Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20793 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31298/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

EURO CALCESTRUZZI SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

RICCIARDELLI LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Mazzini, 114/b;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sezione Staccata di Latina, n. 4409/18/18 depositata in data 25

giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente Euro Calcestruzzi SRL ha impugnato un avviso di accertamento induttivo puro, effettuato a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, relativo al periodo di imposta dell’anno 2011 con il quale, a seguito della notifica di PVC, era stata rilevata la sussistenza di documentazione extracontabile ed erano stati contestati maggiori ricavi, con recupero di maggiori imposte.

La CTP di Frosinone ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, con sentenza in data 25 giugno 2018, ha accolto l’appello della società contribuente, osservando che l’accertamento si è basato su presunzioni scaturite da fatti non accertati; nel merito, il giudice di appello ha evidenziato che la documentazione ritenuta riferibile alla lavoratrice dipendente R. non sia rilevante e che l’Ufficio non ha proceduto al riscontro dei dati extracontabili con quelli contabili, deducendo che la documentazione extracontabile può essere rilevante se vi sia riscontro nella contabilità ufficiale.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, resiste con controricorso la società contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, nonchè degli artt. 2727,2729 c.c., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la documentazione rinvenuta presso la lavoratrice dipendente R.A. non essendovi prova che la stessa stesse operando su tale contabilità, nonchè per mancato riscontro dei dati extracontabili con quelli risultanti dalla contabilità ufficiale. Deduce parte ricorrente che le presunzioni poste a base dell’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che tali presunzioni possano prescindere dalle risultanze del bilancio, trattandosi di presunzioni “semplicissime”, diversamente dall’accertamento analitico-induttivo di cui all’ultimo citato D.P.R., art. 39, comma 1, lett. d). Ritiene il ricorrente che tali presunzioni siano operanti in caso di complessiva inattendibilità della contabilità aziendale, con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente. Ritiene, pertanto, erronea la sentenza ove ha richiesto un accertamento dettagliato in relazione al fatto che la dipendente stesse lavorando sul “manufatto”, inteso come il personal computer nel quale era stata rinvenuta la contabilità, deducendo che l’esistenza di dati extracontabili in un pc costituisca elemento che integra il requisito di presunzione semplicissima.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – E’ principio condiviso da questa Corte che il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico contabile e quello condotto con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, laddove nel metodo induttivo le omissioni o le false ed inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento, anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari (Cass., Sez. VI, 14 novembre 2014, n. 24278; Cass., Sez. V, 30 settembre 2016, n. 19477; Cass., Sez. V, 9 giugno 2017, n. 14376). Sicchè l’amministrazione finanziaria può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6861; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33604; Cass., Sez. V, 24 luglio 2013, n. 17952).

2.2 – Nella specie risulta dagli atti che l’accertamento è stato condotto a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e risulta dagli stessi motivi di appello riprodotti dal controricorrente che non è stata contestata l’ammissibilità del ricorso da parte dell’Ufficio al metodo induttivo, essendosi parte contribuente limitata, da un lato, a contestare la pregnanza degli elementi addotti dall’Ufficio e, dall’altro, ad allegare elementi di prova contraria.

2.3 – Nel qual caso, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19191), le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio (Cass., Sez. V, 2 luglio 2014, n. 15027).

2.4 – La CTR non ha fatto buon governo di tali principi, avendo ritenuto che, in presenza di un accertamento induttivo puro, le presunzioni addotte dall’ufficio (il rinvenimento di contabilità parallela all’interno di un computer in dotazione di una dipendente) non fossero dotate di pregnanza indiziaria; la sentenza non è, inoltre conforme ai principi nella parte in cui ha ritenuto di dover comparare i dati della contabilità parallela con quella ufficiale, ben potendo l’accertamento induttivo “prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti” (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2).

2.5 – La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al giudice a quo con l’enunciazione del seguente principio di diritto: “nel caso in cui l’accertamento sia condotto con metodo induttivo a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, l’amministrazione ha facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l’accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova in capo a parte contribuente, di provare che il reddito accertato non è stato conseguito”. Al giudice del rinvio spetterà anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA