Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20789 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.05/09/2017),  n. 20789

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18051/2016 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO,

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 37, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CAPECE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO INTORCIA;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 224/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Benevento, con ricorso affidato a tre motivi, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 21 gennaio 2016, che rigettava il gravame dalla stessa CCIAA interposto avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva dichiarato l’illegittimità del pignoramento presso terzi e l’inesistenza del diritto di procedere in executivis di essa CCIAA contro la Regione Campania in forza di ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c., dal Tribunale di Benevento in corso di un giudizio inter partes, ma poi revocata dallo stesso giudice con la sentenza n. 748/2011, di declaratoria del difetto di giurisdizione;

che l’intimata Regione Campania non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione/interpretazione dell’art. 282 c.p.c., nonchè dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte territoriale, facendo leva solo sul principio di revocabilità dell’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., erroneamente interpretato l’art. 282 c.p.c., che limita la provvisoria esecutività alle sentenze di condanna, così da non consentire alle sentenze di accertamento (quale quella di difetto di giurisdizione, rilevante nella specie) di avere efficacia sino al loro passaggio in giudicato;

a.1) il motivo (che, nella sostanza, si risolve in una censura di error in iudicando, là dove sarebbe comunque inammissibile in riferimento alla non pertinente doglianza mossa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale norma che si riferisce all’omesso esame di un “fatto storico” e non ad un giudizio in iure) è manifestamente infondato;

– è, difatti, principio consolidato quello per cui l’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c., è un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa (artt. 177 e 178 c.p.c.), da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale (tra le altre, Cass. n. 6325/1999; Cass., S.U., n. 7292/2002; Cass. n. 11023/2005);

– dunque, una volta che l’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., venga revocata (dal giudice istruttore o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la causa), cadono, al tempo stesso, anche tutti i suoi effetti e l’eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo esecutivo (e che non si sia ancora conclusa, come nella specie) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima ex tunc, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa (Cass. n. 15363/2011, con l’ulteriore precisazione che una tale verifica deve essere compiuta in ogni stato e grado del giudizio);

– alla luce di quanto evidenziato risulta, quindi, evidente l’inconferenza del richiamo, da parte della ricorrente, alla disciplina dell’art. 282 c.p.c., che attiene alla efficacia esecutiva delle sentenze (di condanna), nonchè l’evocazione dei precedenti giurisprudenziali riguardanti il diverso caso delle restituzioni di quanto versato in base a titolo esecutivo caducato; così come non pertinente è il riferimento alla sospensione dell’esecuzione in attesa del passaggio in giudicato della sentenza (n. 1370/2011) che ha revocato l’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.;

b) con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione/interpretazione dell’art. 111 Cost., artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale affatto pronunciato e motivato sul motivo di gravame che deduceva la tardività dell’opposizione della Regione Campania in quanto da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi;

b.1) il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, avendo la Corte territoriale pronunciato espressamente sul predetto motivo di appello della CCIAA inerente alla dedotta tardività dell’opposizione della Regione Campania (ritenuta invece tempestiva dal primo giudice in quanto opposizione all’esecuzione proposta “prima che il credito pignorato fosse stato assegnato”), mentre la ricorrente non solo manca di fornire idonea localizzazione processuale delle doglianze mosse con l’atto di appello, ma, segnatamente, non censura in modo specifico e diretto la ratio decidendi della sentenza impugnata, là dove poi, nello stesso ricorso (ff. 2 e 11), si evidenzia che le contestazioni della Regione attenevano al quantum debeatur, ossia a profilo che, essendo inerente al diritto del creditore ad agire in via esecutiva, comporta la qualificazione del rimedio esclusivamente come opposizione all’esecuzione (Cass. n. 9698/2011);

c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione/interpretazione dell’art. 111 Cost., artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale, “una volta superata la eccezione della caducazione del titolo esecutivo, per quanto innanzi eccepito”, pronunciato sulla “inammissibilità di una opposizione all’esecuzione avente ad oggetto eccezioni di merito” (riguardanti il quantum e non l’ an debeatur) “non sollevate in primo grado”;

c.1) il motivo è inammissibile, in quanto esso muove dalla premessa dell’accoglimento delle doglianze sulla statuizione concernente l’illegittimità dell’esecuzione forzata per caducazione del titolo esecutivo, il cui scrutinio ha, invece, avuto esito negativo per la ricorrente, con consolidamento in giudicato di detta statuizione;

che il ricorso (le cui ragioni sono sostanzialmente ribadite con la successiva memoria, che, del resto, come tale, non potrebbe comunque integrarne e/o emendarne le carenze e/o i vizi) va, pertanto, rigettato;

che, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Regione, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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