Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20792 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 01/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 01/08/2019), n.20792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14413-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già Serit Sicilia S.p.A) Agente di

Riscossione per la Provincia di (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato CARMELA SALVO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE PAVONE;

– ricorrente –

contro

L.B.T.;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPE MATANO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1956/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/12/2013 R.G.N. 1374/11.

Fatto

RILEVATO

che:

Serit Sicilia s.p.a. (poi Riscossione Sicilia S.p.A.) impugnava innanzi alla Corte di appello di Messina la decisione del Tribunale della stessa sede che, pur dichiarando inammissibile l’opposizione proposta da L.B.I. nei confronti dell’I.N.P.S. e del concessionario, avverso varie cartelle esattoriali emesse per l’omesso versamento di contributi assicurativi e somme aggiuntive relativi agli anni dal 1997 al 2003, aveva dichiarato prescritta l’intera contribuzione in ragione del maturarsi del relativo termine quinquennale successivamente alle notifiche, che il concessionario aveva provato essere avvenute, delle cartelle;

ad avviso del Tribunale la definitività della cartella per mancata opposizione nei termini non comportava l’applicazione della prescrizione decennale ma il più breve termine quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, che, nello specifico, era decorso senza atti interruttivi;

la Corte di appello confermava la suddetta decisione ritenendo che la cartella esattoriale non opposta fosse priva di attitudine ad acquisire efficacia di giudicato ma avesse solo l’effetto sostanziale di rendere il credito irretrattabile, con conseguente inapplicabilità ai fini della prescrizione dell’art. 2953 c.c., ed evidenziava che, rispetto al termine quinquennale di prescrizione non risultassero atti interruttivi;

avverso tale sentenza Riscossione Sicilia s.p.a, già Serit Sicilia S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

L’I.N.P.S. ha depositato procura speciale;

L.B.T. è rimasto intimato;

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 100 e 113 c.p.c., in relazione all D.P.R. n. 46 del 1999, art. 24, nonchè omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto inammissibile il ricorso del L. perchè lo stesso aveva dichiarato di non aver mai avuto notificato le cartelle e, quindi, la Corte avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della opposizione alla mera iscrizione a ruolo per difetto di interesse;

con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ragione del fatto che il L. aveva proposto opposizione rilevando la prescrizione di tutti i contributi sul presupposto che non fosse mai intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, da ciò l’erroneità della pronuncia che aveva invece accolto la domanda di accertamento della prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle;

con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 113 c.p.c., in ragione della erroneità della decisione e della consequenziale insussistenza di una reale soccombenza;

il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati;

la Corte territoriale, come già il Tribunale, pur in presenza di un unico atto di opposizione, ha distinto tra l’opposizione alle cartelle (ritenuta tardiva in ragione delle notifiche avvenute nelle date del 19 marzo 2003, del 26 settembre 2002, del 19 ottobre 2000, del 6 aprile 2005 e del 15 settembre 2004), con conseguente definitività del credito nelle stesse accertato) e l’opposizione all’esecuzione proposta in relazione al permanere dell’iscrizione a ruolo (accolta per essere maturato il – ritenuto applicabile termine di prescrizione quinquennale intercorso tra la definitività della cartella ed il momento in cui l’opposizione era stata proposta;

nessuna violazione del D.P.R. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, può essere addebitata ai giudici di appello, dovendosi rammentar che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall’art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr. ex plurimis Cass. 25 giugno 2007, n. 14692; Cass. 12 marzo 2008, n. 6674; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. 19 aprile 2011, n. 8931 del 19/04/2011);

inoltre, la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c. (tra le tante v., da ultimo, Cass. 29 gennaio 2019, n. 2428); ciò premesso poi, va riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 23397 del 2016, seguita ex multis da Cass. 21704 del 2018, cui si intende dare continuità;

la sentenza appena citata ha affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass., 12 maggio 2003, n. 7272; Cass., 24 marzo 2006, n. 6628)”; tale principio comporta che se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 618 bis c.p.c. in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione e, come è noto, uno dei “vizi” che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c., è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;

in particolare, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,comma 5, come precisato dalle SS.UU. citate, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all’interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;

sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;

l’infondatezza dei motivi esaminati assorbe il terzo che riguarda la sola valutazione di soccombenza, qui confermata, nel giudizio d’appello;

in conclusione, il ricorso va rigettato;

nulla va disposto per le spese posto che l’Inps ha solo depositato procura speciale e Liuzzi è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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