Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20792 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.05/09/2017),  n. 20792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20346/2016 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso

lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 58/2016 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.R., con ricorso affidato a due motivi, ha impugnato la sentenza del Tribunale di L’Aquila, in data 28 gennaio 2016, che ne rigettava l’appello proposto avverso la decisione del Giudice di pace della medesima Città, che, a sua volta, aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria avanzata dallo stesso S. per i danni patiti in sinistro stradale, condannando la convenuta Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento della minor somma di Euro 600,00 (rispetto a quella di Euro 1.000,00, oltre accessori), “in mancanza della possibilità di quantificare con precisione il danno subito” (per la scarsa certificazione medica prodotta e per il ritardo nel proporre il giudizio), compensando interamente le spese di lite;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Groupama Assicurazioni S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver il Tribunale disatteso del tutto la predetta norma, “attesa la totale soccombenza di parte convenuta nel giudizio a quo”;

a.1) il motivo è manifestamente infondato, in quanto l’art. 91 c.p.c., non è comunque violato, di per sè, dalla compensazione (anche integrale) delle spese di lite, bensì (cfr. tra le tante, Cass. n. 5828/2006 e Cass. n. 20374/2016) dalla condanna della parte totalmente vittoriosa al pagamento (anche parziale) delle spese medesime, quale ipotesi che non ricorre affatto nella specie (in cui, peraltro, il ricorrente neppure può dirsi totalmente vittorioso, avendo il primo giudice, con statuizione confermata in appello, accolto solo in parte la pretesa azionata dallo stesso S.);

b) con il secondo mezzo è dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il aver il Tribunale, a sostegno della disposta compensazione integrale delle spese di primo grado, erroneamente ritenuto che non era stata allegata alle comunicazioni inviate alla compagnia di assicurazione idonea documentazione medica, invece risultante dagli atti;

b.1) il motivo è inammissibile, giacchè il ricorrente non solo non ha impugnato l’ulteriore, e autonoma, ratio decidendi che sorregge la statuizione di compensazione integrale delle spese (concernente l’impossibilità di quantificare con precisione l’entità delle lesioni e la presenza in atti di scarsa certificazione medica), ma neppure ha effettivamente censurato l’omesso esame di “fatto storico” decisivo, bensì la valutazione delle prove documentali da parte del giudice di appello, che, di per sè, non integra il vizio deducibile ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass., S.U., n. 8053/2014);

che il ricorso va, pertanto, rigettato;

che, in assenza di attività difensiva da parte della società intimata, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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