Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2079 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2079 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 10866-2008 proposto da:
FLLI GIROLAMI G & M & C SNC, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore sig. GINO GIROLAMI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato POLINARI
GIANFRANCO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

DE

GIORGIO

GIOVANNI

BATTISTA,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 154, presso lo

Data pubblicazione: 30/01/2014

studio dell’avvocato ARCANGELO BRUNO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DECORATO BRUNO giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2008 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del
ricorso.

2

TARANTO, depositata il 02/01/2008 R.G.N. 6083/2006;

Svolgimento del processo

1. La F.11i Girolami G. & M. & C. snc ricorre
affidandosi ad una censura di insufficiente motivazione per la cassazione della sentenza del tribunale di Taranto
del 2.1.08

(notificata il 6.2.08),

con cui è stato

di pace di quel capoluogo, di risoluzione del contratto di
vendita e posa in opera di un termocamino intercorso con
Giovanni Battista De Giorgio e di condanna della venditrice
alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
Resiste con controricorso il De Giorgio, evidenziando
diversi profili di inammissibilità e, comunque, la non
fondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

2. Poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata tra
il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad
applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù
della disciplina transitoria di cui all’art. 58, comma
quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l’art. 366-bis
cod.

proc.

civ.

e,

di

tale

norma,

la

rigorosa

interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio
2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8
febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574).
In particolare, a corredo dei motivi di vizio motivazionale
vanno formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che
devono consistere in uno specifico e separato passaggio
espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico,
evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del 71\A
motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento alI
3

rigettato il suo appello avverso la pronuncia del giudice

quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria,
come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., 1 0 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30

Invece, a corredo della doglianza non risulta formulato
in ricorso alcun quesito o momento di sintesi o riepilogo
previsto dalla norma appena richiamata: pertanto, il
ricorso è, già solo per questo, irrimediabilmente
inammissibile.
Restano così assorbiti tutti gli ulteriori profili di
inammissibilità e, tra questi, l’invocazione di una diversa
lettura del materiale probatorio, sempre vietata in sede di
legittimità. E la condanna della ricorrente alle spese del
giudizio di legittimità segue la sua soccombenza.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
F.11i Girolami G. & M. & C. snc, in pers. del leg.
rappr.nte p.t., al pagamento delle spese di lite del
giudizio di legittimità, liquidate in C 1.200,00, di cui C
200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 10 dicembre 2013.

dicembre 2009, ord. n. 27680).

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