comune al pagamento dell’indennizzo, a titolo di ingiustificato arricchimento (avendo la Corte territoriale affermato che il provvedimento giudiziario di sequestro legittimava con la custodia l’utilizzazione, dall’ottobre 1984 all’ottobre 1990, dell’acquedotto ma non anche la locupletazione dell’Ente territoriale per l’utilizzazione a titolo gratuito dell’acquedotto privato), e la società, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune, custode giudiziario, rigettate le altre pretese (anche quelle nei confronti degli ex Sindaci, carenti di legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria proposta dalla società nei loro confronti, in assenza di ipotesi di responsabilità personale);

– in particolare, questa Corte, accogliendo il ricorso principale del Comune, “nei limiti di cui in motivazione”, dichiarando assorbiti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale del Comune ed il primo motivo di quello incidentale della società, ha preliminarmente rilevato, d’ufficio, il difetto di legittimazione passiva (legitimatio ad causam) del Comune di Carini,” in quanto in relazione ai beni fonte di occupazione egli risulta esserne stato solo il custode giudiziario”, essendo “indiscussa la qualità rivestita dall’ente convenuto”, cosicchè il Comune, pur avendo avuto la gestione dell’impianto di eduzione e distribuzione dell’acqua di proprietà della SO.RI., aveva operato nella veste di ausiliario del giudice, a vantaggio della procedura, unica e diretta destinataria sino all’esito del giudizio; inoltre, ad avviso di questa Corte la legittimazione passiva del Comune non sussisteva neppure in relazione all’ingiustificato arricchimento dello stesso, stante il carattere sussidiario dell’azione ex art. 2041 c.c., disponendo la SO.RI. di strumenti di tutela appropriati per conseguire, una volta cessati gli effetti del sequestro penale, la propria pretesa restitutoria;

– questa Corte ha poi respinto il secondo motivo del ricorso incidentale della società, con cui si lamentava il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del Comune in relazione ai danni subiti dagli impianti durante la gestione degli stessi in qualità di custode (con legittimazione dunque dell’Ente, per responsabilità propria, per avere omesso di custodire e conservare i beni affidati alla sua cura), ritenendo insussistente il vizio motivazionale dedotto, ed ha ritenuti, di conseguenza, assorbiti il terzo motivo del ricorso incidentale e l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, sempre della SO.RI., rivolti a vedere affermata e far valere “l’analoga responsabilità invocata nei confronti dei sindaci succedutisi nell’ufficio custodiate in ordine ai danni anzidetti”; la Corte d’appello di Palermo aveva osservato, nella sentenza impugnata dinanzi a questa Corte Suprema, che, essendo stata confermata la statuizione di rigetto dell’azione risarcitoria promossa dalla società nei confronti del Comune, per i danni

cagionati ai beni durante il sequestro penale,

conseguentemente doveva rigettarsi l’identica pretesa risarcitoria svolta ei confronti degli ex Sindaci, aggiungendo che l’azione ex art. 2041 c.c. vedeva come unico legittimato passivo il Comune, così confermando la statuizione di carenza di legittimazione passiva dei Sindaci rispetto a detta azione; questa Corte, nella sentenza qui impugnata per revocazione, riteneva assorbiti i motivi di ricorso incidentale riguardanti la responsabilità risarcitoria degli ex Sindaci, stante il rigetto della analoga doglianza concernente il rigetto della pretesa risarcitoria rivolta nei confronti del Comune;

– avverso la suddetta sentenza, la Società Ricerche Idriche -SO.RI. spa propone ricorso per revocazione, notificato il 316/7/2018, affidato a due motivi, nei confronti del Comune di Carini e di M.G. (che resistono con separati controricorsi) e di Mo.An.Ma., M.V., Mu.Vi., R.M.T., A.G., R.A., Sc.An. , A.F., M.F. (che non svolgono attività difensiva);

– la ricorrente e la controricorrente M. hanno depositato memorie;

– la ricorrente lamenta, con il primo motivo, che questa Corte avrebbe omesso di esaminare l’eccezione, sollevata dalla

società in nota di deposito e memoria, di mancata integrità del contraddittorio, non avvedendosi che le notifiche del ricorso principale e del controricorso ai sig.ri A.A. e M.G., ex Sindaci del comune di Carini, litisconsorti in cause inscindibili, non erano andate a buon fine;

– con il secondo motivo, si lamenta poi che la sentenza impugnata sia basata sulla erronea supposizione di un fatto, la cui verità era invece incontrastabilmente esclusa e che non aveva costituito un punto controverso della decisione impugnata della Corte d’appello, vale a dire il fatto che il Comune di Carini fosse stato nominato custode dei beni oggetto di sequestro penale, essendo invece stato nominato custode il Sindaco del Comune ( M.G. e gli altri sindaci successivamente eletti) ovvero le persone fisiche che si erano susseguite nella carica di Sindaco, cosicchè l’Ente locale non aveva potuto utilizzare l’acquedotto in oggetto come custode, essendo stati i Sindaci a concedere gratuitamente l’uso degli impianti idrici di distribuzione e delle attrezzature al Comune; deduce la ricorrente che il Comune era stato convenuto in giudizio dalla società non quale custode giudiziario dei beni ma quale utilizzatore degli impianti;

Diritto

RITENUTO

che:

– esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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