Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20788 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20788 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 23069-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DI COSMO SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINI
STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;

Data pubblicazione: 11/09/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 384/2007 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il
25/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

OLIVIERI;

Svolgimento del processo

Con sentenza 25.6.2007 n. 384 la Commissione tributaria della regione
Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Frosinone della
Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di prime cure che aveva
Cosimo s.p.a. con il quale veniva recuperata, in relazione alla dichiarazione
IVA dell’anno 1995, la maggiore imposta ed irrogate le relative sanzioni
pecuniarie, essendo emerso dal PVC redatto dalla Guardia di Finanza in
data 9.7.1998 l’utilizzo di fatture emesse dalla ditta fornitrice Vinicola San
Giacomo s.p.a. per operazioni di cessioni di beni oggettivamente
inesistenti.
I Giudici territoriali hanno ritenuto sfornita di prova la pretesa tributaria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle
Entrate deducendo due motivi corredati di quesito di diritto.
Resiste con controricorso la società intimata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la Agenzia fiscale censura il vizio di nullità della
sentenza di appello per carenza assoluta di motivazione ex art. 36co 1 n. 4)
Dlgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360co 1 n. 4 c.p.c..
Il motivo è fondato.
La Commissione dopo aver dato atto che la questione concerneva la
contestazione della “fittizietà di fornitura di prodotto vinoso”, ha rigettato
l’appello rilevando che “gli elementi forniti dall’appellante non risultano
fondati in quanto trattasi di pure e semplici presunzioni non supportate da
l
RG n. 23069/2008
ric.Ag.Entrate c/Di Cosimo s.p.a.

Co
Stefan

est.
livieri

annullato l’avviso di rettifica parziale emesso nei confronti della ditta Di

validi elementi probatori… …l’accertamento è basata su presunzioni
indirette che risultano smentite dalla documentazione della parte al fine di
attestare la veridicità delle cessioni”.
Tale apparato argomentativo non soddisfa al requisito minimo della
motivazione inteso quale elemento costitutivo di validità del provvedimento
è privo della esposizione degli elementi probatori “hinc et inde” prodotti
(che non vengono neppure menzionati nella sentenza); 2- non consente di
individuare quale esame critico di tali elementi sia stato condotto, né le
ragioni poste a base del giudizio comparativo -favorevole alla società
contribuente-, tanto più che alcune affermazioni appaiono giuridicamente
imprecise se non scorrette (è appena il caso di osservare che, secondo
l’ordinamento giuridico vigente, la presunzione semplice, nel che consiste la
deduzione del fatto ignorato da un fatto certo -ove la relazione di consequenzialità
logica sia assistita dai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c.- è considerata piena prova
che non abbisogna del supporto di ulteriori elementi probatori; difficilmente
decifrabile è poi la espressione “presunzioni indirette”) ; 3 – non consente di

evidenziare la relazione tra i fatti oggetto di prova ritenuti determinanti e la
ritenuta effettività e non fittizietà delle operazioni di cessioni dei beni.
La sentenza, pertanto, deve essere cassata in quanto emessa in palese
difformità dallo schema legale del provvedimento giurisdizionale
disciplinato dall’art. 36 Dlgs n. 546/1992 come interpretato da questa
Corte, dovendo ribadirsi il principio di diritto secondo cui “ricorre il vizio
di omessa Int ionc, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
ite, quando il giudice di merito apoditticamente neghi
che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che
tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo
2
RG n. 23069/2008
ric.Ag.Entrate c/Di Cosimo s.p.a.

giurisdizionale in quanto, non solo è del tutto apodittico, ma soprattutto : 1-

CIENTE DA REGISinA710NE
Al SENSI DEL.
N. 13 t
mAr.E;;;…13.

di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al
relativo risultato” (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 871 de/ 15/01/2009).
Il ricorso deve pertanto essere accolto, rimanendo assorbito il secondo
motivo, e la sentenza impugnata, affetta da nullità, deve essere cassata con
rinvio della causa ad altra sezione della Commissione della regione Lazio
spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per
nuovo esame a altra sezione della Commissione tributaria della regione
Lazio che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio 14.5 .2013

affinchè provveda ad emendare il vizio riscontrare liquidando anche le

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