Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2079 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

K.M., rappresentato e difeso, per mandato in calce al

ricorso, dall’avv. dall’avv. Marco Michele Picciani ed elettivamente

domiciliato in Roma, presso il suo studio in via Principe Eugenio

15, (p.e.c. marcomichelepicciani.ordineavvocatiroma.org; fax

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sez. di

Forlì-Cesena, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura

Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma in

via dei Portoghesi 12 (fax 06/96514000; p.e.c.

agsmailcert.avvocaturastato.it);

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1606/18 del Tribunale di Bologna, emesso in

data 9.5.2018 e depositato in data 11.6.2018 R.G. n. 14112/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Dott.

Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. K.M., cittadino bangladese, nato il 1.1.1981 nel villaggio di Bilashbari, ha chiesto alla competente Commissione territoriale di Bologna, il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine dei presupposti per la concessione della cd. protezione umanitaria esponendo di aver perso nel 2005 la propria abitazione in seguito a una alluvione e di avere da allora maggiormente sofferto per le sue condizioni di povertà che lo avevano indotto insieme ai contrasti con la propria famiglia di origine a emigrare per poter supportare adeguatamente le esigenze della moglie e dei figli. A tal fine si era indebitato e aveva dato in garanzia l’orto di famiglia. Ma la migrazione in Libia, durante la quale aveva reperito una occupazione come pavimentista, era terminata nel 2016 con il suo trasferimento in Italia, e non aveva dato i risultati sperati ponendo lui e la sua famiglia di origine in una condizione di sempre maggiore esposizione verso il suo finanziatore.

2. La Commissione adita ha respinto la domanda rilevando che sebbene le dichiarazioni del richiedente asilo non siano incoerenti o implausibili tuttavia le stesse non sono rilevanti ai fini della possibile concessione di una delle forme di protezione internazionale o del riconoscimento di gravi ragioni di carattere umanitario che legittimino il rilascio di un permesso di soggiorno.

3. Tale decisione è stata confermata, con decreto n. 1606/2018, dal Tribunale di Bologna davanti al quale il ricorrente ha ribadito le ragioni della sua domanda di protezione.

4. Ricorre per cassazione il sig. K.M. deducendo: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7,14-17 e l’omesso esame di un fatto decisivo; b) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

5. Si difende con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Il ricorso è inammissibile perchè, oltre a non esporre la vicenda processuale consiste, quanto al primo motivo, in una generica constatazione sulle condizioni di povertà e di soggezione ad eventi naturali devastanti del Bangladesh condizioni che peraltro la motivazione del decreto impugnato ha preso in considerazione. Inoltre non è pertinente alla ratio decidendi laddove fa un sommario riferimento ai criteri legali per valutare l’attendibilità del richiedente asilo, dato che, come si è detto, sia la Commissione territoriale che il Tribunale hanno ritenuto credibili le dichiarazioni del ricorrente ma non le hanno ritenute idonee a giustificare l’accoglimento della sua domanda di protezione. Con il secondo motivo il ricorrente si limita a perorare una diversa valutazione della sua situazione personale in Bangladesh rispetto a quella ampiamente valutata dal Tribunale prospettando pertanto una censura inammissibile perchè intesa a una riedizione del giudizio di merito.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna alle spese del giudizio di cassazione e presa d’atto nel dispositivo delle condizioni per la applica bilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100 oltre s.p.a.d.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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