Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20792 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20792 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 26344 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto
da
s.n.c. Danimar di Danieli G. & C., in persona
dell’amministratore unico pro tempore,
Giovanni, Corradi Marina,

Danieli

soci della s.n.c.,

rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al
ricorso, dagli avvocati Augusto Cosentino, Pellegrino
Fabio Cosentino e Valeria Cosentino, presso lo studio
dei quali in Roma, alla via L.G. Faravelli, n. 22,
elettivamente domiciliano
ricorrenticontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,
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rappresentato e difeso

ope legis
Angelina-Mar

Data pubblicazione: 11/09/2013

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dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;
-controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Abruzzo, sezione 3°, depositata in data 8 novembre 2007, numero 85/3/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 maggio

2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Bruno Dettori;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Federico
Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Fatto
La s.n.c. Danimar acquistò dalla s.p.a. Azimut due imbarcazioni in relazione
alle quali l’allora ufficio Iva di Pescara, su segnalazione dell’allora ufficio Iva di
Lucca, contestò l’omessa regolarizzazione delle fatture di acquisto, emettendo
avviso di rettifica Iva.
La s.n.c. Danimar impugnò l’avviso, sostenendo che le due imbarcazioni
erano state esportate, risultando, per conseguenza, esenti da Iva a norma
dell’articolo 8, 1° comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
numero 633 del 1972. La Commissione tributaria di Pescara accolse il ricorso,
pur ritenendo che la fattispecie fosse regolata non già dalla lettera a), bensì dalla
lettera c) dell’articolo 8 del suddetto decreto.
L’Agenzia delle entrate impugnò la sentenza eccependone, in rito,
l’ultrapetizione e sostenendo, nel merito, che le operazioni di acquisto intercorse
fra s.n.c. Danimar e s.p.a. Azimut fossero indipendenti e comunque distinte dalle
successive esportazioni operate da s.n.c. Danimar.
La successiva sentenza della Commissione tributaria regionale fu impugnata
dall’ufficio, il quale ottenne la cassazione della sentenza per insufficienza della
motivazione.

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ino estensore

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A seguito della riassunzione in sede di rinvio, la Commissione tributaria
regionale, con la sentenza impugnata ha anzitutto escluso la formazione di
qualsivoglia giudicato; ha poi considerato nuova la contestazione riguardante la
soggettività passiva di s.p.a. Azimut e, nel merito, ha escluso la configurabilità
di un’operazione triangolare a norma dell’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972, escludendo qualsiasi legame fra gli acquisti e le

esportazioni nonché, ai fini sanzionatori, la sussistenza di una situazione di
difficoltà interpretativa.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a quattro motivi.
Replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Diritto
/. – Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 10 comma,

numero 3, c.p.c., i ricorrenti censurano la violazione degli articoli 324 del codice
di procedura civile e 2909 del codice civile, sostenendo che la formulazione del
motivo di ricorso per cassazione che ha determinato la cassazione della prima
sentenza della commissione tributaria regionale, calibrato sui vizi della
motivazione, avrebbe determinato il passaggio in giudicato del decisum della
sentenza, ossia dell’annullamento dell’avviso impugnato.
1.1.-I1 motivo è manifestamente infondato, in quanto la denuncia del vizio di
motivazione era appunto volto all’integrale riforma della sentenza che, difatti, è
stata cassata da questa Corte.
2.- Col secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma, n. 3,
c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 100 del codice di
procedura civile nonché degli articoli 17, 18 e 60bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972, evidenziando il difetto di legittimazione passiva
della società Danimar, essendo responsabile del pagamento dell’imposta la s.p.a.
Azimut; si dolgono, in particolare, della valutazione di novità dell’eccezione

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Angelin -Maria

estensore

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operata dalla sentenza impugnata, esponendo che il difetto di legittimazione va
delibato in ogni stato e grado del giudizio.
2. 1.-In definitiva, sostenendo che obbligata al versamento nei confronti
dell’erario fosse la s.p.a. Azimut, i contribuenti negano la propria titolarità
passiva del rapporto giuridico d’imposta, riconoscendolo, appunto, in capo alla
s.p.a. Azimut.

