Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2079 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5103-2020 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI

N. 35, presso lo studio legale dell’avvocato DI GRAVIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato T.G.;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA GRAGLIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

COMUNE di GROSSETO, PREFETTURA DI GROSSETO, AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE, COMUNE DI SAN GIMIGNANO, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI

FIUMICINO, PREFETTURA DI VITERBO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1834/2019 della. CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

T.M. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 1834 del 2019 della Corte di appello di Firenze, esponendo che:

– aveva proposto opposizione sia ex art. 617 c.p.c., che ex art. 615 c.p.c., avverso sette cartelle di pagamento: la prima opposizione solamente nei confronti del concessionario per la riscossione, la seconda nei confronti degli enti impositori, Prefetture di Grosseto e Viterbo, Comuni di Grosseto, San Gimignano, Bologna, Roma e Fiumicino;

– il Tribunale aveva rigettato le opposizioni;

– il deducente aveva proposto ricorso per cassazione quanto all’opposizione agli atti, ottenendo da questa Corte la cassazione della decisione di merito, con rinvio che ancora pendeva;

– quanto alle restanti opposizioni all’esecuzione, la Corte di appello adita aveva disposto la rimessione degli atti al primo giudice osservando che in primo grado non era stato integro il necessario contraddittorio, in quanto uno dei verbali sottesi alla correlativa pretesa amministrativa proveniva dai Carabinieri, con conseguente legittimazione passiva del Ministero dell’interno o della difesa in luogo di quella della convenuta Prefettura;

resiste con controricorso il Comune di Roma;

non hanno svolto difese gli altri intimati.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione proposta era all’esecuzione e non ai verbali di accertamento e contestazione, sicché doveva essere proposta nei confronti dei soggetti esecutanti ed enti emittenti i ruoli quali creditori;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che si trattava di opposizioni cumulative e come tali scindibili, sicché non si sarebbe potuta rimettere l’intera trattazione al giudice di prime cure ma, in tesi, solo quella relativa alla cartella cui era sotteso il verbale redatto dai Carabinieri;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato condannando il deducente al pagamento delle spese processuali, posto che le stesse avrebbero dovuto regolarsi in relazione all’esito ultimo della lite;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Rilevato che:

il primo e secondo motivo di ricorso devono dichiararsi inammissibili;

preliminarmente, deve darsi atto che, come indicato in memoria, l’appello era da considerare tempestivo in relazione alla data di affidamento per la notifica postale del relativo atto introduttivo, in applicazione del principio costituzionale di scissione delle notificazioni;

al contempo, è bene sottolineare che l’affermazione della Corte territoriale in ordine all’avvenuta notificazione in parola, “non oltre il 15.6.2021” è generica e non funzionale a una statuizione d’inammissibilità, sicché non era suscettibile di censura;

nel merito cassatorio, d’altro canto, le prime due censure risultano aspecifiche;

non viene chiarito né dimostrato, riportando quanto necessario degli atti processuali, quale fosse esattamente la domanda in prime cure;

infatti, qualora la stessa fosse stata riqualificabile, come sempre possibile d’ufficio quanto a ciò che è “sub iudice”, quale azione c.d. recuperatoria, allora la legittimazione sarebbe spettata ai Ministeri;

ciò a mente della consolidata nomofilachia (di Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080 e succ. conf., v. specie a pag. 23) secondo cui l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, dev’essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, “ratione temporis” vigente, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione “ex” art. 615 c.p.c.;

la parte, non a caso, afferma che si trattava di opposizione all’esecuzione, ma non specifica gli esatti motivi di questa né li dimostra nel ricorso medesimo, anzi discorrendo del fatto che era stato contestato il diritto di procedere esecutivamente per “insussistenza e comunque prescrizione dei crediti” (pag. 2 del ricorso);

va rammentato che sono inammissibili, per violazione del generale requisito richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469 e succ. conf.);

per coerenti ragioni, l’inammissibilità finisce per coinvolgere la seconda censura, poiché nulla si sa compiutamente dei motivi di opposizione, e quindi della loro natura cumulativa ovvero scindibile e sottratta al litisconsorzio necessario anche processuale;

il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (e inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado: Cass., 06/05/2021, n. 11865; Cass., 09/06/2017, n. 14495);

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 800,00, oltre 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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