Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20793 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

KONE SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D’AREZZO 18,

presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ODA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

sul ricorso 8354/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

KONE SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D’AREZZO 18,

presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CBA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 02/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

uditi per il n. R.G. 7997/10 ricorrente gli Avvocati VOGLINO e

BENINCASA per delega dell’Avvocato IACOBONE che hanno chiesto

l’accoglimento;

udito per il n. R.G. 8354/10 ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente gli Avvocati VOGLINO e BENINCASA per

delega dell’Avvocato IACOBONE che hanno chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il n. 7997/10 l’accoglimento del

ricorso principale (KONE SPA), rigetto o assorbimento del ricorso

incidentale, per il n. 8354/10 il rigetto o assorbimento del ricorso

incidentale, accoglimento del ricorso principale (KONE SPA).

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con avviso di accertamento notificato il 3.1.2006 l’ufficio di Rho dell’Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle pregresse attività di verifica compiute dalla Guardia di Finanza e del questionario a carattere generale inviato alla verificata, provvedeva a rettificare il reddito di impresa della Kone s.p.a. per l’anno 1999, recuperando a tassazione, tra l’altro, in quanto indebitamente conseguiti a mezzo di negozi privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare gli obblighi ed i divieti posti dall’ordinamento, i risparmi di imposta realizzati in occasione delle vicende che avevano interessato il patrimonio aziendale della controllata Sabiem s.p.a.” “di fatto svuotata con una serie di autonome, ma collegate operazioni straordinarie con gli effetti tipici dell’incorporazione atti a coprire le perdite che con l’incorporazione sarebbero state indeducibili ai sensi dell’art. 123, comma 5”, Tuir; nonchè i maggiori ricavi non dichiarati discendenti da scambi infragruppo di beni dello stesso tipo ed aventi le stesse caratteristiche, conclusi con “significative differenze nei prezzi di vendita rispetto a quelli praticati, in condizioni similari, con imprese indipendenti sul libero mercato”.

1.2. Opposto con parziale successo in primo grado – ove era stata annullata la prima ripresa e confermata la seconda – l’atto in parola è stato fatto oggetto di rinnovato esame avanti alla CTR Lombardia su appello di entrambe le parti.

Quanto al gravame in via principale dall’Agenzia, il giudice d’appello, con la sentenza in atti, si è detto convinto che la ripresa in punto di elusione non abbia “pregio”, atteso che a mezzo delle operazioni aventi ad oggetto il compendio patrimoniale di Sabiem “non è stata effettuata una incorporazione al fine di evitare l’applicazione delle disposizioni tributarie di carattere restrittivo”, che l’amministrazione finanziaria non può “sindacare le scelte societarie” onde accertare che le operazioni scrutinate non abbiano natura elusiva e che la concentrazione societaria non si era nella specie realizzata “in quanto Sabiem poteva continuare a svolgere un’attività immobiliare” Respingendo del pari pure il gravame incidentale di parte, la CTR ha previamente ricusato l’eccezione di nullità spiegata dall’appellante incidentale avverso la prima ripresa, “atteso che l’ufficio ha agito rispettando le disposizione contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, commi 4 e 5”, vero, peraltro, che “l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione di legge soltanto nelle ipotesi di radicale carenza della motivazione ovvero dall’estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidetuli o tra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, atteso che una motivazione sussiste”; ha di poi disatteso la doglianza in punto alla seconda ripresa osservando che l’ufficio aveva constatato “che nel caso di vendite a consociate estere il prezzo di vendita prescindeva dal mercato di destinazione del bene fondandosi sostanzialmente sulla mera copertura dei costi di produzione, mentre nel caso di acquirenti terzi i margini praticati ai vari cessionari avevano sostanziale corrispondenza e una percentuale di ricarico media del 21,79% determinandosi così un maggiore reddito imponibile”.

1.3. Avverso la detta sentenza insorgono entrambe le parti chiedendone la cassazione, la Kone, in via principale con un ricorso affidato a sette motivi, l’Agenzia delle Entrate con un ricorso in via incidentale affidato a due motivi, ai quali replica la parte con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va previamente disposta la riunione di entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. in quanto afferenti alla medesima sentenza.

