Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20792 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31277/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Molise, n. 147/02/2018 depositata in data 20 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La contribuente M.F. ha impugnato alcune intimazioni di pagamento di tributi portati da cartelle di pagamento relative ai periodi di imposta degli anni 1996 – 1998, deducendo l’irritualità della notificazione e la prescrizione dei crediti.

La CTP di Campobasso, previa riunione, ha accolto i ricorsi e la CTR del Molise, con sentenza in data 20 marzo 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima la notificazione delle cartelle di pagamento e accogliendo l’eccezione di prescrizione, ritenendo che in assenza del giudicato, il termine di prescrizione breve non possa ritenersi convertito nel termine di prescrizione decennale, essendo la cartella atto amministrativo. Ha, poi, ritenuto che la prescrizione dei crediti erariali maturi in cinque anni dalla notifica della cartella, trattandosi di tributi a scadenza periodica.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, l’intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, degli artt. 2946 e 2953 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 7, comma 1, al D.L. 30 settembre 1992, n. 394 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che l’emissione della cartella non produce l’allungamento delle prescrizioni brevi in prescrizione ordinaria e nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la prescrizione dei tributi erariali è quinquennale, trattandosi di tributi a cadenza periodica. Deduce che la prescrizione dei tributi è decennale quanto all’IRPEF (art. 7 T.U.I.R., comma 1), quanto all’imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78) e all’imposta sul patrimonio netto (D.L. n. 394 del 1992, art. 1) con conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria. Rileva il ricorrente come la sentenza impugnata abbia erroneamente interpretato la sentenza di questa corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), la quale si sarebbe limitata ad affermare il principio di inapplicabilità dell’actio iudicati ai tributi che godano di prescrizione breve, ma non ha affermato il principio dell’applicabilità della prescrizione breve a tutti i crediti tributari contenuti in cartella. Contesta, inoltre, l’applicazione del principio della prescrizione quinquennale applicabile alle obbligazioni periodiche.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – E’ la stessa sentenza citata dalla Corte di merito (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel diverso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi in termine ordinario decennale.

2.2 – Del resto, apparirebbe distonico ritenere che la cartella, da un lato, non possa produrre l’effetto della conversione della prescrizione breve in prescrizione lunga di cui all’art. 2953 c.c., proprio dell’actio iudicati (Cass., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 9076; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730) e, dall’altro, possa produrre l’effetto di abbreviare un termine prescrizionale più lungo.

2.3 – Ne consegue che la prescrizione del credito, ancorchè oggetto di cartella di pagamento notificata, segue la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2018, cit.); disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. ove la legge non disponga diversamente (Cass., Sez. VI, 15 aprile 2019, n. 10547), come per i tributi erariali (Cass., Sez. VI, Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308).

2.4 – La Corte di merito avrebbe, quindi, dovuto verificare il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo e non ritenere, come ha fatto, che nella fattispecie in esame, trattandosi di atti di riscossione coattiva di crediti statali, essi si prescrivessero tutti in cinque anni (Cass., n. 31242/2019, cit.; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33797).

2.5 – Errato è, poi, il riferimento alla prescrizione quinquennale, avendo questa Corte chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo; “di guisa che soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l’interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre; tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l’adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche uno actu con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall’art. 2946 c.c.” (Cass., Sez. V, 24 luglio 2019, n. 19969); principio che non è applicabile a imposte erariali, come l’IVA, da pagarsi con cadenza annuale od inferiore, stante la autonomia dei singoli periodi di imposta (Cass., Sez. V, 14 novembre 2014, n. 24322; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941).

3 – La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra menzionati e va cassata con rinvio alla C.T.R. del Molise, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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