Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20790 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 21/07/2021), n.20790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25778/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 41/08/13, depositata il 2 aprile 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2021

dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 41/08/13, depositata il 2 aprile 2013, che ne ha respinto l’appello contro quella della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso di G.M.G. contro gli avvisi di accertamento per Iva, Irpef ed altro, per gli anni di imposta 2005-2006;

– risulta dagli atti che gli avvisi di accertamento impugnati traevano origine da una verifica fiscale effettuata nei confronti della ditta “D’Auto di D.L.M.P.”, estesa poi alla ditta individuale “Motauto 2C di G.M.G.” che si era resa acquirente di autovetture dalla prima;

– ad avviso degli operatori, la ditta D’Auto era una cartiera, fittiziamente interposta al fine di conseguire una indebita detrazione di Iva;

– la CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente contestando l’intera ripresa a tassazione degli acquisti;

– la sentenza era stata impugnata dall’agenzia delle entrate;

– a fondamento della decisione di rigetto, la CTR ha ritenuto che gli elementi indiziari rilevati dall’agenzia non erano pienamente concordanti e, quindi, non consentivano “di ritenere, in modo ragionevole, la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”; in particolare, la CTR riteneva non fosse stato provato che le vendite di autovetture fossero stati compiuti ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, e che mancava la prova della partecipazione consapevole della G. alla frode carosello, posta in essere al fine di avvantaggiarsi nei confronti delle concorrenti e partecipare, con la cartiera, alla ripartizione dell’Iva non versata allo Stato;

– la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il motivo, l’agenzia eccepisce la “violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, e degli artt. 2697 e 2700 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: in primo luogo, si duole che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare che la sottofatturazione del prezzo di acquisto delle auto risultava dal PVC, contro il quale non era stata proposta querela di falso; in secondo luogo, prescindendo dal sottocosto, la CTR non avrebbe dovuto ignorare che la venditrice era una ditta priva di strutture e competenze, non in grado di operare se non come cartiera; in ogni caso, osserva, anche se per alcuni beni non si era riscontrato un sottocosto, il lucro era tratto dal risparmio dell’Iva; sul punto della buona fede sostiene che la motivazione era inesistente, essendo stata solo genericamente enunciata;

– la censura è inammissibile;

– quanto a quella incentrata sul valore probatorio del PVC, l’agenzia ritiene che la CTR avrebbe dovuto attribuire attestazione fidefaciente alle parti in cui i verbalizzanti avevano affermato che per le 5 auto del 2006 “il prezzo di vendita… è risultato inferiore ai valori d’acquisto delle stesse merci”, ma per tutte le auto i prezzi erano stati “sensibilmente inferiori alle quotazioni di mercato pubblicate da riviste specializzate del settore quali QUATTRORUOTE – CAMBIO – Al VOLANTE”;

– questa Corte rammenta che, in tema di accertamenti tributari, il PVC assume un valore diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24461 del 05/10/2018, Rv. 651211 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 28060 del 24/11/2017, Rv. 646225 – 02);

– nel caso di specie, le affermazioni della Guardia di Finanza, limitate all’anno 2006 – nulla era stato indicato per il 2005 – si sono rivelate – tranne che per 5 autovetture- di natura meramente valutativa e ad esse non può essere attribuito nessun valore fidefaciente, sicché esse erano liberamente valutabili dalla CTR che, sulla base della rivista di settore Eurotax, notoriamente utilizzata per il calcolo delle quotazioni automobilistiche, ha accertato che il prezzo di acquisto era stato superiore a quello portato da tale fonte; per le altre 5 autovetture la CTR ha indicato un differenziale complessivo tra acquisto e rivendita di 5.896,55 Euro;

– la non piena concordanza degli elementi indiziari rilevati, ad avviso della CTR “non consentiva di ritenere, in modo ragionevole, la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”;

– da tale constatazione, per conseguenza, la CTR ha tratto l’inferenza che essi non fornivano la prova della consapevolezza della contribuente di partecipare ad una frode carosello, ed ha avvalorato tale convincimento richiamando che molte trattative non erano state portate a buon termine;

– osserva il Collegio che, pur deducendo una violazione di legge, surrettiziamente il ricorso richiede una rivalutazione dei fatti di causa, che non è consentita in sede di legittimità, e si pone in contrasto con il principio per cui il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); infatti, il sindacato sulla motivazione, in relazione alla ricostruzione della quaestio facti e alla prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa, è percorribile, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attraverso la denuncia dell’omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. un., 24 gennaio 2018, n. 1785);

– nulla per le spese, in assenza di attività dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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