Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20788 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27431/2018 R.G. proposto da:

R.E.F. (C.F. (OMISSIS)), in qualità di legale

rappresentante di E.L.Y. COPIE SNC (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e

difesa dall’Avv. ROBERTA MINOTTI, elettivamente domiciliata in

Seregno, Via D.Ili Dandolo, 4

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIOVANNI

GRECO, elettivamente domiciliata in Lecce, Piazza Mazzini, 56

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

– intimato –

e contro

CAMERA DI COMMERCIO DI (OMISSIS) (C.F.), in persona del legale

rappresentante pro tempore

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 509/2018 depositata in data 7 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente R.E.F., in qualità di legale rappresentante di E.L.Y. Copie SNC, ha impugnato diverse cartelle di pagamento, per ritenute alla fonte, IRAP, IVA, addizionali e diritti camerali, relative ai periodi di imposta degli anni 2001 – 2006 e 2010.

La CTP di Milano ha accolto parzialmente il ricorso per una sola cartella e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 7 febbraio 2018, ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo corretta la notificazione delle cartelle impugnate; il giudice di appello ha, poi, accolto l’appello del concessionario della riscossione, ritenendo corretta anche la notificazione di una delle cartelle dell’importo di Euro 4.064,82.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, resiste con controricorso il concessionario per la riscossione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 – Con l’unico motivo si deduce vizio di motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, in relazione all’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa verifica dell’avvenuto decorso del termine della prescrizione di cinque anni dalla data di notificazione. Deduce, in particolare, parte ricorrente, che alcune delle cartelle erano attinenti a tributi assoggettati a prescrizione quinquennale, osservando parte ricorrente di avere sottoposto tale questione al giudice di prime cure, questione sulla quale il giudice non si sarebbe pronunciato.

2 – Appare al collegio preliminare – rispetto all’esame della proposta del relatore – l’esame della questione secondo cui l’accertamento riguardante la ricorrente (società di persone) ha ad oggetto, tra l’altro, ritenute alla fonte e IRAP. Sicchè va richiamato il principio secondo cui in caso di impugnazione dell’avviso di accertamento relativo contestualmente ad IRPEG e IRAP concernente società di persone, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, società e soci (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24025; Cass., Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 15116; Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7026). Trattandosi, difatti, di un accertamento unitario posto a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi sia della società di persone, sia di quelle dei singoli soci, insorge per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati (nella specie la sola società), l’onere processuale di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 16730).

Va, pertanto, dichiarata la nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società di persona ricorrente, litisconsorti pretermessi, con rinvio della causa al primo giudice.

PQM

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti dei soci della società ricorrente, disponendo la remissione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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