Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20791 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20791 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 11/09/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 26330 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
} °5
CD

ricorrentecontro

Edilbelvedere di Nesi Vais Andrea & C. s.n.c., in
persona dei legali rappresentanti

pro tempore,

rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al
controricorso, dagli avvocati Piergiovanni Mori e

RG n. 26330/2008

Angel

Perrino estensore

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Osvaldo Fassari, domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, alla via degli
Ammiragli, n. 119
-controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, sezione 21°, depositata in data 27 agosto 2007, n. 71;

2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Bruno Dettori;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Federico
Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Fatto
La società contribuente impugnò con distinti ricorsi, poi riuniti, gli avvisi di
accertamento relativi all’Iva per gli anni 1996, 1997 e 1998, ottenendone
l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Propose appello l’Agenzia delle entrate, lamentando che la commissione di
primo grado non aveva considerato le peculiarità delle movimentazioni dei conti
correnti della società e dei suoi soci in relazione all’anno d’imposta 1998
rispetto a quanto accaduto nei due anni precedenti.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello limitatamente
all’anno d’imposta 1998, respingendolo nel resto.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a tre motivi.
Resiste la società con controricorso.
Diritto
1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma,
numero 4, c.p.c., l’ufficio denuncia la nullità della sentenza per violazione degli
articoli 61 e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546,
dell’articolo 132 del codice di procedura civile e dell’articolo 118 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esponendo che la
RG n. 26330/2008

Ange

‘a Perrino estensore

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 maggio

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sentenza, in relazione agli anni d’imposta 1996 e 1997, ha del tutto taciuto
l’oggetto del contendere e le questioni di fatto e di diritto controverse.
Il motivo va esaminato congiuntamente col secondo, anch’esso proposto ex
articolo 360, 10 comma, numero 4 c,p.c., col quale l’ufficio ha censurato per
altro profilo la nullità della sentenza in relazione ai medesimi parametri
normativi dinanzi richiamati, osservando che la motivazione di rigetto

dell’impugnazione relativa alle annualità d’imposta 1996 e 1997 si basa sul
mero rinvio alla sentenza di primo grado.
2.-La complessiva censura è fondata e va accolta.
La Corte ha già rilevato che, nel processo tributario, la mancata esposizione
nella sentenza dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti della causa e
l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della
sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del

thema

decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass. 3
ottobre 2008, n. 24610). In particolare, si è precisato, la sola carente esposizione,
in apposita parte separata dalle altre, dello svolgimento del processo, non vale ad
integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia
dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali e in particolare le
domande svolte nel processo, le sottese difese e le ragioni delle conseguenti
decisioni adottate sulle stesse (Cass. 23 gennaio 2004, n. 1170).

2.1.-Nel nostro caso, tuttavia, la circostanza che, in relazione agli anni
d’imposta 1996 e 1997, la sentenza si sia limitata ad affermare che <<...le motivazioni svolte dai primi giudici.. .sembrano immuni da vizi logici e quindi condivisibili...>> non consente di ricostruire né le domande, né le rispettive
difese né le ragioni che hanno indotto i giudici di primo grado ad accogliere i
ricorsi introduttivi.

2.2.-A tanto va aggiunto che la motivazione della sentenza d’appello per
relationem, mediante rinvio alla sentenza di primo grado, è legittima solo
quando il giudice di secondo grado mostri di aver considerato e respinto, sia
RG n. 26330/2008

Angelina-Ma

no estensore

3

-‘SENTE DA REGISTRAZIO1s” -A! SENSI DEL D.I.R. 2113m.-5
N. 131 TAD. ALL.13. – N.5

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IvIATEU.IA TR13 UTAX) A

pure sinteticamente, i motivi di appello, di guisa che la motivazione, come
strutturata nel caso in questione, è ineludibilmente nulla (Cass. 16 settembre
2005, n. 18419; Cass. .16 agosto 2005, n. 16951; Cass. 12 marzo 2002, n. 3547).
3.-L’accoglimento del primo e del secondo motivo determina l’assorbimento
del terzo, calibrato sull’omessa motivazione della sentenza.

con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana
per nuovo esame.

per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;
-cassa la sentenza impugnata;

-rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

3.1.-11 ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata va cassata,

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