Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20793 del 05/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.05/09/2017), n. 20793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20394/2016 proposto da:
C.A., nella qualità di erede di C.L., elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
PALLADINO;
– ricorrente –
SPA GENERALI ITALIA, in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPINA PELUSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2995/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 02/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che C.A., con ricorso affidato a due, motivi, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 2 luglio 2015, che ne rigettava il gravame proposto avverso la decisione del Tribunale di Nola, che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dalla medesima Covone per conseguire il risarcimento di tutti i danni (iure proprio e iure successionis) patiti a causa del sinistro mortale occorso a C.L. (del quale era erede), che asseriva esser stato investito da conducente di autocarro rimasto sconosciuto allorquando, in data (OMISSIS), si trovava alla guida del proprio ciclomotore;
che resiste con controricorso la Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale entrambe dette parti hanno depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
a) con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19,artt. 3 e 24 Cost., artt. 2043,2054,2697,2727-2729 c.c., art. 112 c.p.c., artt. 141 e 148 C.d.S.; nonchè dedotta illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e “vizi di motivazione – palese illogicità/insufficienza/contraddittorietà della motivazione -travisamento delle risultanze istruttorie”, per aver la Corte territoriale escluso (al pari del primo giudice) che parte attrice avesse fornito prove certe “del sinistro e della sua dinamica”;
a.1) il motivo è inammissibile, giacchè esso – lungi dall’evidenziare effettivi errores in indicando da parte del giudice del merito (che, del resto, ha correttamente applicato il principio dell’onere della prova, gravante sull’attore anche ai sensi dell’art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, art. 19, in relazione alla esistenza stessa del sinistro stradale e della sua dinamica) – veicola censure circa l’apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove (compresa l’attendibilità dei testimoni) effettuati (in base a motivazione pienamente intelligibile) dalla Corte di appello (in conformità agli apprezzamenti e valutazioni del primo giudice) che non solo non sono stati denunciati in base al paradigma di cui al vigente (ed applicabile ratione temporis) dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma che neppure avrebbero potuto essere in tal modo denunciati, in applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (per cd. “doppia conforme”);
b) con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 61,62,132,191 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e “illogicità/erroneità e contraddittorietà della motivazione per assoluta non corrispondenza alle risultanze istruttorie”, per aver respinto “la necessaria e tempestiva richiesta” di ammissione;
b.1) il motivo è manifestamente infondato, giacchè la Corte territoriale si è conformata al principio (tra le altre, Cass. n. 72/2011) – evocato anche da parte ricorrente – di adeguata motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di ammissione di c.t.u. (nella specie, sulla dinamica del sinistro), tenuto conto della complessiva portata delle risultanze probatorie e della circostanza che l’istanza di parte, intervenuta solo nella comparsa conclusionale di replica, era acritica (là dove, in questa sede, la ricorrente neppure evidenzia le deduzioni che, a suo tempo, erano state illustrate a sostegno della richiesta di c.t.u.), in tal senso dovendosi quindi reputare che il giudice di merito abbia inteso evitare una consulenza esplorativa;
che il ricorso (le cui ragioni sono sostanzialmente ribadite con la successiva memoria, che, del resto, come tale, non potrebbe comunque integrarne e/o emendarne le carenze e/o i vizi) va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;
che la ricorrente, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (tra le altre, Cass n. 7368/2017).
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 7.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017