È dunque evidente l’infondatezza del motivo.
2.2.-Va al riguardo chiarito che, a differenza del difetto di legittimazione
passiva, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del
giudicato eventualmente formatosi, l’esistenza del quale si riscontra
esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione,
l’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico riguarda il merito
della controversia e il suo difetto, non rilevabile d’ufficio dal giudice, è rimesso
al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi
previsti per le eccezioni di parte (vedi, tra molte, Cass. 10 maggio 2010, n.
11284; Cass. 3 giugno 2009, n. 12832).
2.3.-Con particolare riferimento ai poteri riconosciuti nel processo tributario,
va richiamato il consolidato orientamento della Corte, in base al quale in tale
processo, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della
impugnazione dell’atto tributario per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul
rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione, che il
contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo
grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di
invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non
può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli
dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, compresi,
dunque, quelli che coinvolgano la titolarità del rapporto; e ciò in quanto tali
ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al thema controversum,
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come definito dalle scelte del ricorrente (vedi, fra molte, Cass. 22 settembre
2011, n. 19337).
2.4.-Nel nostro caso, risultando pacifico che la questione non è stata posta
col ricorso introduttivo, essa non può essere delibata in questa sede.
3.-Col terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma, numeri 3
e 5, c.p.c., i contribuenti lamentano la violazione dell’articolo 8, 1° comma,

lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica numero 633/1972,
dell’articolo 13 della legge numero 413 del 1991, dell’articolo 5 della legge
numero 825 del 1971, dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972, dell’articolo 41 del decreto legge numero 331/93,
convertito dalla legge numero 427 del 1993, nei testi all’epoca vigenti e
dall’articolo 2041 del codice civile nonché l’insufficiente e contraddittoria
motivazione della sentenza, con riferimento al fatto della cessione intervenuta
tra la s.n.c. Danimar e gli acquirenti esteri delle imbarcazioni. Rappresenta in
particolare, quanto al profilo della violazione di legge, che la prova
dell’esportazione può essere fornita anche per mezzo di documentazione
rilasciata da pubblica amministrazione estera, come, in ipotesi di esportazione di
imbarcazioni, la licenza di navigazione rilasciata dalle competenti autorità del
paese di destinazione delle imbarcazioni e che, all’epoca dei fatti, non fossero
imponibili ai fini Iva le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel
territorio di altro Stato, dal cedente o dall’acquirente o da terzi per loro conto e,
tra queste, delle imbarcazioni nuove, trasportate o spedite in altro Stato dai
cedenti/ dagli acquirenti.
3.1.41 motivo, in entrambi i suoi profili, è inammissibile per due ordini di
ragioni.
In primo luogo, esso è inammissibile perché non colpisce il fulcro del
ragionamento della sentenza impugnata, che ha escluso, con accertamento di
fatto in questa sede insindacabile, anche perché non censurato tramite il vizio di
motivazione, il legame tra le operazioni di acquisto dell imbarcazioni intercorse
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tra s.p.a. Azimut e s.n.c. Danimar e le successive esportazioni operate da s.n.c.
Danimar: in una parola, la sentenza ha escluso la sussistenza dell’operazione
triangolare rilevante a norma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633 del 1972, là dove la censura è calibrata soltanto sulla
cessione intercorsa fra la Danimar e gli acquirenti esteri delle imbarcazioni e sul
regime probatorio delle esportazioni. Basti richiamare sul punto l’orientamento

della Corte secondo cui l’esportazione triangolare per essere considerata
operazione esente da iva, ai sensi dell’art. 8, 1 comma, lett. a), d.p.r. 26 ottobre
1972 n. 633, non presuppone necessariamente che vi sia la prova che il trasporto
al di fuori del territorio della Comunità sia avvenuto a cura e nome del cedente,
quanto piuttosto che, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione
documentale, sia stata voluta come cessione interna in vista del trasporto a
cessionario non comunitario, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla
comune volontà degli originari contraenti (Cass. 27 ottobre 2010, n. 21956).

3.2.-In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché non censura
l’ulteriore autonoma ratio su cui è basata la sentenza impugnata, la quale ha
altresì escluso l’ipotesi di sospensione dell’esigibilità dell’imposta prevista dalla
lettera c) del 1° comma dell’articolo del decreto del Presidente della Repubblica
numero 633 del 1972. E, al riguardo, basti richiamare l’orientamento, da ultimo
confermato dalle sezioni unite della Corte (Cass., sez.un., 29 marzo 2013, n.
7931), secondo cui <

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