Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20790 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20790 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 27002-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

E GROUP ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

Nonché da:
E GROUP ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 11/09/2013

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI
PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato COREA
ULISSE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PIGNATONE ROBERTO giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;

intimato

avverso la sentenza n. 97/2010 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 20/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’improcedibilità in subordine rigetto ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale
condizionato.

contro

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Lombardia con sentenza 20.7.2010
n. 97 ha accolto l’appello proposto da E-Group Italia s.p.a. ed in riforma
della impugnata sentenza ha annullato l’avviso di accertamento avente ad
d’imposta relativa a fatture emesse da System Rain s.r.l. per operazioni
“soggettivamente” inesistenti.
I Giudici territoriali ritenevano invalido l’avviso per carenza dell’elemento
motivazionale in quanto i documenti allegati all’atto impositivo notificato
alla contribuente, ed in particolare il PVC redatto in data 13.10.2005 la
“segnalazione” del 15.1.2003 trasmessa dalla Guardia di Finanza di Torino,
non specificavano le circostanze di tempo, luogo e persona in cui si erano
svolte le operazioni, né il ruolo che nella vicenda era stato svolto dalla EGroup s.p.a.. Inoltre l’avviso non specificava a quale delle ipotesi previste
dall’art. 54 Dpr n. 633/72 fosse riconducibile l’accertamento fiscale
risultando carente nella motivazione anche sotto tale profilo.
Per completezza i Giudici di merito rilevavano che gli indizi offerti dalla
Amministrazione finanziaria erano comunque insufficienti a provare un
coinvolgimento della contribuente nella frode fiscale commessa da System
Rain s.r.l. dovendo riconoscersi nel caso di specie la buona fede della
cessionaria dalla modesta entità degli importi fatturati (circa lire
500.000.000 rispetto al volume di affari di lire 50 miliardi registrato da EGroup s.p.a. nello stesso anno), nel carattere sporadico degli acquisti non
inficiato da analoga contestazione mossa alla medesima contribuente in
relazione ad operazioni svolte con altra società coinvolta nelle medesime
vicende di frode fiscale.
1
RG n. 27002/2010
ric.Ag.Entrate c/E-Group Italia s.p.a.

Co
st.
Stefan Sieri

oggetto il recupero dell’IVA dovuta per l’anno 2000 per indebita detrazione

Avverso la sentenza, notificata in data 29.7.2010 la Agenzia delle
Entrate ha proposto ricorso affidato a quattro mezzi.
Ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale
condizionato affidato ad un unico mezzo.

Il ricorso principale va dichiarato improcedibile.
La verifica pregiudiziale dell’esatto adempimento dell’onere gravante
sulla parte ricorrente di depositare, insieme al ricorso, a pena di
improcedibilità la “copia autentica della sentenza o della decisione
impugnata, con la relazione di notifìcazione, se questa è avvenuta” (art.
369co2 n. 2 c.p.c.), funzionale al riscontro, da parte della Corte di

cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle
parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale in relazione alla

tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, comporta che
soltanto nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la
sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve
ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione
entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo
all’accertamento della sua osservanza.
Diversamente, nel caso in cui lo stesso ricorrente abbia esplicitamente
allegato nel ricorso per cassazione (come nel caso di specie) che la sentenza
impugnata gli è stata notificata, od anche qualora -silente il ricorrenterisulti per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto
esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, che la sentenza
impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine breve di
impugnazione, la S.C., indipendentemente dall’eventuale riscontro della
2
RG n. 27002/2010
ric.Ag.Entrate c/E-Group Italia s.p.a.

Con est.
Stefano
vieri

Motivi della decisione

tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve comunque
accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della
copia della sentenza impugnata corredata della relata di notifica entro il
termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza,
deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della
improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (cfr. in
Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; id. Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009;
id. Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 19271 del
10/09/2010; id. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010 che esclude qualsiasi

rilevanza alla eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte
del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o
della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la
tempestività dell’impugnazione): tale previsione non integra alcuna lesione del

precetto di cui all’art. 24 Cost., poiché la disposizione dell’art. 369 cod.
proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto
delle forme dettate dal codice di rito (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376
del 11/05/2010).

Nella specie dal ricorso principale risulta che viene impugnata la
“sentenza n. 97/46/10 della Commissione tributaria regionale di Milano
depositata in data 20-7.29010 e notificata in data 29-7-2010 …” (pag. 1).
Non avendo la parte ricorrente integrato neppure alla udienza di
discussione la produzione documentale in questione, il ricorso principale
deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., intendendo
conformarsi il Collegio al principio di diritto enunciato dalle SS.UU. di
questa Corte. La improcedibilità del ricorso principale determina il venire
meno dell’interresse ex art. 100 c.p.c. della società resistente alla
3
RG n. 27002/2010
ric.Ag.Entrate c/E-Group Italia s.p.a.

Co et.
eri
Ste fa

termini Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; id. Sez. U,

t’SENTF.’ DA REGISTRAZIONE
A;
1.7). 7,”.R.2( 14 19t16

,1

N. Ir’.;

– N. 5
ì

proposizione del ricorso incidentale condizionato che va dichiarato, pertant,
inammissibile.
Segue la condanna della ricorrente principale alle spese del giudizio
come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte :
incidentale condizionato
– condanna la Agenzia fiscale alla rifusione delle spese del presente
giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali oltre gli
accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio 14.5 .2013

– dichiara improcedibile il ricorso principale ed inammissibile il ricorso

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