Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20787 del 30/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20787
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27200/2018 R.G. proposto da:
V.L. (C. F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.
CLAUDIO MAZZADI, dall’Avv. VIRGILIO ANTELMI e dall’Avv. FRANCESCO
ROMANELLI, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, Via Cosseria, 5.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
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– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna n. 968/13/2018 depositata in data 6 aprile 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
che:
Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente V.L., in qualità di legale rappresentante ed erede di P.E., già titolare di una impresa individuale cessata il 13 luglio 2004, ha impugnato il diniego di rimborso di un credito IVA, chiesto a rimborso con istanza in data 16 novembre 2010, relativo all’anno di imposta 2004, motivato dalla mancata presentazione del modello VR.
La CTP di Parma ha accolto il ricorso e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 6 aprile 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo ostativo al riconoscimento del rimborso la mancata presentazione del modello VR. Ha osservato il giudice di appello che, nonostante la compilazione del quadro VL della dichiarazione annuale integri richiesta di rimborso e costituisca esercizio del diritto, la presentazione del modello ministeriale VR è presupposto per l’esigibilità del credito.
Propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo, l’intimato si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38-bis, nonchè della Sesta Dir. 77/388/CEE, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il modello VR sia indispensabile al fine di dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso, laddove la compilazione del relativo quadro della dichiarazione annuale abbia l’effetto di prevenire la sola decadenza del diritto. Deduce la ricorrente che la presentazione del modello VR non integrerebbe un fatto costitutivo del diritto al rimborso del credito del contribuente e osserva che una volta maturato il diritto, lo stesso può essere esercitato nel termine prescrizionale, termine rispettato nella specie.
2 – Il ricorso è fondato, essendo ferma questa Corte nel principio secondo cui la volontà di ottenimento del rimborso può essere legittimamente manifestata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, ancorchè non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore domanda di rimborso, con conseguente sottrazione della domanda successivamente formulata al termine biennale di decadenza (Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32424; Cass., 23 gennaio 2019, n. 1827; Cass., Sez. V, 28 giugno 2018, n. 17151; Cass., Sez. V, 22 febbraio 2017, n. 4559; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2015, n. 20255; Cass., Sez. V, 15 maggio 2015, n. 9941; Cass., Sez. V, 1 ottobre 2014, n. 20678; Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7684; Cass., Sez. V, 30 settembre 2011, n. 20039).
2.1 – Tale orientamento “dichiarativista” (con superamento della precedente impostazione “procedimentale” assunta da Cass., Sez. V, 16 settembre 2011, n. 18920, Cass., Sez. V, 16 settembre 2011, n. 18915; Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7669) è stato ritenuto coerente con la Sesta Dir. 77/388/CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA versata a monte – quale espressione del principio di neutralità – è alla base della generazione dell’imposta, laddove la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Una volta, pertanto, manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto di apposita domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., Sez. V, 12 settembre 2012, n. 15229; Cass., Sez. VI, 1 ottobre 2015, n. 19682). La Suprema Corte ha osservato, in particolare, come “la soluzione prospettata (…) è coerente con l’intero sistema fiscale delineato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che da tempo si è affermato il principio che l’esposizione di un credito d’imposta nella denuncia dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. Sicchè una volta che il credito si sia consolidato l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale” (Cass., n. 15229/2012, cit.).
2.2 – Ne consegue che la compilazione del rigo del quadro della dichiarazione annuale relativo all’importo di cui si richiede il rimborso costituisce “formale esercizio del correlativo diritto, pur subordinato al controllo, da parte dell’agenzia, dei dati indicati in dichiarazione” (Cass., Sez. V, 30 settembre 2011, n. 20039).
3 – Il ricorso va, pertanto, accolto cassandosi la sentenza impugnata e, decidendosi la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto a termini dell’art. 384 c.p.c., accogliendosi la originaria domanda della contribuente.
3.1 – Le spese dei due gradi di merito sono integralmente compensate tra le parti stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate le spese processuali dei due gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020