Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20789 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27676/2018 R.G. proposto da:

D.D.I.T. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. PIERVANNI ANDREOZZI, elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Roma, Via Labicana, 58

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 1085/4/18 depositata in data 21 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente D.D.I.T. ha impugnato il silenzio rifiuto relativo al rimborso IRAP relativo ai periodi di imposta degli anni 2006 – 2010, sostenendo che, in qualità di medico di medicina generale, non fosse dotato di autonoma organizzazione per l’esercizio dell’attività ai fini dell’assoggettamento all’imposta in oggetto.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 21 febbraio 2018, ha rigettato l’appello del contribuente, osservando che, quanto alle annualità 2006 e 2007, la domanda è stata presentata oltre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, commi 2 e 19, mentre per annualità successive (2008, 2009 e 2010), il contribuente è risultato in possesso di una organizzazione che giustifica l’applicazione dell’IRAP, essendosi avvalso di collaboratori e lavoratori dipendenti.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, l’intimato si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che il contribuente fosse in possesso di una organizzazione tale da giustificare l’applicazione dell’IRAP. Ritiene il ricorrente che la sentenza abbia violato il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, asserendo, invero, che non sussisterebbe una organizzazione eccedente il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività, nè impiegando il contribuente più di un dipendente con mansioni esecutive. Allega il ricorrente di non essersi avvalso di alcun collaboratore, salvi i casi di malattia, ferie o corsi formativi, nonchè con la sola eccezione di un unico stabile dipendente, come risultante dalla dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo per i periodi di imposta 2008 – 2010, rilevando come il costo del lavoro dipendente e i compensi corrisposti a terzi non sono compatibili con una organizzazione che giustifichi il pagamento dell’IRAP.

2 – Il motivo, contrariamente dalla proposta del relatore, è fondato nei termini della prospettata falsa applicazione di legge.

2.1 – Dispone il D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 2, nella formulazione pro tempore, che “presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

2.2 – Ai fini della sussistenza del presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione, non è sufficiente accertare che il contribuente si sia avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da questo fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso nel caso in cui il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass., Sez. VI, 19 novembre 2019, n. 30085; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2016, n. 21679; Cass., Sez. U., 10 maggio 2016, n. 9451), come anche nel caso in cui il contribuente impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività (Cass., Sez. VI, 26 settembre 2016, n. 18881).

2.3 – Non è, pertanto, conforme ai suddetti principi la sentenza della Corte di merito, nella parte in cui si è limitata ad accertare che “dalla documentazione allegata al ricorso, come evidenziato anche dal giudice di primo grado, risulta che il contribuente si è avvalso di collaboratori e lavoratori dipendenti”, laddove la Corte avrebbe dovuto accertare ulteriormente (e in concreto) se il contribuente si sia avvalso di beni strumentali e collaboratori secondo il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e non abbia impiegato più di un dipendente con mansioni esecutive.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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