Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20790 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.05/09/2017),  n. 20790

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18138/2016 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO VALLE, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE ((OMISSIS)), in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 937/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.S., con ricorso affidato ad un unico motivo, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 14 gennaio 2016, che rigettava il suo appello avverso la decisione del Giudice di Pace della medesima Città che, a sua volta, accogliendo l’opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso cartella esattoriale per la somma di Euro 296,23, quale sanzione per infrazione al codice della strada, aveva liquidato, in base al D.M. n. 140 del 2012, Euro 125,00 per compensi ed Euro 55,00 per spese, oltre accessori di legge;

che resiste con controricorso Roma Capitale, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede Equitalia Sud S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012, per non aver il Tribunale tenuto conto dei parametri di cui al predetto D.M., operando una diminuzione dei compensi di oltre il 50% senza adeguata motivazione;

che il motivo è manifestamente infondato, giacchè il Tribunale, proprio nell’ottica del D.M. n. 140 del 2012, art. 11, comma 1 – per cui i parametri per la determinazione del compenso degli avvocati sono, “di regola”, quelli di cui alla allegata tabella A, ma il “giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 4” – ha provveduto ad evidenziare le circostanze in forza delle quali ha ritenuto potersi liquidare la somma di Euro 125,00 per compensi professionali, facendo riferimento alla “esiguità del valore della causa (Euro 296)”, alla “natura meramente documentale” e alla “estrema semplicità e ripetitività delle questioni proposte” (omessa notificazione del verbale di accertamento e prescrizione dell’obbligazione sanzionatoria);

che, inoltre, tale statuizione si colloca armonicamente nel contesto di cui al citato D.M. n. 140 del 2012, che è stato emesso in base del D.L. n. 1 del 2012, art. 9(convertito, con modificazione, dalla L. n. 27 del 2012) – abrogativo delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico – il quale dispone, all’art. 1, comma 7 (in coerenza con detta abrogazione), che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa” (cfr. anche Cass. n. 18167/2015), fermo restando il limite (nella specie non affatto superato) di cui all’art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015 e anche Cass. n. 24492/2016);

che, invero, tale ultima pronuncia è stata richiamata nella memoria della ricorrente a sostegno delle ragioni di censura, là dove, però, diversamente da quanto dedotto con la stessa memoria, Cass. n. 24492/2016 non ha deciso “in una fattispecie molto simile a quella in esame”, giacchè – al di là della stessa materia ivi rilevante (quella fallimentare) – il valore della causa ammontava a ben Euro 1.708.971,81;

che il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della società intimata, non avendo essa svolto attività difensiva in questa sede;

che la palese insostenibilità delle ragioni di censura prospettate con il ricorso (e ribadite con la memoria), in contrasto con l’exacta di ligentia richiesta professionalmente ai fini della proposizione dell’impugnazione di legittimità (cfr. Cass. n. 20732/2016, ma anche, tra le tante, Cass. n. 19285/2016 e Cass. n. 3376/2016), è idoneo presupposto per la condanna della ricorrente, ex art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma, equitativamente determinata, di Euro 1.000,00.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 650,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma di Euro 1.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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