Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2079 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 21/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7641/2010 R.G. proposto da:

C.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Lebotti

per procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in

Roma, Corso d’Italia n. 19, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio

Cuppone;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 1/31/09, depositata il 29/01/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

dicembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per il ricorrente l’Avv. Raffaele Lebotti;

udito l’Avvocato dello Stato Massimo Bachetti per l’Agenzia delle

Entrate, controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.V. propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza depositata in data 29/1/2009 con la quale la C.T.R. della Lombardia – pronunciando in controversia relativa all’impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti del predetto per l’omessa dichiarazione, in relazione agli anni di imposta dal 1999 al 2004, del reddito derivante dalla locazione di un fabbricato, giusta contratto non registrato stipulato in data 26/12/1996 tra il predetto e la società SVA CAR S.r.l. – in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado (che aveva rigettato i ricorsi riuniti), ha annullato gli avvisi relativi alle annualità 2003 e 2004, conseguentemente riducendo la sanzione pecuniaria, ma ha confermato nel resto la legittimità della pretesa impositiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione dell’art. 26 T.U.I.R. per avere la C.T.R. confermato la legittimità dell’attribuzione ad esso ricorrente del reddito fondiario in questione, malgrado egli avesse provato di non essere proprietario dell’immobile oggetto di locazione.

Formula il seguente quesito di diritto: “dica codesta Ecc.ma Corte se è possibile l’attribuzione di un reddito fondiario a soggetti diversi da quelli che l’art. 26 T.U.I.R. indica come destinatari di detta attribuzione e, cioè, chi possiede l’immobile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale e se è, quindi, legittima, nel caso in esame, l’avvenuta conferma della commissione tributarla regionale dell’attribuzione di un reddito accertato come reddito fondiario a soggetto che provi in sede contenziosa di non essere proprietario dell’immobile cui si riferisce la locazione”.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici a quibus attribuito rilievo alla sola circostanza che il contratto in data 26/12/1996 risulti intervenuto tra esso contribuente, persona fisica, e la società conduttrice, senza spiegare perchè, ad un locatore non proprietario, si possa attribuire legittimamente il reddito fondiario accertato, malgrado l’espressa previsione del citato art. 26 T.U.I.R..

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346, per avere la sentenza impugnata dato rilevanza alla scrittura privata non registrata di locazione del (OMISSIS).

Formula il seguente quesito di diritto: “dica codesta Ecc.ma Corte se può farsi discendere un’obbligazione tributaria e, cioè, nel caso in esame, un obbligo di pagare l’Irpef sul canone di locazione, da una scrittura privata non registrata e quindi da ritenersi nulla”.

5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2475-bis c.c., per avere la C.T.R. escluso di poter attribuire rilievo a(l’esistenza, per l’immobile di che trattasi e per il periodo cui si riferiscono gli accertamenti in contestazione, di un altro contratto di locazione, regolarmente registrato in data 12/8/1991, stipulato, per la durata di 12 anni, tra la società SVA S.r.l., proprietaria dell’immobile, e la società SVA Car S.r.l., e ciò in ragione della sola circostanza che tale contratto “… reca la sottoscrizione del sig. C.V. quale locatore e non quale legale rappresentante della società SVA S.r.l….”.

Formula il seguente quesito di diritto: “dica codesta Ecc.ma Corte se è legittimo ritenere che un contratto di locazione commerciale stipulato tra due società, chiaramente indicate come parti “locatore” e “conduttore” e che rechi, però, la sottoscrizione di soggetti che non evidenziano di sottoscrivere detto contratto quali amministratori e/o legali rappresentanti delle società stesse, possa essere ritenuto sottoscritto così come ha deciso la C.T.R. di Milano dai predetti soggetti a titolo personale”.

6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce infine omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su tre fatti controversi e decisivi per il giudizio, ossia: l’essere il citato contratto intercorso tra la società SVA S.r.l., indicata come “locatore”, e la società SVA Car S.r.l., indicata come “conduttore”; la stipula in data 2/1/2002 di un contratto di comodato gratuito del locale intervenuto tra la società comodante Sil s.a.s. di Giulio C. & L. (già SVA s.a.s. di C.V. & C.) e la società comodataria SVA CAR S.r.l.; due quietanze di pagamento di rate di mutuo ipotecario intestato alla società SVA S.r.l., ma pagate direttamente dalla SVA CAR S.r.l., mediante addebito su conto corrente, e una scheda contabile di quest’ultima società comprovante la contabilizzazione di detto esborso a titolo di fitti passivi dovuti alla SVA s.a.s. di C.V. & C..

7. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, postulando entrambi un accertamento di fatto (non essere l’immobile de quo oggetto di proprietà o altro diritto reale in capo al contribuente) che non risulta affatto contenuto nella sentenza impugnata; il secondo motivo essendo peraltro anche inammissibile perchè non corredato da un conclusivo momento di sintesi, prescritto come noto dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis.

8. E’ infondato il terzo motivo.

Il richiamo in ricorso alla previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, che ha previsto la nullità dei contratti di locazione non registrati, è manifestamente inconducente, trattandosi di disciplina non avente carattere retroattivo e non applicabile pertanto alla fattispecie in esame riguardante anni di imposta antecedenti e un contratto di locazione stipulato otto anni prima.

Senza dire, comunque, che la nullità del contratto per mancanza di registrazione spiega effetti sul piano civilistico nel senso di privare di causa la percezione dei proventi da esso derivanti, ciò che però non esclude la tassabilità del provento medesimo; nè può considerarsi argomento idoneo a elidere la valenza indiziaria fondatamente ricavabile da parte dell’amministrazione finanziaria ai fini della presunzione della sussistenza di un maggior reddito imponibile.

9. Anche il quarto motivo è inammissibile in quanto presuppone un accertamento di fatto non contenuto nella sentenza impugnata e, dunque, una ricognizione della fattispecie diversa da quella operata in sentenza, come tale pertanto sindacabile semmai con censura di vizio motivazionale e non di violazione di legge.

10. E’ infine inammissibile anche l’ultimo motivo per la mancata formulazione di un c.d. momento di sintesi – richiesto, per le censure di vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dall’art. 366-bis c.p.c., come detto applicabile alla fattispecie – il quale, pur libero da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

L’inammissibilità delle censure, con le quali si lamenta la mancata o erronea valutazione di prove documentali, discende comunque dalla carenza del requisito di autosufficienza.

Mette conto in proposito rammentare che, secondo pacifico indirizzo, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ex multis Sez. 6-L, Ord. n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538).

11. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali, liquidate in Euro 10.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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