Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20788 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20346-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2009 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.P.S. ha inteso avvalersi del condono fiscale, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis per l’anno di imposta (OMISSIS). Non avendo però versato tutte le rate previste, ha ricevuto cartella di pagamento della somma condonata a causa del disconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate della efficacia del condono, proprio per il mancato integrale versamento dell’intero ammontare.

Il contribuente ha impugnato la cartella ottenendo ragione in primo e secondo grado.

L’Agenzia propone ricorso con un unico motivo teso a dimostrare che solo l’integrale pagamento delle rate è condizione di efficacia del condono. Non si è costituito il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata ritiene che. al pari di ogni altra forma di condono, anche per quella prevista dalla L. n. 202 del 2002, art. 9bis si debba fare una interpretazione di favore per il contribuente, quanto al tardivo pagamento della rata, ed al perfezionamento del condono con il pagamento di quella iniziale. Si tratta in entrambi i casi (gli altri condoni e questo) di forme premiali che ammettono la definizione rateale del carico fiscale.

1.- Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia erronea interpretazione della L. n. 282 del 2002, art. 9 bis.

L’Agenzia censura la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che, sebbene non espressamente previsto dalla norma, l’art. 9 bis contiene una regola o un principio di conservazione dell’efficacia del condono in ragione del pagamento della prima rata.

Secondo l’Agenzia l’assunto sarebbe errato poichè la fattispecie prevista dall’art. 9 bis è diversa da quelle previste dagli artt. 7,8 e 9 della medesima legge, che invece collegano il perfezionamento del condono al pagamento della prima rata. E queste non possono applicarsi analogicamente a quella.

Il motivo è fondato.

L’art. 9 bis prevede che l’efficacia del condono sia subordinata all’integrale pagamento delle somme. Dal tenore letterale della norma, si ricava che le sanzioni non si applicano ai contribuenti che provvedono al pagamento delle imposte, ma senza che si possa arguire che le sanzioni non scattano anche se il pagamento, pur effettuato, sia tardivo o sia incompleto.

Il silenzio della norma non va inteso nel senso che essa esclude dalle ipotesi di decadenza il tardivo o incompleto pagamento.

Non si può pensare che il legislatore, che nei precedenti articoli ha adottato espressamente la regola dell’efficacia della singola rata, abbia voluto. in una ipotesi immediatamente successiva, esprimere la stessa regola in modo tacito. In realtà l’omissione è voluta, se paragonata all’espressa previsione degli articoli precedenti.

Nè può ammettersi che si faccia applicazione analogica della disciplina prevista dagli articoli precedenti il 9 bis.

Le norme che prevedono condoni sono da ritenersi eccezionali rispetto al principio generale della tassazione dei redditi, il che già di per sè, esclude la possibilità di applicazione analogica (Cass. n. 25238 del 2013).

Comunque sia, la fattispecie prevista dall’art. 9bis. come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 379 del 2016; Cass. ord. 10650 del 2013), è diversa da quella di cui agli artt. 7.8 e 9 della stessa legge, ispirata ad una ratio differente. Infatti, mentre negli altri casi, il condono riguarda tributi ancora controversi, o in via di accertamento o contestati, in questa seconda ipotesi (art 9 bis). invece il condono riguarda tributi accertati in via definitiva, rispetto ai quali, quale provvedimento di clemenza, l’Erario ha rinunciato anche alle sanzioni, consentendo un pagamento rateale.

Ciò rende ragione della mancata menzione nella norma dell’efficacia del pagamento tardivo o incompleto. avendo il legislatore subordinato la rinuncia alle sanzioni e la concessione del pagamento rateale, all’intera e tempestiva definizione del debito tributario.

In questo senso vanno i precedenti già affermati da questa Corte, (Cass. n. 379 del 2016). che ha espressamente dichiarato che in tema di condono fiscale, incorre nella decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis il contribuente che abbia provveduto al versamento delle somme dovute con ritardo, qualora questo, anche se modesto, non sia giustificato.

In ragione della novità della questione al momento della insorgenza della lite, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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