3.1.1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale la Kone censura per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’impugnato deliberato per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 4, rilevando che, sebbene la norma oneri l’amministrazione di allegare, ai sensi del comma 3, i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, il giudice d’appello “ha ingiustificatamente ritenuto legittimo” l’operato dell’ufficio impositore, affermando che l’ufficio stesso avrebbe agito rispettando le disposizioni contenute nell’art. 37 bis, commi 4 e 5, ed esprimendo quindi “una valutazione che appare manifestamente errata e giuridicamente inaccettabile” (primo motivo); nonchè per vizio di omessa motivazione, poichè nell’esprimersi nei riferiti termini, “il giudice d’appello nulla ha detto o motivato sullo specifico capo di doglianza della parte interessata”, atteso che la pronuncia di appello “non ha esposto gli specifici motivi di fatto e di diritto su cui si sarebbe ipoteticamente fondata, rendendo quindi impossibile individuare l’iter logico-giuridico seguito” (secondo motivo).

3.1.2. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale imputano alla sentenza in esame, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, errore sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 5, rilevando che, sebbene la norma obblighi l’amministrazione di integrare la motivazione richiesta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente, il giudice d’appello “ha ingiustificatamente ritenuto legittimo” l’operato dell’ufficio impositore, affermando che l’ufficio stesso avrebbe agito rispettando le disposizioni richiamate, in tal modo “operando una perniciosa confusione tra la motivazione generale richiesta per ogni tipo di accertamento… e la ben diversa speciale motivazione che è espressamente richiesta dal comma 5” (terzo motivo); nonchè un vizio di insufficiente motivazione, poichè un simile modo di argomentare “appare totalmente insufficiente ed inadeguato a sorreggere la determinazione espressa dall’impugnata sentenza”, essendosi essa limitata a respingere il motivo di gravame “senza esternare una congrua ragione di fatto e di diritto idonea a giustificare la decisione assunta rendendo quindi impossibile individuare l’iter logico-giuridico seguito” (quarto motivo).

3.2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale – alla cui disamina non ostano le ragioni di inammissibilità opposte dalla controricorrente, vero, circa l’irrituale avvalimento nella specie del patrocinio dell’Avvocatura di Stato, che del relativo incarico, come già affermato da questa Corte, anche in replica all’argomento tratto da SS.UU. 3116 e 3118, sul filo delle considerazioni più generalmente sviluppate da SS.UU. 23020/05, “non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 5), inserendo tra i contenuti necessari del ricorso l’indicazione della procura, se conferita con atto separato, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore” (14785/11); e vero, quanto alla mancata indicazione nel ricorso dei fatti e degli atti processuali sui quali esso si fonda, che l’obiezione si rivela all’atto della lettura delle prime sei pagine del ricorso erariale priva di fondamento, essendo compiutamente illustrati in modo da soddisfare il principio di autosufficienza del mezzo, gli antefatti di causa, le ragioni di difesa delle parti e le determinazioni giudiziali oggetto di succesiva impugnazione – l’Agenzia ricorrente impugna il deliberato d’appello e ne contesta la giuridica fondatezza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto esso avrebbe ricusato l’applicazione nella specie del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, viceversa reclamata dall’Agenzia sul rilievo che “l’amministrazione finanziaria non potrebbe sindacare le scelte societarie”, quando al contrario la condotta che la norma, espressione del più generale principio antielusivo del divieto dell’abuso di diritto, intende perseguire rendendo inopponibili al fisco i negozi posti in essere al solo scopo di conseguire un illegittimo risparmio di imposta, “consente evidentemente di sindacare le scelte societarie, nel senso di ammettere una verifica volta ad accertare se tali scelte siano state compiute in vista di una ragione economica apprezzabile e non piuttosto all’essenziale scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito”.

