Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2079 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2079 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 9893-2017 proposto da:
KHALASHE SAMIM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO) CESI n.72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO
SGARBI;
– ricorrente Contro
MINISTERO)

DELL’INTERNO

-COMMISSIONE

TERRITORIALE PER Il. RICONOSCIMENTO DELI,A
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA-;
– intimato avverso la sentenza n. 218/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 09/02/2017;

Data pubblicazione: 29/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Ancona, respingendo il gravame del sig. Samim

Tribunale di non riconoscere al predetto alcuna forma di protezione
internazionale, in particolare la protezione sussidiaria e il permesso di
soggiorno per motivi umanitari, affermando che dallo stesso racconto
dell’appellante emergevano le ragioni puramente economiche della
partenza dal suo paese di origine a seguito della distruzione del risciò,
con il quale si procurava da vivere, ad opera di persone appartenenti al
partito Awami League;
il sig. Khalashe ha proposto ricorso per cassazione con un solo,
complesso motivo, illustrato anche con memoria;
l’Amministrazione intimata non si è difesa;
Considerato che:
va disattesa la denuncia di violazione dell’art. 10 d.lgs. 28 gennaio 2008,

n. 25 per l’omessa traduzione integrale del provvedimento negativo
della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale in una lingua nota all’interessato: infatti la
nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione
territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta
dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice
adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, atteso che
l’oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il
diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata; con la
conseguenza che tale giudizio non può concludersi con una mera
declaratoria d’invalidità del diniego amministrativo ma deve pervenire
Ric. 2017 n. 09893 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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Khalashe, cittadino del Bangladesh, ha confermato la decisione del

alla decisione sulla spettanza o meno del diritto, ai sensi dell’art. 35,
comma 10, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (Cass. 26480/2011 e
successive conformi), poi sostituito dall’art. 19, comma 9, d.lgs. 1°
settembre 2011, n. 150, qui applicabile ratione ternpolis;
fondata è invece la censura di violazione di legge riferita alla statuizione

sussidiaria anche sotto il profilo di cui alla lett. t) dell’art. 14 d.lgs. 19
novembre 2007, n. 251 (che prevede «la minaccia grave e individuale
alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale») senza aver acquisito le necessarie informazioni sulla
situazione del paese e della regione di provenienza del ricorrente,
essendosi la Corte d’appello limitata a rinviare a non meglio precisati
accertamenti della Commissione, a loro volta però smentiti
dall’appellante;
infatti la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con le sentenze n. 172
del 2009, Elgafaji e n. 285 del 2012, Diakitè, pur non negando in
assoluto la necessità del requisito del carattere individuale della
minaccia con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui
all’art. 15, lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente appunto
all’art. 14, lett. ), d.lgs. n. 251 del 2007), ha tuttavia affermato che
«l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona
del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla
condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in
modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione
personale; l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in
via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che
caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali
competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai
Ric. 2017 n. 09893 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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con la quale la Corte d’appello ha respinto la domanda di protezione

giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di
rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che
sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in
questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la
sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di

dell’accertamento di una siffatta situazione eccezionale, invece, la
Corte d’appello non si è data carico, pur essendo tale accertamento
possibile e doveroso, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio
2008, n. 25, mediante l’acquisizione delle informazioni elaborate dalla
Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti
dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri anche con la
collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani
operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla
Commissione stessa;
le restanti censure rivolte con il ricorso alla statuizione di diniego della
protezione sussidiaria sono inammissibili per genericità e/o estraneità
ai tipi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. in quanto
critiche di merito;
le censure relative al diniego di rilascio del permesso di soggiorno per
motivi umanitari sono assorbite per effetto dell’accoglimento della
censura di cui sopra relativa alla forma di protezione maggiore;
la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato
in dispositivo, per un nuovo esame che si avvalga anche delle
informazioni acquisite ai sensi di quanto si è detto sopra;
il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità;

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 09893 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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subire la detta minaccia»;

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese alla Corte d’appello di Ancona in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017
Massimo Dogliotti

Il Presidente

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