Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20789 del 11/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20789 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO
SENTENZA
sul ricorso 23195-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CERVONI ALFIERO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CORTINA D’AMPEZZO 60, presso lo studio
dell’avvocato TUPINI SERGIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 11/09/2013
avverso la sentenza n. 97/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 02/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
Svolgimento del processo
Con sentenza 2.7.2007 n . 97 la Commissione tributaria della regione Lazio
ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Velletri della Agenzia delle
l’avviso di accertamento con il quale era stata recuperata, nei confronti di
Cervoni Alfiero n.q. di titolare della omonima ditta individuale avente ad oggetto
–
servizi di trasporto merci , l’imposta (IVA) ed irrogate le corrispondenti
–
sanzioni pecuniarie, relativamente a prestazioni di servizi non fatturate rese
nel corso dell’anno 1996 a LICER di Cervoni A. & C. s.n.c. (della quale era
rappresentante legale il medesimo Cervoni Alfiero) società che aveva ad oggetto
la esecuzioni di lavori di scavo, ripristini stradali e movimentazione terra.
I Giudici territoriali rilevavano che i rapporti tra il Cervoni e la società in
nome collettivo dovessero qualificarsi non come operazioni commerciali
aventi ad oggetto la prestazione di servizi, ma come meri finanziamenti,
non imponibili, erogati dal Cervoni alla società e da questa poi restituiti al
primo attraverso mere compensazioni attuate mediante versamenti eseguiti
sui rispettivi conti correnti bancari, come risultava dalle registrazioni del
libro mastro clienti e del libro mastro fornitori, e come era stato accertato
nella perizia contabile svolta nel procedimento penale definito con sentenza
del Tribunale Ordinario di Velletri n. 608 del 20.7.2004, che aveva assolto
il Cervoni, per i medesimi fatti, dal reato di evasione delle imposte sui
redditi.
La sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle
Entrate che ha affidato il ricorso a due mezzi.
Ha resistito il Cervoni con controricorso.
1
RG n. 23195/2008
ric.Ag.Entrate c/Cervoni Alfiero
Cottst.
Stefano ìtivieri
Entrate confermando la decisione di prime cure che aveva annullato
Motivi della decisione
Il primo motivo rubricato come nullità processuale (art. 360co l n. 4
c.p.c.) per violazione dell’art. 654 c.p.p. appare inammissibile in quanto
La dedotta violazione della norma di cui all’art. 654 c.p.p. e la
giurisprudenza di legittimità citata dalla ricorrente induce a ritenere che la
censura abbia ad oggetto la errata applicazione della norma processuale
sulla efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di assoluzione
nel processo tributario.
Orbene, diversamente da quanto opinato dalla Agenzia ricorrente, la
CTR laziale non ha affatto risolto la controversia tributaria sul presupposto
del vincolo scaturente dall’accertamento penale compiuto nella sentenza del
Tribunale Ordinario di Velletri (vincolo che trasponendo automaticamente nel
giudizio tributario il fatto materiale come accertato in sede penale, sarebbe stato
ostativo ad una diversa valutazione probatoria dei medesimi fatti ed elementi
probatori da parte del Giudice tributario), ma ha piuttosto operato una
autonoma valutazione degli elementi probatori considerati in quel giudizio
(specificamente le risultanze della perizia contabile) ritenendoli esaustivi e
convincenti, e dunque conformandosi al principio di diritto espresso da
questa Corte secondo cui in nessun caso la sentenza penale di assoluzione o
condanna spiega autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario ( “nessuna
automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel separato giudizio
tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in
materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per
i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del
contribuente. Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di
una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente
2
RG n. 23195/2008
ric.Ag.Entrate c/Cervoni Alfiero
est.
Stefaiio Iivieri
inconferente rispetto al decisum.
gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma,
nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e
del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve, in ogni
caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad
operare”: Corte cass. V sez. 21.6.2002 n. 9109. Vedi: Corte cass. V sez. 8.3.2001
n. 3421; id. 25.1.2002 n. 889; id. 19.3.2002 n. 3961; id. 24.5.2005 n. 10945; id.
inesistenti: ribadisce che la efficacia del giudicato concerne solo circostanze fattuali
specifiche, ma non può estendersi anche agli elementi di valutazione di quei fatti-;
id. 17.2.2010 n. 3724; id. 8.10.2010 n. 20860; id. 27.9.2011 n. 19786; id. 23.5.2012
n. 8129)
Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale l’Agenzia fiscale
deduce il vizio di insufficiente motivazione su un fatto decisivo e
controverso ex art. 360co l n. 5 c.p.c.
La CTR laziale ha condiviso le risultanze della perizia contabile svolta
nel procedimento penale secondo cui la manifesta sproporzione tra l’entità
delle rimesse effettuate dal Cervoni sul conto della società e le prestazioni
che questa avrebbe potuto rendere al Cervoni, e viceversa, non potevano
ragionevolmente giustificarsi con la erogazione di reciproche prestazioni di
servizi ovvero di cessioni di beni, ma anche in considerazione delle
“compensazioni” contabili risultanti dai libri della società, venivano ad
evidenziare la natura eminentemente finanziaria dei trasferimenti monetari.
Tale accertamento in fatto non viene criticato dalla Agenzia fiscale sotto
il profilo del vizio inerente la intrinseca illogicità della ricostruzione della
fattispecie concreta, sindacabile in sede di legittimità, ma si esaurisce in
una mera contrapposizione -alla individuazione e selezione delle fonti di
prova ritenute rilevanti ed all’apprezzamento delle stesse in quanto idonee a
3
RG n. 23195/2008
ric.Ag.Entrate c/Cervoni Alfiero
Co
Stefan
t.
ieri
12.3.2007 n. 5720; id. 18.1.2008 n. 1014 -in materia di fatturazione per operazioni
supportare la soluzione giuridica adottata- della soggettiva prospettazione,
favorevole alla parte, di una differente ricostruzione dei fatti fondata sugli
stessi elementi oggetto della valutazione dei Giudici di merito (secondo la
PA la iscrizione dei giroconti sul libro mastro clienti e fornitori anziché sul libro
finanziamenti dei soci era elemento probatorio —che deponeva per il compimento di
operazioni commerciali- che avrebbe dovuto ritenersi prevalente rispetto alle
medesimi dati contabili), con la conseguenza che la censura non può accedere
all’esame della Corte, dovendo darsi seguito al principio di diritto secondo
cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la
sentenza impugnata venga censurata per \ ti i di
a/ione, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso
convincimento
gti i v)
della parte e, in particolare, prospetti un preteso
migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali
aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero
convincimento del giudice e non ai possibili viui del percorso formativo di
tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso
contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di
merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova
pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; id. Sez. 1,
Sentenza n. 5274 del 07/03/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 3904 del 30/03/2000).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la Agenzia ricorrente
condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano
in dispositivo.
4
RG n. 23195/2008
ric.Ag.Entrate c/Cervoni Alfiero
Co
Stefa
ieri
risultanze della perizia contabile svolta in sede penale ed avente ad oggetto i
eSENTE D FtEGIS17.*,AZIONIE
2& ,14’1A6
AI SENSI DF1,
131 Tik3 ALL. i. – N.
N.
5
MATfoalA TVW3UTAXIA
P.Q.M.
La Corte :
– rigetta il ricorso e condanna la Agenzia fiscale soccombente alla rifusione
delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensi
Così deciso nella camera di consiglio 14.5.2013
professionali oltre agli accessori di legge.