3.2.2. Il secondo motivo del ricorso erariale evidenzia per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà, sempre in ordine alla prima ripresa, della motivazione adottata dai giudici di appello, che, ricusandone la legittimità nei termini di cui in narrativa e mostrandosi perciò consapevoli che lo scopo delle operazioni sindacate era quello dell’incorporazione, “non avrebbero potuto nel contempo negare, senza incorrere in evidente contraddizione, che il mantenimento in vita dal punto di vista giuridico della struttura societaria di Sabiem non avesse avuto altro scopo se non quello di conservare uno schermo societario utile all’effettuazione di negoziazioni tra due società che, dal punto economico, erano ormai parte di un’unica struttura”.

3.3. Ciò premesso reputa il collegio che, sebbene il ricorso principale per effetto della disposta riunione sia quello di parte, l’esame dei primi quattro motivi di esso – che investono le determinazioni assunte dal giudice d’appello in ordine alla prima ripresa, configurante a giudizio del fisco un’ipotesi di violazione del divieto di abuso del diritto – deve essere posposto all’esame dei motivi del ricorso erariale – che diviene quindi il ricorso incidentale -, in quanto, avendo la CTR annullato il rilievo e non avendo perciò la parte interesse a dolersi di tale statuizione per difetto di soccombenza, solo nell’ipotesi in cui si cassasse la decisione d’appello in pane qua e dunque si ritenesse che per la ragioni enunciate dal giudice d’appello il rilievo non possa ritenersi illegittimo, sussisterebbe l’interesse della parte a far valere nei confronti dell’atto che lo contiene le doglianze di cui ai citati motivi.

3.4.1. Venendo perciò all’esame del primo motivo del ricorso incidentale, esso – benchè non pregiudizialmente contrastato dalle ragioni di inammissibilità dedotte dalla controricorrente, vero che trattasi di argomentazione difensiva sviluppata in replica della censurata affermazione del giudice territoriale, che il tema con esso sollevato pone una pure questione di diritto e che il quesito di diritto è tutt’altro che inidoneo risultando enunciato in chiusa di esso il caso concretamente affrontato (“… rettifica condotta dall’agenzia dell’entrate con l’argomento che essa non sarebbe legittimata a sindacare le scelte societarie”) – è tuttavia affetto da pregiudiziale inammissibilità.

3.4.2. Invero la censurata affermazione nell’itinerario motivazionale disegnato dall’impugnata decisione si vale di una pluralità di dicta che l’odierna ricorrente non contesta nella loro totalità.

Orbene, ragiona il giudice d’appello nel ricusare la legittimità della ripresa, nella specie la condotta ascritta alla parte non è rappresentativa di alcun intento elusivo sanzionabile nei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, in quanto a mezzo delle operazioni aventi ad oggetto il compendio patrimoniale di Sabiem “non è stata effettuata una incorporazione al fine di evitare l’applicazione delle disposizioni tributarie di carattere restrittivo”, l’amministrazione finanziaria non può “sindacare le scelte societarie” onde accertare che le operazioni scrutinate non abbiano natura elusiva e la concentrazione societaria non si era nella specie realizzata “in quanto Sabiem poteva continuare a svolgere un’attività immobiliare”. Si è perciò in presenza di un triplice ordine di ragioni addotte dal decidente a giustificazione del proprio convincimento: con una prima si esclude che nella specie si sia realizzata un’incorporazione in ragione della quale possa invocarsi l’elusione dei principi vigenti in materia di indeducibilità delle perdite; con la seconda si afferma che le scelte imprenditoriali operate in autonomia dall’imprenditore si sottraggono al sindacato discrezionale del fisco; e con la terza si confuta l’argomento dello “svuotamento” della partecipata rilevando che essa, all’esito del ciclo delle operazione di ristrutturazione, continuava pur sempre a svolgere una propria attività in campo immobiliare.

3.4.3. Poichè delle dette ragioni il motivo in esame censura solo la seconda (il divieto di condotte elusive di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, “consente evidentemente di sindacare le scelte societarie, nel senso di ammettere una verifica volta ad accertare se tali scelte siano state compiute in vista di una ragione economica apprezzabile e non piuttosto all’essenziale scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito”), tralasciando di occuparsi della prima e della terza, in grado di suffragare autonomamente, e senza necessario avallo della affermazione contestata, la decisione assunta, il giudizio espresso dalla CTR sul punto si sottrae preliminarmente a censura dal momento che è stabile insegnamento del diritto vivente enunciato dalle Sezioni Unite, sulla premessa che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, che, “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione” (SS.UU. 7931/13), poichè in tal caso, quand’anche la doglianza dovesse ritenersi fondata, la decisione impugnata, potendo dispone di una pluralità di rationes, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, verrebbe pur sempre ad essere suffragata da quella – o, come qui, da quelle – tra esse che non sia state fatte oggetto di specifica contestazione.

3.5. Infondato deve per contro giudicarsi il secondo motivo del ricorso incidentale, in guisa del quale l’Agenzia ricorrente incidentale lamenta la contraddittorietà della motivazione, enunciata dal giudice d’appello a riprova della dichiarata inussistenza della specie di una condotta elusiva in capo a Kone, per aver ritenuto che l’operazione avesse lo scopo di realizzare gli effetti di un’incorporazione e per non aver in pari tempo rilevato la fittizietà del mantenimento in vita della Sabiem.

Fermo invero che per diritto vivente il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (SS.UU. 25984/10), nella specie l’impugnata decisione si sottrae alla doglianza di cui al motivo, giacchè lungi dal palesare un contrasto di natura logica tra affermazione inconciliabili che compromettono la comprensibilità della decisione e delle ragioni che ne giustificano sul piano logico-argomentativo l’assunzione, l’affermazione secondo cui la Sabiem era rimasta nella specie operativa come società immobiliare non contrasta affatto la premessa secondo cui anche i giudici d’appello, sostenendo che nella specie “non era stata effettuata una incorporazione al fine di evitare applicazione delle disposizioni tributarie di carattere restrittivo”, si sarebbero mostrati consapevoli dell’intento elusivo perseguito dalla parte. Sul terreno dello sviluppo logico-argomentativo del discorso decisionale – che è quello su cui la doglianza propriamente si radica e su cui ne va perciò stimata la fondatezza in rapporto al vizio concretamente denunciato – riconoscere la pur residua operatività della partecipata a fronte della mancata realizzazione nella specie di un’operazione di incorporazione non evidenzia infatti alcuna cesura nello svolgimento dell’itinerario motivazionale capace di compromettere l’equilibrio della decisione, giacchè l’una affermazione è su questo terreno il diretto riflesso dell’altra e ad essa propriamente si lega quale plausibile e non contraddittorio corollario. Nei termini, dunque, non di un contrasto logico la censura degrada ad una mera istanza di rivisitazione in senso fattuale del decisum che come tale si sottrae nella forma del vizio qui denunciato ad ogni controllo da parte di questa Corte.

3.6. Rigettandosi con ciò i motivi del ricorso incidentale, afferenti al capo della decisione che ha escluso la ravvisabilità nella specie di una condotta elusiva in capo a Kone, perdono mit utt ogni consistenza decisoria, in quanto intesi a confutare l’assunto erariale qualora la CTR avesse ribaltato il responso in parte qua del giudice di primo grado, i primi quattro motivi del ricorso principale che possono perciò giudicarsi assorbiti.

4.1. Quanto ai restanti motivi del ricorso principale, con il quinto ed il sesto motivo di ricorso, svolti in critica della determinazione assunta dal giudice d’appello in punto di prezzi di trasferimento la Kone lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, art. 76, comma 5, e art. 9, comma 3, in quanto, sebbene si fosse censurata la metodologia adottata nella specie dall’ufficio, poichè procedendo a determinare il valore normale delle transazioni scrutinate in base al criterio del costo maggiorato aveva posto a raffronto i prezzi praticati alle proprie consociate estere con i prezzi verso i terzi, quantunque facessero difetto le condizioni della necessaria similarità degli stadi di commercializzazione, dei beni e della relativa politica commerciale e dei mercati di riferimento, la CTR, esprimendosi sul punto nei riferiti termini, aveva mostrato “il completo travisamento degli aspetti fondamentali della questione e la totale incomprensione della materia del contendere”, incorrendo così nel denunciato errore di diritto (quinto motivo); nonchè un vizio di insufficiente motivazione poichè “tali singolari locuzioni… risultano del tutto insufficienti a sorreggere la determinazione espressa dall’impugnata sentenza”, atteso che, a fronte dello specifico motivo di gravame fatto valere da essa ricorrente sul punto, la CTR si è limitata solo “a riepilogare il modus operandi” seguito dall’ufficio senza spiegare “in alcun modo perchè lo avrebbe reputato corretto e legittimo nè ha esternato ragioni sufficienti a giustificare perchè avrebbe ritenuto prive di fondamento le pur chiare e circostanziate deduzioni di parte” (sesto motivo).

4.2. 1 motivi – che possono esaminarsi congiuntamente in quanto incentrati sul medesimo capo della decisione impugnata – si prestano a difformi risposte, dovendo giudicarsi, l’uno, il quinto, inammissibile e l’altro, il sesto, fondato.

4.3. Il quinto motivo, ancorchè evochi la contrarietà della decisione al criterio del valore normale quale parametro ex lege per determinare la componente reddituale derivante da operazioni poste in essere dalla ricorrente con le proprie consociate estere ed in questa veste giustifichi perciò il richiamo alle norme di diritto enunciate in rubrica, non ostenta alcuna critica decisiva in questa direzione, ma si limita piuttosto a rendere evidente, pur sotto l’apparente veste di una contestazione alla giuridicità della decisione, quello che è lo stato di insoddisfazione della ricorrente per l’esito sfavorevole fatto segnare dal giudizio di secondo grado quanto alla ripresa in discorso. Invero, allorchè la ricorrente. nel riprodurre in extenso i corrispondenti passaggi argomentativi del proprio atto di gravame, si duole del fatto che alla determinazione della maggior fonte di ricavi i verificatori siano pervenuti utilizzando il metodo del “costo maggiorato”, preferito a quello del “confronto di prezzo” e a quello del “prezzo di rivendita”, sebbene come per questi ultimi anche con riguardo al primo facessero difetto nella specie le condizioni consistenti nell’esistenza di prodotti similari (la divisione Keo, le cui transazioni sono assunte quale “comparable”, commercializzava solo ascensori, mentre le altre divisioni operative si occupano dell’intero ciclo produttivo, di commercializzazione e di servizi after sale), venduti sullo stesso mercato (la Keo operava su mercati marginali e verso clienti occasionali, mentre le altre divisioni indirizzano la loro attività verso mercati presidiati da società del gruppo) e con funzioni identiche (la Keo vendeva a clienti terzi, le altre divisioni del gruppo operano nei confronti di consociate estere), la contestazione che ella solleva nei riguardi della decisione impugnata non affonda le proprie radici nella denuncia di un vizio di individuazione della fattispecie concreta o di sussunzione di essa nella fattispecie astratta, di modo che si possa motivatamente chiedere a questa Corte se, nel giudicare della vertenza al suo esame, il giudice di seconde cure abbia o meno applicate le ricordate norme di diritto. La censura, per come si atteggia nel concreto dipanarsi del motivo, pone semmai un problema applicativo inerente le norme in indirizzo, volendo per l’appunto sollecitare non già un sindacato sulla legalità della decisione, ma laddove evidenzia le criticità metodologiche sottese all’operato dell’ufficio, – che avrebbe utilizzato il metodo del “costo maggiorato” in luogo di quello del “confronti di prezzo” e del “prezzo di rivendita, quantunque nella specie ne facessero difetto gli elementi essenziali – l’inammissibile rinnovazione del giudizio su un aspetto fattuale della vicenda, che non compete a questa Corte essendo di esclusivo appannaggio del giudice di merito.

4.4. Quel che non si presta dunque a censura con il quinto motivo di ricorso, trova invece doveroso accoglimento nell’esame del sesto motivo.

Come si è soliti affermare a corredo del principio sopra enunciato riseribe l’incensurabilità in cassazione del giudizio di fatto espresso dal giudice di merito ricorre se e nella misura in cui esso sia congruamente motivato, sicchè ove il pronunciamento impugnato sia affetto, come si assume qui, da un vizio di insufficiente motivazione, inevitabile ne risulta la cassazione.

E’ noto invero, secondo una stabile massima di diritto, che la motivazione si rivela insufficiente allorchè dal compendio giustificativo che accompagna la decisione sia evincibile un’obiettiva carenza nell’iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamene applicata. Ora, nella specie, la sussistenza del vizio lamentato dalla ricorrente in ordine al capo della decisione qui oggetto di contestazione, è del tutto irrefutabile dal momento che, malgrado, come si è sopra evidenziato, fossero state sottoposte all’attenzione del giudicante d’appello molteplici ragioni in guisa delle quali la determinazione provvedimentale assunta dall’ufficio in punto di costi di trasferimento si mostrava affetta da aspetti valutativi non immuni da critica, il giudizio all’uopo concretato dal decidente, “sostenendo che nel caso di vendite a consociate estere il prezzo di vendita prescindeva dal mercato di destinazione del bene fondandosi sostanzialmente sulla mera copertura dei costi di produzione, mentre nel caso di acquirenti terzi i margini praticati ai vari cessionari avevano sostanziale corrispondenza e una percentuale di ricarico media del 21,79% determinandosi così un maggiore reddito imponibile”, si rivela inaccettabilmente liquidatorio, astenendosi dal procedere ad una pur sommaria delibazione delle ragioni di contestazione e cristallizzandosi perciò in un’enunciazione astratta che mina alla radice la coerenza e la linearità del percorso decisionale e che rende dunque inevitabile la chiesta cassazione della sentenza impugnata.

5.1. Con il settimo motivo del ricorso principale la Kone denuncia a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, un vizio di omessa pronuncia, posto che, sebbene sia in sede di ricorso che di gravame si fosse censurata la fondatezza dell’impugnato avviso nella parte in cui aveva proceduto alla determinazione del valore normale “in considerazione dei rilevanti errori logici e matematici commessi dai verificatori” (in particolare, era stato determinato “in modo arbitrario e discrezionale un presunto costo di commessa pieno”, il margine di utile desunto dalla transazioni verso terzi era “ben più ridotto” di quello assunto dall’ufficio; i costi di produzione risultano essere “inferiori”, ecc.), la CTR “aveva totalmente mancato di valutare e pronunciarsi su di essi” incappando quindi in un palese vizio di omessa pronuncia.

5.2. Il motivo è infondato avendo formato oggetto di rigetto implicito.

Va qui invero riaffermato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, posto che non basta ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, che “non ricorre il vizio di omessa pronuncia nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione di rigetto sul medesimo” (5838/16; 966/16; 5351/07), di modo che esso non sussiste allorchè, pur in mancanza in proposito di una specifica argomentazione, sia ravvisabile nella motivazione del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c., “una statuizione implicita di rigetto risultando la pretesa avanzata incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (5443/16; 4313/16; 5351/07). Nella specie la constatazione che la CTR, pur se asseritamente investita della questione, che involge la valutazione di profili incidenti sullo specifico capo della decisione afferente la ripresa in punto di trasfert pricing, abbia pronunciato nel merito della pretesa ritenendola – seppur, come si è detto, con motivazione censurabile – fondata porta conseguentemente a ritenere che la questione della cui omessa statuizione si duole la ricorrente sia stata implicitamente rigettata, giacchè diversamente la CTR non avrebbe potuto riconoscere la legittimità dell’impugnato atto impositivo se non appunto respingendo le censure che la ricorrente ad esso moveva anche sotto il profilo illustrato con il motivo in disamina.

6. Respinto perciò il ricorso incidentale, dichiarati assorbiti i primi quattro motivi del ricorso principale e dichiarati infondati il quinto ed il settimo motivo del medesimo, l’impugnata decisione va invece cassata in accoglimento del sesto motivo di quest’ultimo ricorso e la causa va perciò rinviata avanti al giudice territoriale competente per il doveroso riesame a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione pronunciando sui ricorsi riuniti respinge il ricorso incidentale, dichiara assorbiti il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed infondati il quinto ed il settimo motivo del medesimo ricorso; accoglie il sesto motivo del ricorso principale, cassa nei limiti del motivo accolto l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla CTR Lombardia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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